- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Banca dati sinistri
Regolamento dell'ISVAP
n. 31 del 1 giugno 2009
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 1 giugno 2009
Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui
all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 31-09A06715)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione
ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 135 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'art. 120 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
CAPO I Disposizioni di carattere generale
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi
dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «banca dati sinistri»: la banca dati istituita dall'art. 135
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e
il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
c) «CONSAP»: Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
in qualita' di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della
strada;
d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle
assicurazioni private;
e) «definizione»: la conclusione del procedimento di trattazione
di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o
eliminazione senza seguito;
f) «Fondo di garanzia per le vittime della strada»: il fondo
costituito presso la CONSAP previsto dall'art. 283 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
g) «imprese di assicurazione italiane» o «imprese»: le imprese
aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di
imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo,
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'art. 2 del
decreto;
h) «interessati»: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;
i) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
j) «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore immatricolati in Italia;
k) «soggetti abilitati»: le persone fisiche, incaricate dalle
imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attivita'
svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati
registrati nella banca dati sinistri;
l) «soggetti aventi diritto»: gli organi giudiziari e le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia e le
imprese di assicurazione;
m) «UCI»: Ufficio centrale italiano.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione
italiane che esercitano nel territorio della Repubblica italiana
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in
veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all'articolo 285
del decreto.
CAPO II Banca dati sinistri
Art. 4.
Finalita' della banca dati sinistri
1. La banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri
attinenti i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di
agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
2. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,
le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca
dati sinistri esclusivamente in relazione alla finalita' di cui al
comma 1.
3. Per agevolare il perseguimento della finalita' di cui al comma
1, l'ISVAP puo' stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati sinistri e' organizzata in modo da consentire
all'ISVAP, in relazione alla finalita' di cui al comma 1, di
effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei
dati, nonche' la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto
in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli
interessati.
Art. 5.
Trattamento dei dati
1. L'ISVAP e' il titolare del trattamento dei dati. In tale
qualita' sovrintende al corretto funzionamento della banca dati
sinistri e all'osservanza delle disposizioni che regolano le
modalita' e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti
nella banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche,
procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto
e regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonche' la
riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati in conformita' al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
CAPO III Modalita' di organizzazione e funzionamentodella banca dati sinistri
Art. 6.
Obblighi di comunicazione delle imprese
1. I dati per l'alimentazione della banca dati sinistri sono
comunicati all'ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di
risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro,
da parte:
a) dell'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del
danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di
risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto;
b) dell'impresa che ha ricevuto la denuncia di sinistro del
danneggiante o, in mancanza, la richiesta di risarcimento del
danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di
risarcimento di cui all'articolo 148 del decreto.
2. I dati da comunicare sono indicati nell'allegato 1 e sono
relativi alle seguenti categorie:
a) elementi identificativi dei sinistri;
b) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei
conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri;
c) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri;
d) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
e) elementi identificativi dei professionisti incaricati in
relazione al sinistro;
f) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di
riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
g) elementi identificativi delle Autorita', dei testimoni e dei
presidi di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al
sinistro;
h) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone.
In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle
persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche
predeterminate o eventuale decesso;
i) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o
persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.
Art. 7.
Modalita' e termini di comunicazione dei dati
1. Le imprese comunicano all'ISVAP i dati relativi al sinistro
secondo principi di esattezza e completezza, con le modalita'
tecniche stabilite dall'ISVAP con provvedimento.
2. Le imprese comunicano i dati di cui all'articolo 6 relativi a
ciascun sinistro mediante trasmissione per via telematica, entro
venti giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della
denuncia.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di venti giorni
dall'acquisizione, gli ulteriori dati acquisiti successivamente alla
trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.
4. Le imprese sono tenute ad apportare ogni rettificazione o
cancellazione dei dati che si renda necessaria e a darne notizia
all'ISVAP entro venti giorni.
5. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la
riservatezza, la sicurezza e l'integrita' dei dati e delle
comunicazioni in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.
Art. 8.
Ricevimento, convalida e registrazione dei dati
1. Il processo di gestione della banca dati sinistri si articola
nelle seguenti fasi ed attivita':
a) ricevimento delle comunicazioni;
b) convalida e registrazione dei dati;
c) consultazione da parte dei soggetti abilitati.
2. Al ricevimento dei dati l'ISVAP verifica che gli stessi siano
stati comunicati secondo le modalita' previste dal provvedimento di
cui all'art. 7, comma 1 e in caso di esito positivo provvede alla
loro convalida entro quindici giorni.
3. Qualora i dati trasmessi non superino la verifica di cui al
comma 2, l'ISVAP ne da' informativa alle imprese di assicurazione,
affinche' provvedano ad una nuova comunicazione con le necessarie
integrazioni o correzioni entro il termine di venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
4. I dati sono registrati nella banca dati sinistri per cinque anni
dalla data di definizione di ciascun sinistro.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, i dati relativi a ciascun
sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico
gestito dall'ISVAP. L'ISVAP comunica i dati esclusivamente per
esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti
degli interessati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
6. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma
5, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e
giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati;
i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in
forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
7. L'ISVAP puo' diffondere i dati a scopi statistici ed in forma
aggregata per le finalita' di cui all'art. 135, comma 1, del decreto
con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente
gli interessati.
CAPO IV Consultazione della banca dati sinistri
Art. 9.
Soggetti aventi diritto alla consultazione
1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,
le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca
dati sinistri per esclusive finalita' di prevenzione, accertamento e
repressione di reati o comportamenti fraudolenti.
2. La consultazione della banca dati sinistri e il trattamento
delle informazioni acquisite e' limitato ai dati pertinenti e non
eccedenti rispetto al perseguimento delle finalita' di cui al comma
1.
3. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la
banca dati sinistri mediante i soggetti abilitati di cui all'art. 11,
comma 2.
Art. 10.
Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni
1. Le modalita' tecniche di consultazione della banca dati sinistri
da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni
competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore sono stabilite mediante specifici accordi con l'ISVAP, anche
nell'ambito delle convenzioni-quadro di cui all'art. 4, comma 3.
Art. 11.
Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI
1. La consultazione della banca dati sinistri e' effettuata
nell'ambito di richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri
all'esame delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI ed
e' finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al
caso in esame.
2. Le imprese, la CONSAP e l'UCI comunicano all'ISVAP gli estremi
identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione
con l'attivita' svolta su loro incarico, intendono richiedere
l'abilitazione alla consultazione della banca dati sinistri, con
l'indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalita' previste
nell'allegato 2. L'ISVAP rilascia o nega l'abilitazione entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di
cui all'allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un
distinto codice identificativo.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a segnalare entro
cinque giorni all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano la
consultazione da parte dei soggetti abilitati.
4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilita' delle imprese
di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, i responsabili e il
personale delle strutture e degli uffici mediante i quali e'
effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto
sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente
responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza
derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite
consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o
divulgazione a terzi per finalita' non consentite dalla legge o
comunque estranee alle finalita' per le quali la banca dati sinistri
e' stata istituita.
Art. 12.
Modalita' di consultazione da parte degli organi giudiziari
e delle pubbliche amministrazioni
1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti
in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di
ricerca utilizzate anche contestualmente:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di
persone fisiche;
b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone
giuridiche;
c) targhe dei veicoli.
2. La consultazione puo' avvenire secondo le seguenti modalita':
a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni
di cui al comma 3;
b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa
delle informazioni di cui al comma 4.
3. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in
riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe, di codici
fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze
presenti per ciascuna targa, codice fiscale o partita IVA immessa.
4. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce
evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il
nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la
targa del veicolo sui quali e' stata effettuata l'interrogazione. La
banca dati sinistri fornisce altresi' per ciascuno dei suddetti
sinistri le informazioni relative a:
a) data e luogo del sinistro;
b) targhe dei veicoli coinvolti;
c) denominazione delle imprese coinvolte;
d) ubicazione del danno alle cose;
e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal
sinistro;
g) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita
IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli,
come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere b), d) e),
f), g) e i).
Art. 13.
Modalita' di consultazione da parte delle imprese
di assicurazione,della CONSAP e dell'UCI
1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la
banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca,
utilizzate anche contestualmente:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di
persone fisiche;
b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone
giuridiche;
c) targhe dei veicoli.
2. I soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2 avviano la
consultazione della banca dati sinistri indicando il numero di
sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.
3. La consultazione puo' avvenire secondo le seguenti modalita':
a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni
di cui al comma 4;
b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa
delle informazioni di cui al comma 5, nonche' di quelle di cui al
comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.
4. Con la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in
riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe, di codici
fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze
presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa.
5. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce
evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il
nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la
targa del veicolo sui quali e' stata effettuata l'interrogazione.
6. Con la consultazione on line la banca dati sinistri e' altresi'
in grado di fornire, per ciascuno dei suddetti sinistri, le
informazioni relative a:
a) data e luogo del sinistro;
b) targhe dei veicoli coinvolti;
c) ubicazione del danno alle cose;
d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
e) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita
IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli,
come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b), d)
e), f), g) e i).
7. La consultazione dei dati di cui al comma 6 e' consentita ai
soggetti abilitati di cui all'art. 11, comma 2 in presenza di
parametri di significativita', indicatori di possibili fenomeni
fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con
provvedimento dall'ISVAP sulla base dell'esperienza maturata nel
sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di
sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della
potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, i soggetti
abilitati possono comunque consultare le informazioni attivando una
apposita funzionalita', tracciata dal sistema informatico.
Art. 14.
Tracciatura delle consultazioni
1. Ogni consultazione della banca dati sinistri da parte delle
imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, e' registrata e
memorizzata dall'ISVAP con l'indicazione del codice identificativo
del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e
dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di
sinistro e dei dati consultati.
2. L'ISVAP esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai
soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche o a
campione.
3. In caso di consultazione irregolare, l'ISVAP sospende o revoca
l'abilitazione del soggetto che ha operato la consultazione secondo
le modalita' previste nell'allegato 2.
4. Ferme le responsabilita' personali per la consultazione
illegittima della banca dati sinistri, l'ISVAP puo' sospendere le
abilitazioni alla consultazione rilasciate all'impresa di
assicurazione, alla CONSAP e all'UCI nel caso in cui sia
configurabile una corresponsabilita' degli stessi per omesso
controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la
sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di
distinti soggetti abilitati.
CAPO V Diritti degli interessati
Art. 15.
Modalita' di esercizio
1. Gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP il diritto di
accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
CAPO VI Disposizioni transitorie e finali
Art. 16.
Trasferimento dei dati
1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, sono presenti nella banca dati sinistri istituita con
l'art. 2, comma 5-quater del decreto-legge 28 marzo 2000 n. 70,
convertito con legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche,
operativa dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti nella banca dati
sinistri di cui all'art. 135 del decreto.
Art. 17.
Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008
1. Nel foglio «Altre informazioni» del modello di denuncia di
sinistro di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6
febbraio 2008, le parole «richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n.
209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private» sono sostituite
dalle parole: «richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l'alimentazione
della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP per la prevenzione
e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto.»
Art. 18.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, secondo i termini stabiliti dall'art. 20:
a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;
b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;
c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;
d) l'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;
e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;
f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.
Art. 19.
Pubblicazione
1. Il presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'ISVAP.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e
3, 12, 13 e 17 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di
cui al comma 1.
Roma, 1° giugno 2009
Il presidente: Giannini