• Atti preparatori
  • Ambiente ed energia
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

C 2184 - C. 2219 Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica

Camera dei Deputati

 

XVI Legislatura - Camera dei Deputati 
Atti abbinati n. C. 2184 - C. 2219.
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 6.7.2010
Gli atti n. C 2184 - C. 2219, recanti “Istituzione del Fondo nazionale per la ricerca e lo sviluppo di sistemi di mobilità altamente sostenibile” e “ Misure per il sostegno dello sviluppo di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e carburanti ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica” sono attualmente all’esame della Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) alla Camera. Nell’ultima seduta del 23 giugno la Commissione ha iniziato l’analisi del Testo Unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base. Con l’atto si incentivano le attività volte alla progettazione di sistemi per la produzione e distribuzione di idrogeno ricavato da fonti rinnovabili e di carburanti ultrapuliti e lo sviluppo di prototipi di veicoli alimentati da tali combustibili. Si favorisce inoltre  la diffusione capillare sul territorio di distributori di idrogeno, da realizzare entro tre anni in numero pari a un distributore per ogni 10 mila abitanti e la  realizzazione di posteggi per tali veicoli. Si riporta di seguito lo schema del testo unificato.   Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. (C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano).
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE Art. 1.(Finalità e ambito di intervento). 1. La presente legge è finalizzata alla promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di ricerca, studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli per il trasporto di persone e veicoli commerciali alimentati da idrogeno, prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Art. 2. (Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e combustibili ultrapuliti). 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per il sostegno alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, di seguito denominato «Fondo».2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4 per la realizzazione delle attività previste dall'articolo 3.3. Al Fondo è assegnata una dotazione pari a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Art. 3. (Tipologia di interventi finanziati). 1. A valere sul Fondo sono erogati finanziamenti destinati al sostegno:a) di attività finalizzate allo studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione:1) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di idrogeno prodotto con ausilio di energia solare o altra fonte di energia rinnovabile destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);2) di sistemi per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica destinati all'alimentazione dei veicoli di cui al numero 3);3) di prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica;b) di attività finalizzate alla realizzazione e al funzionamento di reti di monitoraggio intelligente per il controllo dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli di cui al numero 3) della lettera a);c) dell'installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale, in modo da assicurare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'installazione di almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti;d) della realizzazione di posteggi riservati esclusivamente ai veicoli di cui al numero 3) della lettera a), muniti di stazioni di controllo e di ricarica. Art. 4.(Destinatari degli interventi). 1. Possono essere destinatari dei finanziamenti a valere sul Fondo, in relazione all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, le regioni, le province, i comuni, le università degli studi, gli enti pubblici e privati di ricerca, gli enti impegnati nella sperimentazione e nella produzione di veicoli alimentati con idrogeno e con combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica. Art. 5.(Adozione delle linee guida). 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge, con specifico riferimento alla puntuale individuazione delle caratteristiche degli interventi finanziabili e alla determinazione delle procedure, delle modalità e dei tempi per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti, nonché alla determinazione delle modalità di rendicontazione delle spese finanziate da parte dei soggetti beneficiari. Art. 6.(Comitato di gestione del Fondo). 1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un comitato di gestione del Fondo che, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 5, esamina annualmente le richieste di finanziamento e definisce una graduatoria di priorità ai fini della ripartizione della dotazione del Fondo, sulla base della idoneità degli interventi per cui è richiesto il finanziamento al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, dello stato di avanzamento degli interventi medesimi, della precisione e completezza delle informazioni relative a ciascuna richiesta.2. Il comitato è costituito da dieci componenti, di cui:a) tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua tra di essi il presidente del comitato; b) tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;c) due nominati dalla conferenza delle regioni e delle province autonome;d) uno nominato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);e) uno nominato dall'Unione delle province d'Italia (UPI). 3. Ai membri del comitato di cui al comma 1 non spettano, ad alcun titolo, compensi per le attività svolte né rimborsi spese.4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 7. (Erogazione dei contributi e rendicontazione). 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 ottobre di ogni anno, la dotazione del Fondo è ripartita tra gli interventi sulla base della graduatoria predisposta dal comitato di cui all'articolo 6.2. Entro due anni dall'erogazione del finanziamento il soggetto beneficiario, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una puntuale rendicontazione delle attività per le quali è stato concesso il finanziamento, delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività e dei risultati raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1. 3. In caso di mancata trasmissione della rendicontazione di cui al comma 2 ovvero di rendicontazione incompleta, priva di adeguata documentazione giustificativa o insufficiente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede al recupero del finanziamento concesso o della quota del finanziamento per la quale non sono state rendicontate spese ovvero le spese rendicontate siano prive di adeguata documentazione giustificativa.4. Il soggetto nei confronti del quale sono state adottate misure di recupero integrale o parziale dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 3 non può beneficiare nuovamente di contributi a valere sul Fondo. Art. 8.(Interventi sulla realizzazione di opere per il trasporto urbano). 1. La realizzazione di opere per il trasporto urbano di persone con mezzi di superficie non alimentati da idrogeno prodotto con ausilio di fonti di energia rinnovabile o da combustibili ultrapuliti può essere sospesa, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo massimo di un anno, anche nel caso in cui sia stata già effettuata la consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria della relativa gara d'appalto, per lo studio, la progettazione e l'eventuale approvazione delle varianti di progetto finalizzati all'impiego di veicoli aventi la caratteristiche previste dall'articolo 1. La quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'eventuale sospensione dei lavori e le modalità di corresponsione degli importi spettanti al soggetto aggiudicatario della gara d'appalto dei lavori medesimi sono stabiliti con il decreto di cui al primo periodo entro il limite delle risorse già stanziate per la realizzazione dell'opera. Art. 9.(Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede:a) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010;c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 2012 dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.                      

 

Documenti allegati