- Atti preparatori
- Dott.ssa Maristella Giuliano
C 3880 recante “Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili ”
Camera dei deputati
- Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 18.7.2011
L’atto n. C 3880 recante “Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili ” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Jannone ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alle Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attivita' produttive, commercio e turismo). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato JANNONE
Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili
Presentata il 18 novembre 2010
Onorevoli Colleghi! — All'inizio del 2010 in Gran Bretagna è entrata in vigore una legge che intende semplificare la normativa vigente in materia di efficienza energetica e promuovere l'impiego delle energie rinnovabili con la duplice finalità, ambientale e sociale, di agevolare il ricorso alle risorse energetiche alternative e di alleviare le difficoltà delle persone meno abbienti ad assicurare un adeguato livello di riscaldamento delle proprie abitazioni. La legge integra, con la propria definizione di green energy, il quadro normativo concernente le energie alternative, devolvendo alla normativa secondaria le modifiche della legislazione urbanistica necessarie a consentire l'installazione di impianti di energia sostenibile sia nelle aree residenziali sia nei fondi a destinazione agricola. Inoltre è prevista l'estensione agli impianti di piccole dimensioni delle agevolazioni vigenti per la produzione di energie alternative, mediante il criterio della feed-in tariff, in base al quale le società che somministrano energia elettrica sono obbligate ad acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili a un prezzo determinato e per un certo numero di anni.
È dall'analisi delle problematiche ambientali ed energetiche del nostro Paese e della citata legge approvata in Gran Bretagna che nasce la presente proposta di legge, volta all'incentivazione delle energie ecosostenibili, da utilizzare sia nelle abitazioni dei singoli privati che nelle sedi della pubblica amministrazione. Il tutto scaturisce dalla necessità di una gestione più razionale e sostenibile delle risorse naturali, che concorra a una profonda e radicale trasformazione dei sistemi di produzione e di uso dell'energia, orientata a ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili, nonché a un uso più efficiente delle risorse idriche. Gli obiettivi della presente proposta di legge sono molteplici: contrastare le varie forme di inquinamento atmosferico e i rischi connessi ai cambiamenti climatici, gli uni e le altre legati largamente alle emissioni prodotte dalla combustione delle fonti fossili; ridimensionare progressivamente la dipendenza dell'economia mondiale dagli approvvigionamenti di petrolio, fonte la cui disponibilità è largamente condizionata da fattori geopolitici difficilmente controllabili; infine, grazie alla riduzione dei consumi petroliferi, si potrebbero migliorare gli standard di efficienza degli usi energetici con conseguente diminuzione dei costi sostenuti dalle famiglie, dalle imprese e dalla stessa pubblica amministrazione. Questo molteplice effetto virtuoso, ambientale e socio-economico, delle politiche di innovazione energetica spiega il perché dell'insorgenza di numerose politiche ecosostenibili, in un periodo di crisi economica come quello attuale: in particolare, le azioni rivolte a migliorare l'efficienza energetica consentono, infatti, sia di ridurre le emissioni inquinanti connesse all'uso di combustibili fossili, sia di sostenere l'economia reale favorendone la competitività e alleviando il peso della spesa energetica sul bilancio delle famiglie.
La modernizzazione dei sistemi energetici è stata la linea principale che ha ispirato l'approvazione del «pacchetto clima» in Europa, che prevede entro il 2020 il raggiungimento di diversi risultati quali: ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20 per cento il contributo delle energie rinnovabili al fabbisogno energetico e migliorare del 20 per cento i rendimenti energetici. L'Italia è uno dei Paesi europei che ha la maggiore possibilità di sfruttamento di risorse energetiche naturali, quali quelle impiegate nei sistemi eolici o fotovoltaici, inoltre si rende necessario anche diminuire il consumo pro-capite di acqua, dato che questa risorsa sta diventando un bene sempre più scarso. In quest'ottica opera la presente proposta di legge, che si prefigge di agevolare la modernizzazione dei sistemi energetici e idrici nel settore civile, ben sapendo che tale azione corrisponde a un indiscutibile interesse generale dell'intero Paese, dei cittadini e delle imprese e che, quindi, deve essere sostenuta da politiche pubbliche il più possibile condivise tra Governo, maggioranza e opposizione, regioni, enti locali e sistema delle imprese. In particolare, si vuole favorire il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei consumi civili, che assorbono poco meno di un terzo dell'intero fabbisogno energetico nazionale e che insieme ai trasporti rappresentano il vero «tallone d'Achille» energivoro del Paese; di rendere più semplici, omogenee e trasparenti le procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, per il cui sviluppo l'uniformità e la linearità delle regole sono altrettanto decisive della disponibilità di adeguati sistemi di incentivazione per gli operatori; di promuovere un uso più razionale dell'acqua sempre nel settore civile, dove si concentra oltre un quinto di tutti i consumi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di costruire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero impianti eolici, fotovoltaici, solari-termodinamici, geotermici, idroelettrici e da biomasse e biogas è rilasciato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la relativa domanda ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E.
Art. 2.
1. Il gestore della rete elettrica nazionale, nei casi in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, predispone i necessari interventi di adeguamento e di potenziamento. Gli interventi di cui al primo periodo sono estesi a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione, senza oneri per il produttore.
2. I costi della connessione alla rete elettrica nazionale di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché i costi dell'installazione degli strumenti di misurazione atti a registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono a carico della stessa rete. Il punto di connessione è indicato dall'operatore proponente l'iniziativa; se il gestore della rete elettrica nazionale stabilisce per la connessione un punto diverso da quello indicato, i costi aggiuntivi sono a suo carico. La connessione e le installazioni collegate devono soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dallo stesso gestore.
3. I costi e le procedure relativi agli interventi di adeguamento e di potenziamento della rete elettrica nazionale, resi necessari per ricevere l'energia elettrica prodotta da impianti nuovi, riattivati, ampliati o rimodernati, sono a carico del gestore della rete elettrica nazionale. Dei costi di investimento relativi agli interventi di cui al presente articolo, opportunamente dettagliati, il gestore della rete elettrica nazionale può tenere conto nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della stessa rete.
Art. 3.
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno, per la sostituzione di lavatrici e di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A+ e provvisti di doppia presa, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 300 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, gli acquirenti consegnano al venditore l'elettrodomestico sostituito ovvero se il venditore non ritira l'elettrodomestico sostituito o se il compratore non lo consegna all'atto dell'acquisto, una ricevuta attestante il ritiro di esso da parte del soggetto titolare della raccolta dei rifiuti nel comune interessato o di un'altro soggetto autorizzato.
Art. 4.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione ovvero sottoposti a interventi di ristrutturazione che coinvolgono almeno il 50 per cento del volume o della superficie utile e che prevedono un rifacimento strutturale degli impianti termici, è assicurata, attraverso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la copertura del 50 per cento del fabbisogno energetico totale e comunque di almeno il 70 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Ai fini di cui al primo periodo sono realizzate coperture tecnologiche a captazione di energia solare che, con soluzioni organiche inserite nel progetto edilizio, prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici.
2. L'osservanza delle disposizioni relative alla copertura del fabbisogno di cui al comma 1 è garantita in sede di rilascio della concessione edilizia, o di un altro eventuale titolo abilitativo consentito, ed è verificata in sede di rilascio della licenza d'uso ovvero di abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 fanno salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui per i vincoli di cui al primo periodo non sia possibile l'adozione degli standard previsti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, i comuni sono tenuti, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a predisporre sul proprio territorio quote supplementari di produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 50 per cento del fabbisogno energetico totale e al 70 per cento del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria della costruzione per la quale si rilascia la concessione. I costi degli interventi di cui ai citati commi 1 e 2 e al presente comma sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi approfondita mediante sopralluoghi sull'utilizzo dell'energia per accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e per definire i costi e i tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, sulla base dell'attestato di certificazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al di sotto degli indici di prestazione energetica determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
Art. 5.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per ottenere la concessione edilizia è necessario:
a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore di aria e di acqua;
d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare le conseguenze del surriscaldamento dell'aria.
2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.
Art. 6.
1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti di cui alla presente legge.
2. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono costruire o ristrutturare unità immobiliari nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che attuano i princìpi stabiliti dalla presente legge.
4. I comuni possono vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale ai sensi della presente legge, stipulando apposite convenzioni con privati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, se tali edifici sono conformi ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
5. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti di cui alla presente legge.
6. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire l'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. Art. 7.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura almeno pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 18.7.2011
L’atto n. C 3880 recante “Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili ” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Jannone ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alle Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attivita' produttive, commercio e turismo). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura), 14ª (Pol. comun.), Questioni regionali.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato JANNONE
Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili
Presentata il 18 novembre 2010
Onorevoli Colleghi! — All'inizio del 2010 in Gran Bretagna è entrata in vigore una legge che intende semplificare la normativa vigente in materia di efficienza energetica e promuovere l'impiego delle energie rinnovabili con la duplice finalità, ambientale e sociale, di agevolare il ricorso alle risorse energetiche alternative e di alleviare le difficoltà delle persone meno abbienti ad assicurare un adeguato livello di riscaldamento delle proprie abitazioni. La legge integra, con la propria definizione di green energy, il quadro normativo concernente le energie alternative, devolvendo alla normativa secondaria le modifiche della legislazione urbanistica necessarie a consentire l'installazione di impianti di energia sostenibile sia nelle aree residenziali sia nei fondi a destinazione agricola. Inoltre è prevista l'estensione agli impianti di piccole dimensioni delle agevolazioni vigenti per la produzione di energie alternative, mediante il criterio della feed-in tariff, in base al quale le società che somministrano energia elettrica sono obbligate ad acquistare energia prodotta da fonti rinnovabili a un prezzo determinato e per un certo numero di anni.
È dall'analisi delle problematiche ambientali ed energetiche del nostro Paese e della citata legge approvata in Gran Bretagna che nasce la presente proposta di legge, volta all'incentivazione delle energie ecosostenibili, da utilizzare sia nelle abitazioni dei singoli privati che nelle sedi della pubblica amministrazione. Il tutto scaturisce dalla necessità di una gestione più razionale e sostenibile delle risorse naturali, che concorra a una profonda e radicale trasformazione dei sistemi di produzione e di uso dell'energia, orientata a ridurre la dipendenza energetica dai combustibili fossili, nonché a un uso più efficiente delle risorse idriche. Gli obiettivi della presente proposta di legge sono molteplici: contrastare le varie forme di inquinamento atmosferico e i rischi connessi ai cambiamenti climatici, gli uni e le altre legati largamente alle emissioni prodotte dalla combustione delle fonti fossili; ridimensionare progressivamente la dipendenza dell'economia mondiale dagli approvvigionamenti di petrolio, fonte la cui disponibilità è largamente condizionata da fattori geopolitici difficilmente controllabili; infine, grazie alla riduzione dei consumi petroliferi, si potrebbero migliorare gli standard di efficienza degli usi energetici con conseguente diminuzione dei costi sostenuti dalle famiglie, dalle imprese e dalla stessa pubblica amministrazione. Questo molteplice effetto virtuoso, ambientale e socio-economico, delle politiche di innovazione energetica spiega il perché dell'insorgenza di numerose politiche ecosostenibili, in un periodo di crisi economica come quello attuale: in particolare, le azioni rivolte a migliorare l'efficienza energetica consentono, infatti, sia di ridurre le emissioni inquinanti connesse all'uso di combustibili fossili, sia di sostenere l'economia reale favorendone la competitività e alleviando il peso della spesa energetica sul bilancio delle famiglie.
La modernizzazione dei sistemi energetici è stata la linea principale che ha ispirato l'approvazione del «pacchetto clima» in Europa, che prevede entro il 2020 il raggiungimento di diversi risultati quali: ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, portare al 20 per cento il contributo delle energie rinnovabili al fabbisogno energetico e migliorare del 20 per cento i rendimenti energetici. L'Italia è uno dei Paesi europei che ha la maggiore possibilità di sfruttamento di risorse energetiche naturali, quali quelle impiegate nei sistemi eolici o fotovoltaici, inoltre si rende necessario anche diminuire il consumo pro-capite di acqua, dato che questa risorsa sta diventando un bene sempre più scarso. In quest'ottica opera la presente proposta di legge, che si prefigge di agevolare la modernizzazione dei sistemi energetici e idrici nel settore civile, ben sapendo che tale azione corrisponde a un indiscutibile interesse generale dell'intero Paese, dei cittadini e delle imprese e che, quindi, deve essere sostenuta da politiche pubbliche il più possibile condivise tra Governo, maggioranza e opposizione, regioni, enti locali e sistema delle imprese. In particolare, si vuole favorire il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dei consumi civili, che assorbono poco meno di un terzo dell'intero fabbisogno energetico nazionale e che insieme ai trasporti rappresentano il vero «tallone d'Achille» energivoro del Paese; di rendere più semplici, omogenee e trasparenti le procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, per il cui sviluppo l'uniformità e la linearità delle regole sono altrettanto decisive della disponibilità di adeguati sistemi di incentivazione per gli operatori; di promuovere un uso più razionale dell'acqua sempre nel settore civile, dove si concentra oltre un quinto di tutti i consumi.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il permesso di costruire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ovvero impianti eolici, fotovoltaici, solari-termodinamici, geotermici, idroelettrici e da biomasse e biogas è rilasciato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la relativa domanda ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
2. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sono considerati unità immobiliari nelle quali si esercitano attività finalizzate al soddisfacimento di esigenze pubbliche e censiti nelle categorie catastali E.
Art. 2.
1. Il gestore della rete elettrica nazionale, nei casi in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, predispone i necessari interventi di adeguamento e di potenziamento. Gli interventi di cui al primo periodo sono estesi a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione, senza oneri per il produttore.
2. I costi della connessione alla rete elettrica nazionale di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché i costi dell'installazione degli strumenti di misurazione atti a registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono a carico della stessa rete. Il punto di connessione è indicato dall'operatore proponente l'iniziativa; se il gestore della rete elettrica nazionale stabilisce per la connessione un punto diverso da quello indicato, i costi aggiuntivi sono a suo carico. La connessione e le installazioni collegate devono soddisfare i requisiti tecnici stabiliti dallo stesso gestore.
3. I costi e le procedure relativi agli interventi di adeguamento e di potenziamento della rete elettrica nazionale, resi necessari per ricevere l'energia elettrica prodotta da impianti nuovi, riattivati, ampliati o rimodernati, sono a carico del gestore della rete elettrica nazionale. Dei costi di investimento relativi agli interventi di cui al presente articolo, opportunamente dettagliati, il gestore della rete elettrica nazionale può tenere conto nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della stessa rete.
Art. 3.
1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre di ogni anno, per la sostituzione di lavatrici e di lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla classe A+ e provvisti di doppia presa, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 300 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.
2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, gli acquirenti consegnano al venditore l'elettrodomestico sostituito ovvero se il venditore non ritira l'elettrodomestico sostituito o se il compratore non lo consegna all'atto dell'acquisto, una ricevuta attestante il ritiro di esso da parte del soggetto titolare della raccolta dei rifiuti nel comune interessato o di un'altro soggetto autorizzato.
Art. 4.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione ovvero sottoposti a interventi di ristrutturazione che coinvolgono almeno il 50 per cento del volume o della superficie utile e che prevedono un rifacimento strutturale degli impianti termici, è assicurata, attraverso l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, la copertura del 50 per cento del fabbisogno energetico totale e comunque di almeno il 70 per cento del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Ai fini di cui al primo periodo sono realizzate coperture tecnologiche a captazione di energia solare che, con soluzioni organiche inserite nel progetto edilizio, prevedono l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici.
2. L'osservanza delle disposizioni relative alla copertura del fabbisogno di cui al comma 1 è garantita in sede di rilascio della concessione edilizia, o di un altro eventuale titolo abilitativo consentito, ed è verificata in sede di rilascio della licenza d'uso ovvero di abitabilità mediante autocertificazione del tecnico impiantista abilitato.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 fanno salvi i limiti conseguenti da vincoli ambientali, paesaggistici o relativi alla salvaguardia dei beni culturali. Nei casi in cui per i vincoli di cui al primo periodo non sia possibile l'adozione degli standard previsti per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, i comuni sono tenuti, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a predisporre sul proprio territorio quote supplementari di produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 50 per cento del fabbisogno energetico totale e al 70 per cento del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria della costruzione per la quale si rilascia la concessione. I costi degli interventi di cui ai citati commi 1 e 2 e al presente comma sono a carico dei richiedenti la concessione edilizia.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi approfondita mediante sopralluoghi sull'utilizzo dell'energia per accertare il rendimento energetico degli immobili di loro proprietà e per definire i costi e i tempi di ammortamento degli interventi necessari a portare il consumo di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio, sulla base dell'attestato di certificazione energetica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al di sotto degli indici di prestazione energetica determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
Art. 5.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per ottenere la concessione edilizia è necessario:
a) il recupero del 100 per cento delle acque piovane e delle acque grigie e il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore di aria e di acqua;
d) l'impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare le conseguenze del surriscaldamento dell'aria.
2. Sono fatti salvi i limiti previsti dai vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.
Art. 6.
1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti di cui alla presente legge.
2. Le regioni, le province e i comuni possono prevedere incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono costruire o ristrutturare unità immobiliari nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla presente legge.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che attuano i princìpi stabiliti dalla presente legge.
4. I comuni possono vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale ai sensi della presente legge, stipulando apposite convenzioni con privati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, se tali edifici sono conformi ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
5. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti di cui alla presente legge.
6. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire l'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge. Art. 7.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura almeno pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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