• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Banca dati sinistri

Regolamento dell'ISVAP
n. 31 del 1 giugno 2009

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1 giugno 2009

  Regolamento  recante la disciplina della banca dati sinistri di cui
all'articolo  135  del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 31-09A06715)

          
                   
        
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione
ed   integrazioni,   recante   la   riforma   della  vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni  ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni
private;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Codice  in  materia di
protezione dei dati personali;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                          Fonti normative

  1.  Il  presente Regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 135 del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n. 209 e dell'art. 120 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

       
     
         
            CAPO I Disposizioni di carattere generale
         
       
                               Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
   a)   «assicurazione   obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione  dei  veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi
dalla  responsabilita'  del  vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b)  «banca  dati  sinistri»: la banca dati istituita dall'art. 135
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e
il   contrasto   di   comportamenti  fraudolenti  nel  settore  delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
   c)  «CONSAP»:  Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.
in  qualita'  di  gestore  del Fondo di garanzia per le vittime della
strada;
   d)  «decreto»:  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante il Codice delle
assicurazioni private;
   e)  «definizione»:  la conclusione del procedimento di trattazione
di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o
eliminazione senza seguito;
   f)  «Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della strada»: il fondo
costituito  presso  la  CONSAP  previsto  dall'art.  283  del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   g)  «imprese  di  assicurazione  italiane» o «imprese»: le imprese
aventi  sede  legale  in  Italia  e  le  sedi secondarie in Italia di
imprese  di  assicurazione  aventi  sede  legale  in uno Stato terzo,
autorizzate  all'esercizio  delle assicurazioni di cui all'art. 2 del
decreto;
   h)  «interessati»:  le persone fisiche, le persone giuridiche, gli
enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;
   i)  «ISVAP»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo;
   j)  «sinistri»: i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore immatricolati in Italia;
   k)  «soggetti  abilitati»:  le  persone  fisiche, incaricate dalle
imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attivita'
svolta  su  incarico  delle  stesse,  abilitate  a  consultare i dati
registrati nella banca dati sinistri;
   l) «soggetti aventi diritto»: gli organi giudiziari e le pubbliche
amministrazioni  competenti  in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti    fraudolenti    nel   settore   delle   assicurazioni
obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore immatricolati in Italia e le
imprese di assicurazione;
   m) «UCI»: Ufficio centrale italiano.

        
      
                    
        
                               Art. 3.
                       Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione
italiane  che  esercitano  nel  territorio  della Repubblica italiana
l'assicurazione  obbligatoria  della responsabilita' civile derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli a motore, anche qualora agiscano in
veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all'articolo 285
del decreto.

       
     
         
            CAPO II Banca dati sinistri
         
       
                               Art. 4.
                 Finalita' della banca dati sinistri

  1.  La  banca  dati  sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri
attinenti  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in Italia al fine di
agevolare  la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
  2.  Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti
in  materia  di  prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel  settore  dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,
le  imprese  di  assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca
dati  sinistri  esclusivamente  in relazione alla finalita' di cui al
comma 1.
  3.  Per  agevolare il perseguimento della finalita' di cui al comma
1,  l'ISVAP puo' stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e
pubbliche amministrazioni di cui al comma 2.
  4.  La  banca  dati  sinistri  e' organizzata in modo da consentire
all'ISVAP,  in  relazione  alla  finalita'  di  cui  al  comma  1, di
effettuare  elaborazioni  statistiche, ricerche, studi ed analisi dei
dati,  nonche'  la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto
in  forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli
interessati.

        
      
          
        
                               Art. 5.
                        Trattamento dei dati

  1.  L'ISVAP  e'  il  titolare  del  trattamento  dei  dati. In tale
qualita'  sovrintende  al  corretto  funzionamento  della  banca dati
sinistri   e   all'osservanza  delle  disposizioni  che  regolano  le
modalita'  e  i  termini  di comunicazione dei dati. I dati contenuti
nella  banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2.  L'ISVAP  adotta  le  misure  tecniche,  logiche,  informatiche,
procedurali,  fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto
e  regolare  funzionamento  della  banca  dati  sinistri,  nonche' la
riservatezza,  la sicurezza e l'integrita' dei dati in conformita' al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

       
     
         
            CAPO III Modalita' di organizzazione e funzionamentodella banca dati sinistri
         
       
                               Art. 6.
               Obblighi di comunicazione delle imprese

  1.  I  dati  per  l'alimentazione  della  banca  dati sinistri sono
comunicati all'ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di
risarcimento  o  della denuncia e fino alla definizione del sinistro,
da parte:
   a)  dell'impresa  che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del
danneggiato,   nel  caso  di  sinistri  soggetti  alla  procedura  di
risarcimento diretto di cui all'art. 149 del decreto;
   b)  dell'impresa  che  ha  ricevuto  la  denuncia  di sinistro del
danneggiante  o,  in  mancanza,  la  richiesta  di  risarcimento  del
danneggiato,   nel  caso  di  sinistri  soggetti  alla  procedura  di
risarcimento di cui all'articolo 148 del decreto.
  2.  I  dati  da  comunicare  sono  indicati  nell'allegato 1 e sono
relativi alle seguenti categorie:
   a) elementi identificativi dei sinistri;
   b)  elementi  identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei
conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri;
   c) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri;
   d) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
   e)   elementi  identificativi  dei  professionisti  incaricati  in
relazione al sinistro;
   f)  elementi  identificativi  delle  carrozzerie  o autofficine di
riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
   g)  elementi  identificativi  delle Autorita', dei testimoni e dei
presidi  di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al
sinistro;
   h)  elementi  di valutazione del danno alle cose e/o alle persone.
In  caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle
persone:  sedi  delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche
predeterminate o eventuale decesso;
   i)  elementi  identificativi  dei  pagamenti  per danni a cose e/o
persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

        
      
          
            
        
                               Art. 7.
            Modalita' e termini di comunicazione dei dati

  1.  Le  imprese  comunicano  all'ISVAP  i dati relativi al sinistro
secondo  principi  di  esattezza  e  completezza,  con  le  modalita'
tecniche stabilite dall'ISVAP con provvedimento.
  2.  Le  imprese  comunicano i dati di cui all'articolo 6 relativi a
ciascun  sinistro  mediante  trasmissione  per  via telematica, entro
venti giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della
denuncia.
  3.  Le  imprese  comunicano,  entro  il  termine  di  venti  giorni
dall'acquisizione,  gli ulteriori dati acquisiti successivamente alla
trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.
  4.  Le  imprese  sono  tenute  ad  apportare  ogni rettificazione o
cancellazione  dei  dati  che  si  renda necessaria e a darne notizia
all'ISVAP entro venti giorni.
  5.  Le  imprese  assumono  adeguate misure al fine di assicurare la
riservatezza,   la   sicurezza   e  l'integrita'  dei  dati  e  delle
comunicazioni  in  conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196.

        
      
          
                    
                               Art. 8.
           Ricevimento, convalida e registrazione dei dati

  1.  Il  processo  di gestione della banca dati sinistri si articola
nelle seguenti fasi ed attivita':
   a) ricevimento delle comunicazioni;
   b) convalida e registrazione dei dati;
   c) consultazione da parte dei soggetti abilitati.
  2.  Al  ricevimento  dei dati l'ISVAP verifica che gli stessi siano
stati  comunicati  secondo le modalita' previste dal provvedimento di
cui  all'art.  7,  comma  1 e in caso di esito positivo provvede alla
loro convalida entro quindici giorni.
  3.  Qualora  i  dati  trasmessi  non superino la verifica di cui al
comma  2,  l'ISVAP  ne da' informativa alle imprese di assicurazione,
affinche'  provvedano  ad  una  nuova comunicazione con le necessarie
integrazioni  o  correzioni  entro  il  termine  di  venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
  4. I dati sono registrati nella banca dati sinistri per cinque anni
dalla data di definizione di ciascun sinistro.
  5.  Decorso il termine di cui al comma 4, i dati relativi a ciascun
sinistro  definito  sono  riversati  su  altro  supporto  informatico
gestito  dall'ISVAP.  L'ISVAP  comunica  i  dati  esclusivamente  per
esigenze  di  giustizia  penale  o a seguito di esercizio dei diritti
degli  interessati  ai  sensi  dell'art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
  6.  Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma
5,  i  dati  che  permettono  di  identificare  le  persone fisiche e
giuridiche  coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati;
i  restanti  dati vengono conservati su altro supporto informatico in
forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
  7.  L'ISVAP  puo'  diffondere i dati a scopi statistici ed in forma
aggregata  per le finalita' di cui all'art. 135, comma 1, del decreto
con  tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente
gli interessati.

       
     
         
            CAPO IV Consultazione della banca dati sinistri
         
       
                               Art. 9.
             Soggetti aventi diritto alla consultazione

  1.  Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti
in  materia  di  prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel  settore  dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore,
le  imprese  di  assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca
dati  sinistri per esclusive finalita' di prevenzione, accertamento e
repressione di reati o comportamenti fraudolenti.
  2.  La  consultazione  della  banca  dati sinistri e il trattamento
delle  informazioni  acquisite  e'  limitato ai dati pertinenti e non
eccedenti  rispetto  al perseguimento delle finalita' di cui al comma
1.
  3.  Le  imprese  di  assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la
banca dati sinistri mediante i soggetti abilitati di cui all'art. 11,
comma 2.

        
      
          
              
                              Art. 10.
            Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni

  1. Le modalita' tecniche di consultazione della banca dati sinistri
da  parte  degli  organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni
competenti  in  materia  di  prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli
a motore sono stabilite mediante specifici accordi con l'ISVAP, anche
nell'ambito delle convenzioni-quadro di cui all'art. 4, comma 3.

        
      
                  
                              Art. 11.
               Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI

  1.  La  consultazione  della  banca  dati  sinistri  e'  effettuata
nell'ambito  di  richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri
all'esame  delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI ed
e'  finalizzata  alla  verifica della situazione storica collegata al
caso in esame.
  2.  Le  imprese, la CONSAP e l'UCI comunicano all'ISVAP gli estremi
identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione
con   l'attivita'  svolta  su  loro  incarico,  intendono  richiedere
l'abilitazione  alla  consultazione  della  banca  dati sinistri, con
l'indicazione  dei relativi requisiti e secondo le modalita' previste
nell'allegato  2. L'ISVAP rilascia o nega l'abilitazione entro trenta
giorni  dal  ricevimento  della comunicazione secondo la procedura di
cui  all'allegato  2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un
distinto codice identificativo.
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma 2 sono tenuti a segnalare entro
cinque  giorni  all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano la
consultazione da parte dei soggetti abilitati.
  4.  Salvi  comunque gli obblighi e la responsabilita' delle imprese
di  assicurazione,  della  CONSAP  e  dell'UCI,  i  responsabili e il
personale  delle  strutture  e  degli  uffici  mediante  i  quali  e'
effettuata  la  consultazione  sono  obbligati a mantenere il segreto
sugli   elementi   informativi   acquisiti   e   sono   personalmente
responsabili   per  la  violazione  degli  obblighi  di  riservatezza
derivanti   dal  trattamento  delle  informazioni  acquisite  tramite
consultazione  della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o
divulgazione  a  terzi  per  finalita'  non  consentite dalla legge o
comunque  estranee alle finalita' per le quali la banca dati sinistri
e' stata istituita.

        
      
          
          
        
                              Art. 12.
     Modalita' di consultazione da parte degli organi giudiziari
                  e delle pubbliche amministrazioni

  1.  Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti
in  materia  di  prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti
nel  settore  dell'assicurazione  obbligatoria per i veicoli a motore
consultano  la  banca  dati  sinistri in base alle seguenti chiavi di
ricerca utilizzate anche contestualmente:
   a)  cognome,  nome,  luogo,  data  di  nascita e codice fiscale di
persone fisiche;
   b)   ragione/denominazione   sociale  e  partita  IVA  di  persone
giuridiche;
   c) targhe dei veicoli.
  2. La consultazione puo' avvenire secondo le seguenti modalita':
   a)  batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni
di cui al comma 3;
   b)  on  line,  che  permette  l'immediata visualizzazione e stampa
delle informazioni di cui al comma 4.
  3.  Con  la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in
riscontro  all'inoltro  via  file  di  una lista di targhe, di codici
fiscali  e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze
presenti per ciascuna targa, codice fiscale o partita IVA immessa.
  4.  Con  la  consultazione  on line la banca dati sinistri fornisce
evidenza  del  numero  dei  sinistri nei quali risultino coinvolti il
nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la
targa  del veicolo sui quali e' stata effettuata l'interrogazione. La
banca  dati  sinistri  fornisce  altresi'  per  ciascuno dei suddetti
sinistri le informazioni relative a:
   a) data e luogo del sinistro;
   b) targhe dei veicoli coinvolti;
   c) denominazione delle imprese coinvolte;
   d) ubicazione del danno alle cose;
   e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
   f)  pagamenti  per  danni  a  cose  e/o  persone  determinati  dal
sinistro;
   g)  nominativi  (identificati  dal  codice fiscale o dalla partita
IVA)  dei  soggetti  a  vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli,
come  individuati  ai  sensi dell'art. 6, comma 2, lettere b), d) e),
f), g) e i).

        
      

        
                              Art. 13.
          Modalita' di consultazione da parte delle imprese
              di assicurazione,della CONSAP e dell'UCI

  1.  Le  imprese  di  assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la
banca  dati  sinistri  in  base  alle  seguenti  chiavi  di  ricerca,
utilizzate anche contestualmente:
   a)  cognome,  nome,  luogo,  data  di  nascita e codice fiscale di
persone fisiche;
   b)   ragione/denominazione   sociale  e  partita  IVA  di  persone
giuridiche;
   c) targhe dei veicoli.
  2.  I  soggetti  abilitati  di  cui all'art. 11, comma 2 avviano la
consultazione  della  banca  dati  sinistri  indicando  il  numero di
sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.
  3. La consultazione puo' avvenire secondo le seguenti modalita':
   a)  batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni
di cui al comma 4;
   b)  on  line,  che  permette  l'immediata visualizzazione e stampa
delle  informazioni  di  cui  al comma 5, nonche' di quelle di cui al
comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.
  4.  Con  la consultazione batch la banca dati sinistri fornisce, in
riscontro  all'inoltro  via  file  di  una lista di targhe, di codici
fiscali  e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze
presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa.
  5.  Con  la  consultazione  on line la banca dati sinistri fornisce
evidenza  del  numero  dei  sinistri nei quali risultino coinvolti il
nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la
targa del veicolo sui quali e' stata effettuata l'interrogazione.
  6.  Con la consultazione on line la banca dati sinistri e' altresi'
in   grado  di  fornire,  per  ciascuno  dei  suddetti  sinistri,  le
informazioni relative a:
   a) data e luogo del sinistro;
   b) targhe dei veicoli coinvolti;
   c) ubicazione del danno alle cose;
   d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
   e)  nominativi  (identificati  dal  codice fiscale o dalla partita
IVA)  dei  soggetti  a  vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli,
come  individuati  ai  sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b), d)
e), f), g) e i).
  7.  La  consultazione  dei  dati di cui al comma 6 e' consentita ai
soggetti  abilitati  di  cui  all'art.  11,  comma  2  in presenza di
parametri  di  significativita',  indicatori  di  possibili  fenomeni
fraudolenti,    individuati    e    periodicamente   aggiornati   con
provvedimento  dall'ISVAP  sulla  base  dell'esperienza  maturata nel
sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di
sinistro  emergano  elementi  significativi  sotto  il  profilo della
potenziale   esistenza   di  comportamenti  fraudolenti,  i  soggetti
abilitati  possono  comunque consultare le informazioni attivando una
apposita funzionalita', tracciata dal sistema informatico.

        
      
          
        
                              Art. 14.
                   Tracciatura delle consultazioni

  1.  Ogni  consultazione  della  banca  dati sinistri da parte delle
imprese  di  assicurazione,  della CONSAP e dell'UCI, e' registrata e
memorizzata  dall'ISVAP  con  l'indicazione del codice identificativo
del  soggetto  che  ha  effettuato  la  consultazione,  della  data e
dell'ora  della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di
sinistro e dei dati consultati.
  2.  L'ISVAP  esegue  controlli  sulle  consultazioni effettuate dai
soggetti   abilitati,  anche  attraverso  verifiche  periodiche  o  a
campione.
  3.  In  caso di consultazione irregolare, l'ISVAP sospende o revoca
l'abilitazione  del  soggetto che ha operato la consultazione secondo
le modalita' previste nell'allegato 2.
  4.   Ferme   le  responsabilita'  personali  per  la  consultazione
illegittima  della  banca  dati  sinistri, l'ISVAP puo' sospendere le
abilitazioni    alla    consultazione   rilasciate   all'impresa   di
assicurazione,   alla   CONSAP   e   all'UCI  nel  caso  in  cui  sia
configurabile   una   corresponsabilita'   degli  stessi  per  omesso
controllo  o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la
sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di
distinti soggetti abilitati.

       
     
         
            CAPO V Diritti degli interessati
         
       
                              Art. 15.
                       Modalita' di esercizio

  1.  Gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP il diritto di
accesso  ai  dati  personali  contenuti  nella banca dati sinistri ai
sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

       
     
         
            CAPO VI Disposizioni transitorie e finali
         
       
                              Art. 16.
                       Trasferimento dei dati

  1.  I  dati  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
Regolamento,  sono  presenti  nella banca dati sinistri istituita con
l'art.  2,  comma  5-quater  del  decreto-legge  28 marzo 2000 n. 70,
convertito  con  legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche,
operativa  dal  1°  gennaio  2001,  sono  trasferiti nella banca dati
sinistri di cui all'art. 135 del decreto.

        

          
        
                              Art. 17.
      Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008

  1.  Nel  foglio  «Altre  informazioni»  del  modello di denuncia di
sinistro  di  cui  all'allegato  2  al  Regolamento ISVAP n. 13 del 6
febbraio  2008, le parole «richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n.
209  del  2005  - Codice delle assicurazioni private» sono sostituite
dalle  parole:  «richieste  ai sensi dell'art. 135 D.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l'alimentazione
della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP per la prevenzione
e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto.»

        
      
          
        
                              Art. 18.
                             Abrogazioni

  1. Sono abrogati, secondo i termini stabiliti dall'art. 20:
   a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;
   b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;
   c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;
   d) l'art. 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;
   e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;
   f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.

        
      
                  
                              Art. 19.
                            Pubblicazione

  1.  Il  presente Regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'ISVAP.

        
      
          
                      
        
                              Art. 20.
                          Entrata in vigore

  1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra
in  vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e
3,  12, 13 e 17 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di
cui al comma 1.
   Roma, 1° giugno 2009
                                              Il presidente: Giannini