• Giurisprudenza
  • Limiti di velocità
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Autovelox e contestazione differita

Corte di Cassazione sez. II civ
30 aprile 2009, n. 10156

Infrazioni al Codice della Strada – Eccesso di velocità - Art. 142, comma 8, Codice della Strada – Accertamento a mezzo Velomatic 512 – Rilevazione effettuata su strada non inclusa fra quelle individuate con Decreto dal Prefetto – Art. 4, D.L. n. 121/2002 - Contestazione differita – Art. 201, comma 1 bis, lett. e) Codice della Strada – Presenza degli agenti verbalizzanti – Legittimità della contestazione differita.

 

È legittima la contestazione differita dell’infrazione di cui all’art. 142, comma 8, del Codice della Strada (eccesso di velocità), accertata a mezzo di apparecchiatura elettronica su un tratto di strada non ricompreso tra quelli individuati dal Prefetto ai sensi dell’ art. 4, del D.L. n. 121/2002, se il dispositivo di controllo elettronico utilizzato per l’accertamento consente la rilevazione della velocità solo dopo il transito del veicolo ed è gestito direttamente dagli agenti verbalizzanti.

FATTO E DIRITTO
L’Unione dei Comuni della Marrucina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione proposta da (omissis) avverso il verbale di contravvenzione elevato per violazione dell’art. 142 ottavo comma del codice della strada che era stata rilevata attraverso apparecchiatura elettronica tipo “velomatic 512”.
Secondo la sentenza l’accertamento era illegittimo perché, in violazione dell’art. 4 della legge n. 168 del 2002, era avvenuto su strada che non era inclusa fra quelle individuate dal Prefetto: pertanto, illegittima era stata la contestazione differita dell’infrazione.
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod proc civ, il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Vanno accolti i quattro motivi con cui il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, 200 e 201 del codice della strada, art. 384 regolamento di esecuzione, nonché omessa e contraddittoria motivazione, rilevando che la sentenza impugnata - nel ritenere illegittima la contestazione differita - aveva erroneamente considerato necessaria l’autorizzazione prefettizia prescritta dal citato art. 4 quando in realtà l’accertamento dell’infrazione era avvenuto alla presenza dei verbalizzanti, ai sensi della diversa ipotesi di cui all’art. 201 comma 1 bis, lett. e) del codice della strada, che consente di non procedere alla contestazione immediata quando gli agenti rilevino che sia impossibile procedervi per la pericolosità del fermo del veicoli in considerazione delle condizioni della strada; nella specie l’infrazione era stata accertata con apparecchiatura “velomatic 512” che rileva la velocità soltanto dopo il passaggio del veicolo e quando lo stesso è ormai lontano dal luogo dell’accertamento secondo quanto indicato nel verbale impugnato, di cui erroneamente il Giudice di Pace aveva rilevato il difetto di motivazione, non essendo peraltro sindacabile da parte del giudice ordinario le modalità organizzative del servizio, che rientrano nell’attività discrezionale della pubblica amministrazione.
Va considerato che la sentenza impugnata, nell’accogliere l’opposizione, ha erroneamente ritenuto illegittima la contestazione differita dell’infrazione, osservando che l’accertamento era avvenuto in violazione dell’art. 4, della legge n. 168 del 2002, sul rilievo che la strada in cui era stata commessa l’infrazione non era inclusa nell’elenco di quelle individuate dal Prefetto di Chieti del 15-11-2002.
Orbene, la sentenza, nel ritenere necessaria l’autorizzazione prefettizia, ha erroneamente ritenuto applicabile alla specie la previsione di cui all’ art. 4 della legge n. 168 del 2002, , che al primo comma recita “sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lettere A e B del decreto legislativo. 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
Le condizioni e le modalità previste dalla citata normativa per l’accertamento delle infrazioni al codice della strada concernono l’ipotesi - richiamata dall’art. 201 comma 1 bis, lett. f) del codice della strada - in cui gli organi di polizia stradale utilizzano o installano dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni, cioè senza la presenza degli agenti sul luogo in cui l’illecito viene commesso: in tali casi è stabilito l’esonero dalla contestazione immediata (art. 4 comma).
Nella specie, ricorreva la diversa ipotesi prevista dall’art. 201 comma 1 bis, lett. e) del codice della strada, giacché da quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata la violazione era stata rilevata con il dispositivo di controllo elettronico tipo “velomatic 512” gestito direttamente dai verbalizzanti che erano presenti al momento in cui in cui l’infrazione era stata commessa: pertanto, non era richiesta l’autorizzazione prefettizia alla quale ha fatto riferimento il Giudice di Pace.
In proposito, va rilevato che, ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis, citato la contestazione immediata non è necessaria, fra l’altro, nel caso di cui alla lett. e) di “accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”; in tal caso, dunque, non è necessario che nel verbale siano indicati i motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata, essendo al riguardo sufficiente che, come avvenuto nella specie in cui l’accertamento è stato effettuato a mezzo il dispositivo “velomatic 512”, nel verbale sia richiamata e ricorra l’ipotesi prevista dal legislatore.
Va al riguardo ricordato che in materia di violazione delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l’eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, perché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, quali il “velomatic”, rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo, e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale (Cass. 9924/2006).
Pertanto, la sentenza va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod proc civ: l’originaria opposizione va rigettata, essendo infondata.
Le spese della presente fase vanno poste a carico dell’intimato, risultato soccombente.
P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione.
Condanna l’intimato al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative: a) al giudizio di merito, che liquida in euro 700,00, di cui euro 100,00, per esborsi ed euro 600,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge; b) alla fase di legittimità che liquida in euro 500,00, di cui euro 100,00, per esborsi ed euro 400,00, per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

 

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