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C 2432 recante “Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di irrogazione della sanzione per inottemperanza all'invito a fornire informazioni o esibire documenti mento d

Camera dei deputati

 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 28.12.2010 L’atto n. C 2432 recante “Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di irrogazione della sanzione per inottemperanza all'invito a fornire informazioni o esibire documenti per l'accertamento di violazioni” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Holzmann, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia). Si propone la modifica dell’art 180 comma 8 del codice della strada in tema di presentazione di documenti o di trasmissione di informazioni, mitigando la previsione sanzionatoria attualmente in vigore. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.     PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Holzmann Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di irrogazione della sanzione per inottemperanza all'invito a fornire informazioni o esibire documenti per l'accertamento di violazioni Presentata il 12 maggio 2009       Onorevoli Colleghi! — Le sanzioni amministrative previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, hanno l'effetto di evitare comportamenti scorretti che sono, in ogni caso, potenzialmente pericolosi per la corretta circolazione dei mezzi a motore. Anche una sosta in un luogo soggetto a divieto può costituire un possibile pericolo per l'intralcio che crea alla circolazione o perché ostacola la visibilità dei conducenti di veicoli in movimento. È giusto, quindi, applicare sanzioni amministrative che scoraggiano comportamenti che turbano un corretto svolgimento del traffico e che non rispettano la segnaletica stradale o le norme contenute nel medesimo codice della strada. Esistono tuttavia alcune sanzioni che non riguardano la casistica illustrata, bensì adempimenti successivi richiesti dalle amministrazioni municipali. È il caso, ad esempio, dell'articolo 180 del citato codice della strada, comma 8, che così recita: «Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559 euro (...)». In tale fattispecie incorrono, inconsapevolmente, molti automobilisti che, avendo ricevuto a domicilio il verbale con il bollettino postale per il pagamento di una sanzione, ad esempio per divieto di sosta, non si avvedono che nel testo del verbale è contenuto anche il formale invito a esibire la patente di guida entro trenta giorni. Molto spesso, letti gli estremi del verbale per comprendere a cosa si riferisce la sanzione (ora e luogo dell'accertamento) e resisi conto di aver effettivamente meritato la sanzione, essi non leggono interamente lo stesso verbale e ritengono di adempiervi pagando solo l'importo indicato, ricorrendo, pertanto, nell'ulteriore sanzione amministrativa. È opportuno ricordare, inoltre, che la sanzione per un sorpasso in curva, prevista dall'articolo 148 del medesimo codice della strada, è inferiore a quella applicata per la mancata esibizione della patente di guida entro il termine di trenta giorni.   PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. All'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:       «8-bis. La sanzione prevista dal comma 8 non viene irrogata se, entro quindici giorni dalla notifica dell'invito di cui al medesimo comma 8, l'interessato provvede a fornire le informazioni o a esibire i documenti richiesti dall'autorità».     

 

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