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- Motoveicoli e ciclomotori
- Dott.ssa Maristella Giuliano
C 3423 recante “Modifiche agli articoli 53, 97, 115, 116 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione e guida dei ciclomotori e dei quadricicli ”
Camera dei deputati
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 7.9.2010 L’atto n. C 3423 recante “Modifiche agli articoli 53, 97, 115, 116 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione e guida dei ciclomotori e dei quadricicli ” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Carlucci, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia) , 5ª (Bilancio), 10ª (Att. produt.), 14ª (Pol. comun.). La presente proposta di legge intende modificare la disciplina delle cosiddette minicar, i quadricicli leggeri inquadrati nella categoria L6 ed equiparati ai ciclomotori. Nello specifico si propone che la guida di questi veicoli sia possibile soltanto previo conseguimento della patente A1 e quindi dopo il compimento dei 16 anni. Si prevede anche l’inasprimento delle sanzioni previste per chi modifica i ciclomotori e i quadricicli leggeri: arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da 5000 a 10000 euro. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento. Proposta di legge d'iniziativa del deputato Carlucci Modifiche agli articoli 53, 97, 115, 116 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione e guida dei ciclomotori e dei quadricicli Presentata il 22 aprile 2010 Onorevoli Colleghi! — Le tragedie stradali avvenute a Roma negli ultimi giorni e che hanno visto tra le vittime alcuni giovanissimi hanno messo in luce il fenomeno delle cosiddette «minicar», ovvero quadricicli di tipo leggero considerati dalla legge alla stregua di ciclomotori. Nel 2009 in Italia sono stati venduti circa 8.000 veicoli di questo tipo e nella sola città di Roma sono più di 5.000 le minicar attualmente in circolazione, spesso guidate da ragazzi di giovanissima età privi di qualsiasi conoscenza del codice della strada e di esperienza di guida di veicoli a motore. Inoltre tali veicoli sono nella grande maggioranza dei casi sprovvisti di qualsiasi dispositivo di sicurezza e non sono obbligati a superare i crash test previsti per le automobili. La presente proposta di legge risponde alle pressanti sollecitazioni di numerose associazioni di consumatori e di genitori preoccupati sia dalla possibilità di condurre quadricicli leggeri, quelli cioè di categoria L6e, senza alcun tipo di patente di guida, sia dalla diffusa abitudine da parte di tecnici senza scrupoli di modificare il propulsore di tali veicoli in modo tale da aumentarne la velocità ben oltre i limiti posti dal codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. L'articolo 1 della presente proposta di legge consente di condurre quadricicli unicamente previo conseguimento della patente di categoria A1 e quindi solo a partire dai sedici anni di età. Attualmente sono sufficienti quattordici anni di età e un semplice certificato di idoneità alla guida di ciclomotori; l'articolo 2, da un lato, inasprisce sensibilmente le sanzioni pecuniarie a carico di chi produce o modifica ciclomotori o quadricicli alterati e prevede per gli stessi soggetti l'arresto da tre mesi ad un anno nonché l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000; l'articolo 2, inoltre, mira a dare indicazioni in merito alla regolarizzazione di ciclomotori e quadricicli non muniti di carta di circolazione e di targa, nonché a definire le relative sanzioni. In conclusione, la presente proposta di legge intende rimediare con urgenza a una situazione di diffusa pericolosità non solo per i conducenti delle cosiddette «minicar» ma anche per i conducenti di altri veicoli e per i pedoni. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Modifiche agli articoli 115 e 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di requisiti per la guida di veicoli). 1. All'articolo 115, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) anni sedici per guidare quadricicli delle categorie L6e e L7e; ». 2. All'articolo 116 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. I quadricicli di categoria L6e possono essere condotti unicamente previo conseguimento della patente di categoria A1». Art. 2. (Modifiche agli articoli 53, 97 e 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità e di sanzioni per la guida dei ciclomotori e dei quadricicli). 1. All'articolo 53, comma 1, lettera h) del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «velocità massima fino a 80km/h» è inserito il seguente periodo: «Per i quadricicli delle categorie L6e e L7e, la velocità massima è quella stabilita dall'articolo 52, comma 1, lettera b) ». 2. All'articolo 97 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori o quadricicli delle categorie L6e e L7e che sviluppano una velocità superiore a quella prevista dall'articolo 52, comma 1, lettera b), è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. Alle stesse sanzioni soggiace chi effettua sui ciclomotori e sui quadricicli delle categorie L6e e L7e modifiche idonee ad aumentarne la velocità oltre i limiti previsti dal citato articolo 52, comma 1, lettera b). Alle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione accessoria della confisca dei veicoli, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale; si procede alla distruzione dei veicoli fatta salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il veicolo confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata illegittimità della confisca e distruzione»; b) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alle violazioni previste dal comma 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI»; c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei quadricicli». 3. All'articolo 142, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), dopo la parola: «ciclomotori» sono inserite le seguenti: «e quadricicli delle categorie L6e e L7e»; b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto alla lettera a) per i quadricicli delle categorie L6e e L7e». 4. I ciclomotori e i quadricicli delle categorie L6e e L7e in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge non in possesso del certificato di circolazione e della targa previsti dall'articolo 97, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono conseguirli, con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto emanato ai sensi del comma 4 dell'articolo 97 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, secondo un calendario stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiunque circola con un ciclomotore o un quadriciclo delle categorie L6e o L7e non regolarizzato in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto all'ammenda da euro 400 a euro 1.600.
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