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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Autotrasporto

Camera dei deputati
Disegno di legge n. C 1642

 

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché disposizione in materia di forme di pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia
Presentata il 27 settembre 2013   

Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a inserire un ulteriore requisito di onorabilità per la professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali.
      L'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, emanato in recepimento della direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974, prevede, tra i requisiti di accesso alla professione di trasportatore, l'onorabilità.
      Il successivo regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, a cui ha dato attuazione il decreto dirigenziale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2011, ha stabilito nuove norme per l'accesso alla professione per tutte le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di cose e di persone per conto di terzi, imponendo un adeguamento della posizione in base alla nuova disciplina dei requisiti di capacità professionale, finanziaria e di onorabilità. Tra i requisiti di onorabilità non sono stati previsti accertamenti specifici in materia antimafia, quali la verifica di informative antimafia interdittive.
      L'effetto tipico della misura interdittiva indica il rischio che l'azienda colpita da tale misura sia condizionata.
      Pertanto, la proposta di legge è volta a inserire, tra i criteri previsti per il riconoscimento del requisito di onorabilità, anche l'assenza di un'informativa antimafia interdittiva.
      Come noto, l'interdittiva antimafia «tipica», prevista prima dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 490 del 1994 e dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 (ora abrogati) e attualmente dagli articoli 91 e seguenti del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non ha finalità di accertare responsabilità, bensì di anticipare l'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatici e indiziari.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
      1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

Art. 2.
      1. I dati relativi alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere pubblicati utilizzando un formato aperto, definito ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

 

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