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C 3108 recante “Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la soppressione del giudice di pace”

Camera dei deputati

 

 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 17.12.2010 L’atto n. C 3108 recante “Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la soppressione del giudice di pace” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Cassinelli, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente II (Giustizia)           L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro), 12ª (Aff. sociali), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali.                 La presente proposta di legge istituisce la figura del magistrato laico, intendonsi per questi qualunque magistrato diverso da quello professionista nominato a seguito di concorso per uditore giudiziario. La nomina a magistrato laico si consegue tramite concorso per titoli ed esami. Tra i titoli valutati ai fine della nomina si menziona l'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, e il pregresso esercizio di funzioni di giudice onorario.     L'esame consiste nella discussione orale di una questione pratica di diritto civile e di diritto penale e nella redazione di una sentenza. Inoltre la proposta di legge stabilisce che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e che gli incarichi conferiti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari   sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato laico. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.         PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Cassinelli Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica, e disposizioni per la soppressione del giudice di pace Presentata il 12 gennaio 2010       Onorevoli Colleghi! — Con il presente progetto di legge voglio sottoporre alla Vostra valutazione la proposta di introdurre nell'ordinamento giuridico la figura del magistrato laico, formulata e approvata dall'assemblea dell'organismo unitario dell'avvocatura italiana. Si tratta a mio parere di una proposta meritevole di accoglimento, in quanto prevede una nuova figura istituzionale, il magistrato laico, con un compito di supporto della funzione giurisdizionale e con tutte le garanzie già stabilite dal legislatore per la nomina del magistrato togato. Con la disciplina prevista per tale figura potranno, inoltre, trovare giusto riconoscimento e adeguate garanzie le funzioni svolte dai più meritevoli componenti della magistratura onoraria, abilitati alla nomina a magistrato laico.       La proposta di legge introduce il titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il quale, dall'articolo 84-bis all'articolo 84-duodecies, sono regolate l'istituzione e la nomina di tale figura istituzionale secondo uno schema sinottico rispetto alla magistratura togata, mentre i successivi articoli disciplinano la fase transitoria e il trattamento economico-finanziario.   PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Introduzione del titolo III-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente la magistratura laica).       1. Dopo il titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Titolo III-bis DELLA MAGISTRATURA LAICA       Art. 84-bis. – (Magistrati laici). – 1. Per magistrato laico si intende qualunque magistrato diverso da quello professionista nominato a seguito di concorso per uditore giudiziario, compresi i giudici di pace, i giudici onorari aggregati e i giudici onorari di tribunale per quanto attiene la magistratura laica giudicante e i vice procuratori onorari per quanto attiene la magistratura laica requirente.        2. Agli uffici giudiziari di primo grado possono essere addetti, con decreto del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati laici in un numero stabilito in modo che il rapporto tra magistrato laico e processi di sua competenza di cui all'articolo 84-undecies pendenti alla data del 30 giugno antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione sia pari a uno su quattrocento per gli uffici giudicanti e a uno su cinquecento per gli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.        3. Ai magistrati laici di cui al comma 1 del presente articolo sono assegnati i compiti previsti dall'articolo 84-undecies con i   provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici giudiziari.       Art. 84-ter. – (Concorso per magistrato laico). – 1. La nomina a magistrato laico si consegue tramite concorso per titoli ed esami.       2. I titoli sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia con riferimento all'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, al pregresso esercizio di funzioni di giudice onorario, alle pubblicazioni e alle specializzazioni.       3. L'esame consiste nella discussione orale di una questione pratica di diritto civile e di diritto penale e nella redazione di una sentenza.       4. Nell'ambito della discussione orale il candidato deve sostenere e argomentare una tesi giuridica, dimostrando la padronanza della dottrina e della giurisprudenza nonché il possesso di una metodologia giuridica adeguata.       5. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono in media un punteggio di almeno di dodici ventesimi.       6. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio della prova scritta e di ciascuna delle prove orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico; l'insufficienza è motivata con la sola formula «non idoneo».       7. In ogni concorso è prevista una quota di posti, non inferiore al 20 per cento, riservata a magistrati onorari in servizio.       Art. 84-quater. – (Requisiti per l'ammissione al concorso). – 1. I requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 84-ter sono i seguenti:           a) essere cittadino italiano;           b) avere l'esercizio dei diritti civili;           c) non aver riportato una condanna penale definitiva a titolo di dolo, né una sanzione disciplinare superiore alla sospensione;           d) possedere gli altri requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia;           e) essere iscritti all'albo degli avvocati, da almeno sei anni o aver espletato per il medesimo periodo funzioni di giudice di pace, di GOT, di GOA o di VPO.       2. Qualora non si provveda all'ammissione con riserva, il provvedimento di esclusione dal concorso è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.       Art. 84-quinquies. – (Indizione del concorso e svolgimento della prova). – 1. Il concorso di cui all'articolo 84-ter si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo con le modalità previste per il concorso per magistrato ordinario.       2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro della giustizia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova.       3. Con il decreto di cui al comma 2, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, è altresì nominato un comitato di vigilanza, composto da quattro magistrati, dei quali uno che ha conseguito la terza valutazione di professionalità con funzioni di presidente, e da quattro avvocati, coadiuvato da personale amministrativo dell'area C, con funzioni di segreteria.       4. Il comitato di vigilanza svolge la sua attività con la presenza di almeno tre componenti. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano.       5. Ai magistrati del comitato di vigilanza si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove del concorso.       Art. 84-sexies. – (Presentazione della domanda di partecipazione al concorso). – 1. La domanda di partecipazione al concorso per magistrato laico, indirizzata al Consiglio superiore della magistratura, è     presentata o spedita, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del decreto di indizione del concorso nella Gazzetta Ufficiale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario il candidato è residente.       2. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono presentate o spedite oltre il termine di cui al comma 1.       3. I candidati aventi dimora fuori del territorio dello Stato possono presentare la domanda, entro il termine di cui al comma 1, all'autorità consolare competente o al procuratore della Repubblica di Roma.       Art. 84-septies. – (Nomina a magistrato laico). – 1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro della giustizia, magistrato laico, nei limiti dei posti messi a concorso.       2. Gli idonei non prescelti, che superano il numero dei posti messi a concorso, possono essere utilizzati nei due anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria.       Art. 84-octies. – (Tirocinio dei magistrati laici). – 1. I magistrati laici, nominati a seguito di concorso, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.       Art. 84-novies. – (Valutazione della professionalità). – 1. I magistrati laici sono sottoposti alla valutazione di professionalità prevista per i magistrati ordinari ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.       2. Il Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle     valutazioni e la documentazione che i capi degli uffici giudiziari devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.       3. In particolare il Consiglio superiore della magistratura disciplina:           a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle audizioni di cui al comma 6, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovano nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;           b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;           c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;           d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;           e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di requisiti medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri quantitativi e qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.       4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:           a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovano nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;           b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritiene utile, ivi compresa la copia di atti e di provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;           c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;           d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato ha partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, lettera a), se non già acquisiti;           e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;           f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici giudiziari e dal consiglio distrettuale dell'ordine degli avvocati, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotano un'evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. I rapporti del capo dell'ufficio giudiziario e del consiglio dell'ordine distrettuale sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e sono trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.       5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici giudiziari o dai consigli distrettuali dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione del loro esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è comunque sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.       6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.       7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.       8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario, di quello espresso dal consiglio distrettuale dell'ordine degli avvocati e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.       9. Il giudizio di professionalità è “positivo” quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui ai commi 4 e seguenti; è “non positivo” quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è “negativo” quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio è stato “non positivo”.       10. Se il giudizio è “non positivo”, il Consiglio superiore della magistratura procede a una nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è “positivo”. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari. Se il giudizio è “negativo” il magistrato laico è dispensato dal servizio.       11. Prima dell'audizione di cui al comma 5 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere       un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa; se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.       12. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi della normativa vigente in materia, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto.       Art. 84-decies. – (Diritti e doveri. Incompatibilità e cause di cessazione, di decadenza e di revoca). – 1- I diritti e i doveri, le incompatibilità e le cause di cessazione, di decadenza e di revoca del magistrato laico sono gli stessi previsti dalla legge per il magistrato ordinario.       Art. 84-undecies. – (Funzioni dei magistrati laici). – 1. I magistrati laici sono divisi in due ruoli separati:           a) gli addetti a funzioni giudicanti o inquirenti civili e penali;           b) i vice procuratori laici.       2. I magistrati laici sono addetti alle loro funzioni in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio giudiziario con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione del medesimo ufficio.       3. I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 2 sono fissati dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:           a) per i magistrati laici giudicanti:               1) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici laici possono essere adibiti a funzioni monocratiche, fatta, altresì, eccezione per le funzioni di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminari. Possono essere adibiti solo alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del medesimo codice di procedura penale e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;               2) che nell'ambito delle funzioni civili di primo grado i giudici laici siano addetti solo alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace relative a beni mobili di valore non superiore a 25.000 euro, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a 50.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini e all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di immobili adibiti a civile abitazione, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superano la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale e di cause di opposizione ai sensi dell'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;               3) che possono, altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e di altre controversie di valore inferiore a 50.000 euro, con esclusione di quelle che riguardano lavoro, previdenza e assistenza, la materia fallimentare, famiglia, stato e capacità delle persone, separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio, responsabilità professionale, diffamazione     a mezzo stampa, marchio e brevetto, diritto d'autore, divisione, successione, querela di falso, società, impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, anche se rientranti nella competenza del giudice ordinario di primo grado, esecuzione di contratti di appalto pubblico, la materia elettorale e il diritto della navigazione nonché dei procedimenti relativi a diritti indisponibili;               4) che possono essere incaricati, in caso di assenza o di impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari, per un periodo non superiore a un anno, sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e ad esclusione della sostituzione del presidente. Non costituisce impedimento la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in un'attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio; che possono, altresì, essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto;           b) per i magistrati laici inquirenti:               1) che, nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica onorario possono essere delegati a rappresentare l'accusa nell'udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui alla lettera a), numero 1), con esclusione di quelli nei quali è stato eseguito un arresto o un fermo da parte della polizia giudiziaria o di quelli nei quali insorge la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi;               2) che possono trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio previo visto del procuratore della Repubblica sulla richiesta o sul provvedimento;               3) che non possono richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389 e 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte all'udienza di cui all'articolo 391 del medesimo codice;               4) che possono essere delegati per i procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del citato codice di procedura penale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), numero 2), del presente comma, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento di previsti dall'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;           5) che possono essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557, comma 1, del codice di procedura penale.       Art. 84-duodecies. – (Procedimento disciplinare). – 1. Ai magistrati laici si applicano il procedimento disciplinare e le sanzioni previsti per i magistrati ordinari.       2. In caso di apertura di un procedimento disciplinare, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura acquisisce il parere del Consiglio distrettuale dell'ordine degli avvocati nel cui distretto esercita le funzioni il magistrato laico». Art. 2. (Soppressione degli uffici del giudice di pace).       1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario sono insediati con le modalità stabilite dal presente articolo.       2. Ai procedimenti penali e civili pendenti davanti agli uffici del giudice di pace     alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 311, 313 e da 316 a 322 del codice di procedura civile e dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per i procedimenti penali.        3. Per le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace per le quali non pende appello alla data di entrata in vigore della presente legge l'impugnazione si effettua davanti alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza.       4. I procedimenti pendenti in grado di appello davanti al tribunale ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari.       5. Gli incarichi conferiti ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale (GOT) e ai vice procuratori onorari (VPO) sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato laico con durata quadriennale dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui a all'articolo 3.       6. Nell'elaborazione dei provvedimenti tabellari relativi all'organizzazione della magistratura laica i consigli giudiziari acquisiscono il parere della regione e del consiglio distrettuale dell'ordine degli avvocati competenti, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla data della richiesta.       7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e sono soppresse le sezioni stralcio dei tribunali ordinari.       8. Il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace e i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi sono trasferiti al tribunale ordinario nel cui circondario si trovano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il citato personale è assegnato all'articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio. Resta salvo     quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267. Art. 3. (Norme transitorie).       1. Fino al completamento, tramite appositi concorsi, dell'organico previsto ai sensi dell'articolo 84-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, gli incarichi di magistrato laico conferiti a seguito della trasformazione degli incarichi dei giudici di pace, dei GOT e dei VPO, sono rinnovabili quadriennalmente, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, per non più di tre volte, fatta salva la cessazione per limiti di età, che è fissata:           a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;           b) in settanta anni per coloro che hanno un'età compresa tra i sessanta e i sessantasette anni;           c) in sessantacinque anni per coloro che hanno meno di sessanta anni.       2. Le valutazioni ai fini dei rinnovi quadriennali degli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono operate in base ai criteri e agli elementi stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.       3. In sede di prima attuazione della presente legge, i magistrati onorari in servizio di cui al comma 1 sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge sulla base dei criteri e degli elementi di cui al comma 2 e in caso di valutazione negativa è disposta la cessazione dall'incarico.       4. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace sono sospese fino al 31 gennaio 2010. Sono revocati tutti i bandi pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.       5. I procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano a essere regolati dalle disposizioni della legge 21 novembre 1991, n. 374. Art. 4. (Indennità dei magistrati laici).       1. Ai magistrati laici di cui alla presente legge spetta una retribuzione corrispondente all'emolumento minimo spettante al magistrato ordinario, oltre i contributi previdenziali.       2. La retribuzione prevista dal comma 1 è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati ed è assimilata, ai fini fiscali e previdenziali, ai redditi di lavoro dipendente. Art. 5. (Norme finanziarie).       1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dal risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle condanne dello Stato al risarcimento per la durata dei processi, nonché mediante l'utilizzo dei proventi rivenienti dall'acquisizione delle somme versate dai privati in relazione al servizio giustizia.          

 

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