- Atti preparatori
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Maristella Giuliano
C. 2844 Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.
Camera dei deputati
XVI Legislatura – Camera dei deputati
Nuovo testo unificato C. 2844 Lulli, C. 3553 Ghiglia e C. 3773 Scalera.
Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni.
Si riportano di seguito le proposte emendative al testo unificato C 2844 e abbinati, approvate dalle commissioni IX e X alla Camera, in data 19 giugno 2012.
All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE
*0. 1. 100. 9. (nuova formulazione) Ghiglia.
All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE.
*0. 1. 100. 10. (nuova formulazione) Dal Lago, Torazzi.
All'articolo 1, capoverso lettera c), dopo le parole: 285 del 1992 aggiungere le seguenti: e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE.
*0. 1. 100. 11. (nuova formulazione) Lulli.
All'articolo 12, comma 1, alle lettere a), b) e c), dopo le parole: basse emissioni aggiungere la seguente: complessive; conseguentemente, al medesimo comma 1 del predetto articolo 12, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/Km.
0. 1. 100. 4. Simeoni.
Dopo il comma 2 dell'articolo 13, come sostituito dall'emendamento 1.100 dei relatori, inserire il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.
0. 1. 100. 100. I relatori.
ART. 1.
Sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 del medesimo articolo nonché
Pag. 27quelli di cui all'articolo 54 comma 1, lettere a), c), d), f) e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida i seguenti:
1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);
2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: l'acquisto di veicoli a basse emissioni con le seguenti: la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 70 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 12, sostituire l'alinea con il seguente: Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che.
Pag. 28
Conseguentemente, al medesimo articolo 12, comma 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, le parole: 60 milioni sono sostituite con le parole: 70 milioni.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 del medesimo articolo 13 con il seguente:
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:
a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 13, sostituire le parole: le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, con le seguenti: le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 12, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a).
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.
Conseguentemente, al titolo del Capo III, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, la seguente parola: complessive.
1. 100. I relatori.
Pag. 29
ART. 4.
Al comma 1, sostituire le parole: fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100 con le seguenti: fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).
4. 1. Vignali.
ART. 5.
All'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 3 e 5.
*5. 1. (nuova formulazione) Vignali.
All'articolo 5, sopprimere i commi da 1 a 3 e 5.
*5. 2. (nuova formulazione) Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
All'articolo 5, comma 4, capoverso 1-bis sostituire le parole: e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con le seguenti:, ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia,
5. 7. Torazzi, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.
ART. 6.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 1. Anna Teresa Formisano, Mereu, Compagnon, Ruggeri.
All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 2. Torazzi.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 3. Gava, Mistrello Destro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
*6. 4. Lovelli.
Pag. 30
ART. 7.
All'articolo 7, comma 2, alla fine del periodo aggiungere le parole: ed in coerenza con il piano nazionale di cui all'articolo 8.
7. 1. Vignali.
ART. 8.
All'articolo 8, comma 5, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: , ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
8. 3. Vignali.
ART. 10.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano.
10. 100. I relatori.
ART. 10.
All'articolo 10, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) alla ricerca sulle batterie ricaricabili
10. 1. (nuova formulazione) Maggioni, Di Vizia.
ART. 12.
All'articolo 12, al comma 3, le parole da: ad un demolitore fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: , pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
Conseguentemente, la lettera c) del comma 7 è sostituita con la seguente:
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3.
12. 12. (nuova formulazione) Velo.
ART. 14.
All'articolo 14, comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentanti ad energia elettrica inserire le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007.
*14. 1. Torazzi.
Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica inserire le seguenti: da Carburanti alternativi, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.
*14. 2. Vignali.
Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica, aggiungere le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.
*14. 3. Velo.
Al comma 2, dopo le parole: possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica inserire le seguenti: e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento (CE) n. 715 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007.
*14. 4. Di Biagio.
Documenti allegati
- 2844_e_abb.pdf 90 KB