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C 3603 recante “Modifiche all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'introduzione di nuove modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di informazione dei consumatori”

Camera dei deputati

 

 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 21.12.2010 L’atto n. C 3603 recante “Modifiche all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'introduzione di nuove modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di informazione dei consumatori” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Vaccaro ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente X (Attivita' produttive, commercio e turismo). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 9ª (Trasporti), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali. In materia di conoscibilità dei prezzi del carburante praticati dai distributori, da parte dei consumatori, il disegno di legge incentiva l’istituzione di un servizio di informazione tramite sistemi di short message service o di html. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.   PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati Vaccaro, Fedi, Graziano, Mosca Modifiche all'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'introduzione di nuove modalità di rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione e di informazione dei consumatori Presentata il 2 luglio 2010      Onorevoli Colleghi! — I prezzi dei carburanti per autotrazione in Italia sono liberamente fissati da ogni gestore di un impianto di distribuzione, il quale stabilisce – in un regime di libero mercato – il prezzo praticato al consumatore.       Questo prezzo, oltre a essere impostato sulle colonnine di erogazione dei carburanti, deve essere obbligatoriamente esposto presso l'impianto di distribuzione in modo che possa risultare visibile anche dalla carreggiata (decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 1999, il Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto del presidente della regione Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres., allegato, articolo 7). Il decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007, e la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 69/2007 del 20 luglio 2007, dispongono, inoltre, che i gestori delle autostrade e delle strade extraurbane principali devono informare gli automobilisti dei prezzi praticati presso gli impianti situati lungo la tratta autostradale o stradale, mediante cartelloni da installare a propria cura.       La diversa dislocazione fisica degli impianti di distribuzione unitamente alla difficile rintracciabilità dei cartelli riportanti i prezzi praticati, rendono spesso problematica per l'utenza una piena conoscenza delle condizioni di mercato.       Come noto, la misura riguardante la comunicazione dei prezzi dei carburanti, disposta dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 – conosciuta anche come «legge sviluppo 2009» – all'articolo 51 («Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti»), apporta già talune innovazioni su questo tema, rimaste però ancora inattuate. All'interno dello stesso articolo 51, al comma 2, tra le altre modalità di comunicazione dei prezzi del carburante da parte dei gestori è, infatti, prevista una «normativa quadro», in nessun modo vincolante, che lascia aperta la possibilità al Ministero dello sviluppo economico di comunicare agli utenti tali informazioni, non solo attraverso la pubblicazione dei prezzi sul sito internet del Ministero, ma anche mediante forme e strumenti alternativi di comunicazione.       La presente proposta di legge, nell'ambito di quanto già previsto dalla legge n. 99 del 2009, persegue l'obiettivo di garantire una comunicazione che renda il più possibile edotti i consumatori sui prezzi dei carburanti e sulla conseguente possibilità di risparmiare e di gestire i loro consumi nel miglior modo possibile.       Già nell'ottobre 2009, sulla base di tali riflessioni, era stata presentata al Ministro dello sviluppo economico un'interrogazione a risposta scritta (n. 4-04756) in cui si affrontava il tema dello sviluppo della conoscibilità dei prezzi del carburante da parte dei consumatori utenti finali. L'interrogazione si concludeva con la richiesta, rivolta al Ministro interrogato, se avesse già previsto di sviluppare un sistema telematico in grado di comunicare in tempo reale, per ogni località, a richiesta del cittadino utente, prezzi e localizzazione dei diversi distributori.       La presente proposta di legge mira quindi, sulla base di tale interrogazione, a stabilire talune modalità di comunicazione rapida tra istituzioni e cittadini, così da garantire a questi ultimi un'adeguata conoscibilità dei prezzi al consumo del carburante e, al contempo, la tutela delle loro scelte.       Utilizzare l'innovazione tecnologica, oggi diffusa su larga scala e di facile acceso, con criteri di trasparenza nella commercializzazione di un prodotto, quale il carburante per autotrazione, infungibile e di prima necessità: questa è la ratio da cui muove la proposta di legge e che si mira ad attuare attraverso la costante e continua cooperazione tra cittadini, gestori e Ministero dello sviluppo economico.       Il comma 1-bis del citato articolo 51 della legge n. 99 del 2009, introdotto dalla proposta di legge prevede, pertanto, l'istituzione di una centrale di dati utile a raccogliere e acquisire i prezzi che, settimanalmente, i gestori degli impianti di distribuzione sono obbligati a comunicare al Ministero dello sviluppo economico. Questo passaggio è preliminare alla successiva diffusione degli stessi prezzi tra gli utenti che ne fanno richiesta tramite sistemi di short message service o di html.       Le informazioni devono comunque essere fornite anche in assenza di richiesta da parte dei consumatori, ai sensi di quanto previsto dal comma 2-ter del medesimo articolo 51.   PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Finalità).       1. La presente legge reca disposizioni per garantire la conoscibilità e la trasparenza dei prezzi dei carburanti per autotrazione, in conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, e in attuazione dall'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dalla medesima legge, fornendo ai consumatori la possibilità di usufruire di un servizio di informazione rapido e tecnologicamente avanzato di rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori degli impianti di distribuzione. Art. 2.       1. All'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita una centrale di dati per l'acquisizione, con cadenza settimanale, dei prezzi praticati da ogni impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sul territorio nazionale. I prezzi, comunicati da parte di chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione ad uso civile, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, devono essere coincidenti con quelli esposti sulle colonnine di erogazione dei medesimi carburanti e sui cartelloni ubicati presso gli stessi impianti di distribuzione.       1-ter. Agli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione ad uso civile che falsificano in tutto o in parte i dati relativi ai prezzi applicati al momento dell'erogazione dei carburanti si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000, da calcolare in base alla differenza tra il prezzo comunicato e quello effettivamente applicato. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000»;           b) il comma 2 è sostituito dal seguente:       «2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua secondo criteri di gradualità e di sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità delle informazioni dei prezzi dei carburanti per autotrazione da parte dei gestori degli impianti di distribuzione, per l'acquisizione e per il trattamento dei suddetti prezzi, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico per il funzionamento della centrale di dati di cui al comma 1-bis, per la comunicazione ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;           c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:       «2-bis. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, un bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio di informazione sui prezzi dei carburanti per autotrazione applicati alla pompa da parte dei gestori degli impianti di distribuzione a soggetti, anche privati, specializzati in servizi di comunicazione.       2-ter. Il servizio di informazione di cui al comma 2-bis deve prevedere la possibilità di fornire ai consumatori che ne fanno richiesta, in tempo reale, notizie sull'ubicazione degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione in rapporto alla distanza chilometrica con il luogo di invio della richiesta e sui prezzi applicati alla pompa suddivisi per tipologia di carburante erogato. Per le richieste dei consumatori e per le relative informazioni si utilizzano sistemi di short message service o di html. Il servizio deve comunque prevedere la possibilità di fornire le informazioni di cui al presente comma anche in assenza di richiesta da parte dei consumatori»;           d) il comma 3 è abrogato.      

 

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