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C 2985 recante “Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole”
Camera dei Deputati
XVI Legislatura - Camera dei Deputati Atto n. 2985
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del19.3.2010 L’atto n. C 2985 recante “Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Nastri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla XIII commissione (Agricoltura). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro), 12ª (Aff. sociali), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali. L’atto propone la concessione di incentivi per la rottamazione di macchine agricole di età superiore a dieci anni e di quelle prive della marcatura CE al fine di salvaguardare l’ambientale e di innalzare i livelli di sicurezza nel lavoro agricolo. Il contributo devoluto dallo Stato è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto ed è concesso nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Disposizioni in materia di incentivi per la rottamazione delle macchine agricole Presentata il 25 novembre 2009 Onorevoli Colleghi! - Le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti sono all'origine di alcuni dei problemi ambientali considerati prioritari ormai in tutte le sedi nazionali e internazionali: cambiamenti climatici, buco dell'ozono nella stratosfera, aumento dell'ozono troposferico, acidificazione (le cosiddette «piogge acide»). Attualmente in Italia il problema dell'inquinamento atmosferico assume sempre maggiore importanza data la sua rilevanza per la salute dell'essere umano e dell'ambiente nel suo complesso. Le diverse misure adottate fino ad ora al fine di ridurre gli inquinanti atmosferici, così come previsto dal Protocollo di Kyoto, reso esecutivo dalla legge n. 120 del 2002, riguardano unicamente l'inquinamento generato dal traffico urbano ed extraurbano, dai riscaldamenti domestici e dalle attività di tipo industriale. Ma oltre a queste fonti di inquinamento, le macchine agricole e forestali e i piccoli apparecchi per il giardinaggio e per il tempo libero provocano emissioni di inquinanti atmosferici. Questo settore cosiddetto «offroad» emette circa 880 tonnellate di particolato fine, 12.700 tonnellate di ossidi di azoto e 6.500 tonnellate di idrocarburi all'anno. Proporzionalmente, le emissioni di monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto e particolato del settore offroad sono superiori a quelle del traffico stradale: benché consumi solo l'8 per cento dell'energia totale (offroad + strada), il settore offroad provoca tra il 19 per cento (monossido di carbonio) e il 39 per cento (particolato) delle emissioni complessive di inquinanti. I motivi di queste quote elevate del settore offroad sulle emissioni di inquinanti atmosferici sono da ricercare, da un lato, nelle prescrizioni sui gas di scarico, meno severe e introdotte più tardi, e, da un altro lato, nella tecnica di riduzione delle emissioni delle macchine e degli apparecchi, meno avanzata. Tenuto in considerazione che in Italia il parco delle macchine agricole è uno dei più vecchi d'Europa, con un'età media delle macchine di oltre vent'anni, risulta evidente la necessità di ridurre le emissioni e, in particolare, le emissioni di particolato dell'agricoltura. A ciò si aggiunga il fatto che l'agricoltura è una delle attività a più alto rischio di infortuni e che l'utilizzo di macchine agricole è la prima causa degli infortuni lavorativi in agricoltura. È comprovato che i rischi connessi all'utilizzo di macchine agricole aumentano esponenzialmente se le stesse sono vetuste o, come spesso accade, addirittura obsolete: ben il 10,5 per cento degli infortuni mortali in agricoltura è cagionato dall'insufficiente sicurezza delle macchine agricole e il costo sociale degli stessi è stimabile in oltre 100 milioni di euro l'anno. Inoltre, in questo particolare momento di crisi per l'economia che investe anche il settore delle macchine agricole che fino a qualche mese fa rappresentava una vera e propria «corazzata» anche sul fronte dell'export, la previsione di un'incentivazione volta a favorire il ricambio delle attrezzature vecchie con modelli nuovi avrebbe anche l'indubbio vantaggio di dare aiuto a uno dei settori di riconosciuta leadership internazionale. La presente proposta di legge, in considerazione di quanto esposto, prevede un'agevolazione al rinnovo del parco macchine agricole nazionale che si compone di un incentivo pubblico, pari al 20 per cento del prezzo d'acquisto, al quale dovrà aggiungersi un'ulteriore sconto del 20 per cento da praticare da parte del venditore, per un totale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Finalità). 1. Lo Stato promuove la tutela dell'ambiente e la protezione della salute e del benessere delle persone attraverso politiche volte a incentivare la lotta all'inquinamento atmosferico nonché a sviluppare l'adozione di idonee misure di sicurezza per la tutela dei cittadini durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Art. 2. (Incentivi per la rottamazione delle macchine agricole). In attuazione dei princìpi di salvaguardia ambientale e di aumento della sicurezza nel lavoro agricolo e al fine di incentivare la sostituzione di macchine agricole di età superiore a dieci anni o prive della marcatura CE attraverso l'acquisto di nuove macchine agricole a motore, comprese quelle operatrici, previste dagli articoli 57 e 58 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, rispondenti alla normativa anti-inquinamento USA EPA Tier 3, nonché di attrezzature agricole portate, semiportate e fisse, è concesso, nei limiti di spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un contributo per un ammontare pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il concessionario o il venditore pratichino uno sconto minimo del 20 per cento del prezzo di listino vigente alla data del 31 dicembre 2008. Per l'accertamento dello sconto sono previsti il deposito del listino presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e la dichiarazione del venditore che attesti l'entità dello sconto praticato. 2. Le macchine da rottamare devono essere in possesso dell'acquirente alla data del 31 dicembre 2008. 3. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere utilizzata nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. 4. Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 230, 231, 232 e 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e di servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. Gli acquisti di beni e di servizi effettuati in violazione del presente comma e i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, le province autonome e gli enti locali provvedono a emanare apposite direttive al fine di promuovere l'adesione alle citate convenzioni. 3. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento alle regioni e agli enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dai medesimi soggetti in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autoritratto ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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