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C 3031 recante “Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli”

Camera dei Deputati

 

XVI Legislatura - Camera dei Deputati  Atto n. 3031
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 24.3.2010 L’atto n. C 3031 recante “Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Mussolini ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla commissione IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) . L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni   1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 12ª (Aff. sociali) . La proposta di legge ripropone il divieto di fumare all’interno dell’autoveicolo sia al fine di tutelare i passeggeri,  soprattutto se donne o bambini e sia come strumento volto ad innalzare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.         
  PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati Mussolini, Iapicca, Castellani, De Girolamo, Angela Napoli Modifica all'articolo 126-bis e introduzione dell'articolo 173-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare all'interno dei veicoli Presentata il 10 dicembre 2009       
Onorevoli Colleghi! - È ormai accertato che il fumo provoca danni di grave entità alla salute dei fumatori e di chi sta loro vicino. Il fumo da tabacco rappresenta una causa di morte assai rilevante e costituisce uno dei principali problemi di sanità pubblica non solo in Italia ma anche a livello mondiale. La comunità scientifica internazionale è oramai unanime nel riconoscere che il fumo di tabacco è la principale causa di morbosità e di mortalità prevenibili.       Dal «Rapporto sulla pandemia globale di tabagismo», pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità nel 2008, si evincono dati allarmanti: il tabacco è un fattore di rischio per sei delle otto principali cause di morte in tutto il mondo e uccide 5,4 milioni di persone all'anno per cancro ai polmoni, per malattie cardiache e per altre malattie; si stima che nel 2030 ci saranno 8 milioni di morti a causa del tabagismo.       Nel 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha avviato la campagna di comunicazione «Il fumo uccide: difenditi!» sulla base dei seguenti dati: nei Paesi industrializzati il fumo rappresenta la prima causa di morte per cancro; circa il 30 per cento di tutti i decessi causati dal cancro può essere riconducibile al consumo di tabacco; in     Italia si stimano circa 11,2 milioni di fumatori, pari al 22 per cento della popolazione, e circa 80.000 decessi all'anno attribuibili alle conseguenze dell'abitudine al fumo.       Numerose sono state anche le iniziative a tale riguardo assunte in sede europea. Già a partire dagli anni novanta l'Unione europea ha emanato una serie di direttive volte a tutelare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, prevedendo restrizioni al fumo nei luoghi di lavoro. Una risoluzione del Consiglio europeo del 18 luglio 1989 e la raccomandazione sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, hanno sollecitato gli Stati membri a garantire la protezione dall'esposizione al fumo di tabacco, oltre che nei posti di lavoro chiusi, anche nei luoghi pubblici chiusi e sui trasporti pubblici.       Numerose sono state anche le iniziative non legislative della Commissione europea, come, ad esempio, la campagna mediatica contro il fumo del tabacco «Sentitevi liberi di dire no» e la successiva campagna «HELP: Per una vita senza tabacco» con le quali si è inteso sottolineare i rischi legati al fumo passivo.       È del 30 gennaio 2007 il Libro verde «Verso un'Europa senza fumo: opzioni per un'iniziativa dell'Unione europea», di cui alla comunicazione COM(2007)27 della Commissione europea, volto alla promozione di ambienti senza fumo nell'Unione europea.       La Commissione europea ha adottato inoltre, il 30 giugno 2009, dopo ampie consultazioni, la proposta di raccomandazione COM(2009)328 del Consiglio, che sollecita tutti gli Stati membri a varare, entro il 2012, strumenti legislativi per proteggere i loro cittadini dall'esposizione al fumo di tabacco. In particolare la proposta di raccomandazione sollecita gli Stati membri ad agire per accrescere l'efficacia delle leggi antifumo mediante misure di sostegno come quelle volte a proteggere i bambini, a incoraggiare gli sforzi per rinunciare al tabagismo e a introdurre pittogrammi di avvertimento sui pacchetti di sigarette.       È stata infine promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità la prima convenzione quadro contro il tabagismo, primo trattato in assoluto avente per oggetto la salute pubblica, che è stata sottoscritta da tutti i membri della stessa Organizzazione ed è stata ratificata finora da 164 parti, tra cui l'Unione europea e 26 dei suoi Stati membri.       È fondamentale, quindi, che ci sia una particolare attenzione alla prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco e che si intervenga con misure concrete per rendere questo un obiettivo prioritario non solo in sede europea, ma anche a livello nazionale.       L'articolo 51 della legge n. 3 del 2003 ha infatti, correttamente, esteso il divieto di fumo - precedentemente vigente per ospedali, scuole, autoveicoli pubblici o di privati concessionari di servizi pubblici per trasporto collettivo di persone, mezzi pubblici, locali chiusi adibiti a pubblica riunione, cinema, teatri e sale di intrattenimento, musei, biblioteche - anche ai locali chiusi, a eccezione di quelli privati non aperti agli utenti o al pubblico o di quelli riservati ai fumatori. L'articolo 1, comma 189, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) ha inoltre previsto un aumento del 10 per cento dell'importo delle sanzioni per coloro che non rispettano i nuovi divieti di fumo introdotti dal citato articolo 51 della legge n. 3 del 2003.       La proposta di legge in esame si inserisce in questa direttrice e mira a prevenire i danni da fumo, soprattutto passivo, con particolare riguardo ai bambini e alle donne in stato di gravidanza. Per questo viene stabilito un divieto generalizzato di fumare per chi si trova all'interno dei veicoli, anche ad uso privato, al fine di non esporre al rischio di fumo ambientale da tabacco gli occupanti del veicolo.       Il divieto di fumo per il conducente del veicolo è inoltre una misura utile, al pari del divieto di utilizzo del telefono cellulare, ai fini della sicurezza del trasporto,     essendo la sigaretta una causa di possibile intralcio per la corretta guida del mezzo.       Deroghe al divieto di fumo sono disposte solo nel caso in cui il mezzo sia dotato di impianti per la ventilazione e per il ricambio di aria, le cui caratteristiche tecniche sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.       Sono previste, infine, per chi non rispetta il divieto, la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida e la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 a 155 euro, somma raddoppiata nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a quattordici anni di età.      PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Divieto di fumare all'interno dei veicoli).       1. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il capoverso: «Art. 173» è inserito il seguente: «Art. 173-bis - Comma 1-5».       2. Dopo l'articolo 173 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:       «Art. 173-bis. - (Divieto di fumare all'interno dei veicoli). - 1. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, è vietato fumare all'interno dei veicoli, anche qualora essi siano adibiti ad uso privato, ad eccezione di quelli dotati di impianti per la ventilazione e per il ricambio di aria regolarmente funzionanti.       2. Le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione e per il ricambio di aria, di cui al comma 1, sono definite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.       3. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o di bambini fino a quattordici anni di età».              

 

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