• Giurisprudenza
  • Urbanistica, territorio e infrastrutture, Limiti di velocità
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Autovelox

T.A.R.Lazio – Roma Sezione I ter
Sentenza 7 giugno 2007, n. 2722

Autovelox – decreto prefettizio – domanda cautelare – ammissibilità

 

In materia di autovelox, l’art. 4 del Decreto legge 121/2002, convertito in legge 168/2002 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale”, stabilisce che il Prefetto, nell’ambito della propria competenza territoriale, individua le strade (che non siano autostrade o strade extraurbane principali) in cui non è possibile provvedere alla contestazione immediata della violazione dei comportamenti richiesti dal nuovo codice della strada. In questi tratti è consentita, quindi, l’installazione di apparecchi fissi per la rilevazione automatica delle infrazioni al limite di velocità, c.d. autovelox. Le caratteristiche e i requisiti di queste strade sono indicate dalla normativa, che non ha lasciato in capo al Prefetto un potere discrezionale nella individuazione delle arterie in cui è possibile installare gli autovelox. Il decreto in oggetto, è stato ritenuto dal giudice manchevole dei requisiti normativi e pertanto ne è stata sospesa l’efficacia con provvedimento cautelare.
(…) nella Camera di Consiglio del 07 Giugno 2007 Visto il ricorso 7928/2006 proposto da: D. A. rappresentato e difeso da: B.G., TOMASSI AVV. MARCO con domicilio eletto in ROMA VIA (…)presso BUCETI AVV. AMILCARE contro MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA ,VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sedePREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI LATINA COMUNE DI FORMIA per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del Decreto del Prefetto di Latina prot. n. 2450/2003/AREA IV del 16.6.2003 con cui sono state individuate le strade e i tratti di strade ricadenti nel territorio della provincia sulle quali non è possibile la contestazione immediata delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della strada (D. lgs. n. 285/1992) e su cui è consentita l’installazione e l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al D. lgs. n.285/1992; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: MINISTERO DELL'INTERNO Udito il relatore Cons. ITALO VOLPE e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642; Ritenuto che risultano adeguatamente comprovati i necessari presupposti della richiesta misura cautelare; Ritenuto che, allo stato e nell’ottica di una valutazione prognostica dell’esito del ricorso, risulta in particolare sussistente il requisito del fumus boni iuris, tenuto conto dei contenuti del provvedimento impugnato in relazione ai parametri fattuali e logico-giuridico che ne hanno costituito presupposto e cornice conformativa, a fini applicativi, P.Q.M. accoglie la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato. La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. ROMA, li 07 Giugno 2007  

 

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