- Atti preparatori
- Patente di guida, Comportamenti alla guida
- Dott.ssa Maristella Giuliano
C 1488 recante “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida”
Camera dei Deputati
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 1488
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 17.10.2008 L’atto n. C 1488 recante “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida” presentato alla Camera di iniziativa degli Onorevoli Lorenzin, Bergamini, Cesaro, Simeoni, Testoni, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, comunicazioni) il 30 settembre. L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati acquisiti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio). L’introduzione della guida accompagnata è finalizzata a favorire la formazione di giovani più preparati e consapevoli delle regole corrette di comportamento da utilizzare durante la guida. Infatti, se si pensa che un diciottenne, può conseguire la patente di guida appena dopo un mese dal rilascio del “foglio rosa”, ci si rende conto di come sia esiguo ed inadeguato il tempo concesso alla formazione e alla preparazione alla circolazione automobilistica. Viceversa con l’anticipazione dell'apprendistato alla guida, già a sedici anni d'età, si consente ai giovani di acquisire un’esperienza maggiore dell’utilizzo dell’autoveicolo, prima del conseguimento della patente. La guida accompagnata si correda di un’ autorizzazione alla formazione, e di un’assistenza nella guida, in un primo momento gestita da un'autoscuola e poi da un tutor, che “accompagna” il candidato fino al conseguimento della patente. Sono previste anche esercitazioni alla guida notturna e alla guida in autostrada. L’Automobile Club d’Italia è da un ventennio che promuove l’introduzione della guida accompagnata, sull’esempio della Francia che in dieci anni ha abbattuto del 40% l’incidentalità tra i giovani che hanno scelto la guida accompagnata rispetto a coloro che seguono l’iter tradizionale. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati Lorenzin, Bergamini, Cesaro, Simeoni, Testoni Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di guida accompagnata dei minori di anni sedici e di esercitazioni di guida Presentata il 16 luglio 2008
Onorevoli Colleghi! - L'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA) ha reso pubblico uno studio secondo cui, su 100 incidenti che si verificano in Italia, 17 sono causati da un giovane neopatentato e 12 da una giovane neopatentata. Alla base di queste cifre troppo alte ci sono, tra l'altro, l'imperizia tecnica, dovuta all'inesperienza, e la mancanza di un'approfondita preparazione, una verifica finale troppo superficiale, una scarsa educazione civica e un'inappropriata educazione stradale. L'Automobile Club d'Italia (ACI) da oltre venti anni sollecita l'introduzione, anche nel nostro Paese, della guida accompagnata a sedici anni, rifacendosi al modello francese, che ha dato, soprattutto, nei primi dieci anni, la sorprendente riduzione di oltre il 40 per cento degli incidenti tra coloro che hanno scelto il percorso della guida accompagnata rispetto a quanti hanno conseguito la patente con l'iter tradizionale. A seguito di ciò le compagnie di assicurazione effettuano sensibili sconti sulla polizza RCA per i primi tre anni, tali da assorbire tutto il costo del percorso di formazione con l'autoscuola. Sebbene, in Italia, la patente a punti e l'obbligo del certificato d'idoneità alla guida del ciclomotore abbiano permesso di compiere, almeno nella fase iniziale, un rilevante passo verso il miglioramento della sicurezza stradale, purtroppo, le statistiche degli incidenti causati dalla guida imprudente e dal «dopo discoteca», che coinvolgono in massima parte la fascia d'utenza più giovane, continuano a riportare dati sempre più allarmanti e impongono provvedimenti più incisivi in materia di educazione e formazione dei conducenti. Le «stragi del sabato sera», determinate per lo più da una guida spericolata, oltre che dall'uso di alcol e droghe, dal clima congestionato delle discoteche e dalla fretta del ritorno, sono causate dall'imperizia, dall'incoscienza e dalla «maleducazione stradale» dei giovani. È negli stati psicologici, dunque, che vanno ricercati i moventi primi di questo triste e preoccupante fenomeno, i cui elementi fondamentali, oltre alla non educazione a una guida corretta, sono la mancanza di self-control, di pacatezza nella guida, di consapevolezza del veicolo condotto, nonché della possibilità di percorrenza della strada e del traffico. Educare significa stimolare la formazione dell'io per il suo sviluppo armonico: mentale, affettivo e pratico. Tale formazione si ottiene attraverso la conoscenza, in modo da dare luogo a un comportamento incisivo ma cosciente, equilibrato e rispettoso. In tale contesto assumono un ruolo fondamentale la famiglia e la scuola; ma, soprattutto quest'ultima, non ha una competenza specifica e adeguata a educare per la guida di un veicolo. Da qui, l'imprescindibile necessità di un ulteriore supporto da parte delle autoscuole, che, già oggi, collaborano con il mondo dell'istruzione nell'educazione stradale e nella preparazione dei giovani studenti per il conseguimento dei certificati d'idoneità alla guida dei ciclomotori. La patente per la guida di un autoveicolo si consegue dopo aver compiuto diciotto anni, ovvero quando la psiche di un individuo è quasi definitivamente strutturata. La stabilità psichica si forma, infatti, nella fase che va dalla pubertà alla gioventù. È in questo delicato periodo della vita che si deve intervenire con un'appropriata educazione alla guida, consentendo, come accade in altri Paesi europei ed extraeuropei, l'avvio dell'apprendistato anticipato alla conduzione di un veicolo a quattro ruote. È del tutto insufficiente il lasso di tempo che intercorre tra le esercitazioni pratiche, l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente e l'immissione definitiva nella circolazione viaria. Il diciottenne, appena dopo un mese dal rilascio del cosiddetto «foglio rosa», può sostenere le prove d'esame e contestualmente il medesimo giorno ottenere la patente, ed è così legittimato a guidare da solo in autostrada, in ore notturne e nel caotico traffico delle città. Questi tempi ristretti di preparazione, di certo, non permettono una valida e approfondita formazione automobilistica. Non danno garanzia di padronanza del veicolo né di acquisizione di quella coscienza stradale, fondamentali per la guida in sicurezza. E anche la verifica finale non è appropriata. La presente proposta di legge, pertanto, intende istituire l'apprendistato anticipato alla guida, a partire dal sedicesimo anno d'età, nel rispetto di particolari condizioni. Tale tirocinio permette ai giovani di acquisire due anni di esperienza prima di mettersi da soli al volante di un'autovettura e questo vuol dire aver percorso qualche migliaio di chilometri, contro gli attuali cento che a stento si effettuano prima di conseguire la patente. La presente proposta di legge prevede che il sedicenne aspirante automobilista, a seguito di apposita autorizzazione, possa seguire un percorso formativo, assistito prima di tutto da un'autoscuola e poi da un tutor, che lo segue per tutto il periodo della guida accompagnata fino al conseguimento della patente, una volta compiuti i diciotto anni. Dare il via libera a tale innovazione in Italia significa formare automobilisti più responsabili e capaci, in linea con i modelli europei. Altrettanto dicasi per l'obbligo, che la proposta di legge introduce, di frequenza di lezioni pratiche di guida con l'autoscuola in autostrada e in visione notturna per i maggiorenni. Una migliore preparazione dei candidati al conseguimento della patente di guida si tradurrà in una sostanziale riduzione dei morti, dei feriti e delle infrazioni alle norme di circolazione e quindi in un notevole abbattimento dei 35 miliardi di euro di cui lo Stato è costretto a farsi carico ogni anno. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Guida accompagnata). 1. Dopo l'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 116-bis. - (Guida accompagnata). - 1. Ai minori che hanno compiuto gli anni sedici è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da una persona titolare di patente di categoria B o superiore, conseguita da almeno dieci anni. 2. Il minore può procedere alla guida solo dopo aver effettuato presso l'autoscuola un regolare corso teorico e un corso pratico di guida della durata di almeno venti ore ciascuno, con istruttore abilitato e autorizzato. Le lezioni di guida devono essere effettuate utilizzando un veicolo dotato di doppi comandi. Almeno otto delle lezioni devono svolgersi in autostrada o su strada extraurbana a quattro corsie e altre quattro ore in condizione di visione notturna. Alla fine del corso l'autoscuola rilascia un attestato di frequenza e una valutazione di idoneità alla guida accompagnata. Il conseguimento dell'attestato e della valutazione, nonché l'esercizio della guida accompagnata, consentono l'accesso all'esame di cui all'articolo 121 senza l'obbligo di ulteriori corsi teorici o pratici. 3. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1, l'autoveicolo deve essere munito di apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 122, comma 9. 4. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1 si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 117, comma 2, e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 117. Il soggetto accompagnatore di cui al comma 1 è solidalmente responsabile delle eventuali violazioni al presente codice commesse dal minore. 5. Il minore che guida senza accompagnatore è punito con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo». 2. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo 116-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive rispetto alle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità del suo rilascio, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida accompagnata, ai contenuti e alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso l'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore, nonché alle caratteristiche del contrassegno di cui al comma 3 del citato articolo 116-bis. Art. 2. (Esercitazioni di guida). 1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «è rilasciata» sono inserite le seguenti: «, previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1,»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve inoltre effettuare esercitazioni con l'autoscuola in autostrada, o in strada extraurbana, e in ore notturne. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ne stabilisce, con proprio decreto, la disciplina e le modalità di svolgimento». 2. Il comma 1 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applica alle domande per il conseguimento della patente di guida presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il decreto di cui al comma 5-bis dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Documenti allegati
- C1488_02.pdf 102 KB