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C 3992 recante “Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità”

Camera dei deputati

 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 7.4.2011 L’atto n. C  3992 recante “Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità” presentato alla Camera di iniziativa dell’On.  Garagnani, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro). Il presente disegno di legge introduce novità nella disciplina prevista per limiti di velocità, stabilendo che il conducente professionista può ottenere, previa istanza al Prefetto una riduzione dei termini previsti nel caso di ritiro della patente ovvero un permesso di guida temporaneo per un numero di ore giornaliero idoneo a consentire l'esercizio dell'attività professionale. Inoltre si prevede l’obbligo a carico del Prefetto di convocare semestralmente gli organismi pubblici e le associazioni private più rappresentativi nel settore della sicurezza stradale, al fine di verificare il corretto utilizzo da parte degli enti locali degli strumenti di rilevamento della velocità dei veicoli. Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.     PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Garagnani Modifiche all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità Presentata il 23 dicembre 2010       Onorevoli Colleghi! — La normativa in materia di circolazione stradale è stata recentemente modificata dal Parlamento sulla base del criterio essenziale della tutela della vita e della sicurezza dei cittadini e dei conducenti degli autoveicoli di fronte a casi di comportamenti irresponsabili di alcuni guidatori avventati, che hanno provocato numerose vittime sulle strade.       Il Governo è intervenuto con alcuni provvedimenti contenenti norme piuttosto rigide in materia di circolazione stradale, in risposta a un'esigenza diffusa nell'opinione pubblica di inasprimento delle regole relativamente alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, di seguito «codice della strada».       Dopo alcuni mesi, però, si sono registrate diverse disfunzioni e applicazioni inappropriate delle suddette normative che a volte si sono rivelate ingiustamente vessatorie e strumentali applicazioni della legge per finalità estranee alla medesima. In tal senso la normativa concernente il ruolo degli enti locali beneficiari in gran parte delle sanzioni pecuniarie è stata ulteriormente prevista dal Governo al fine di evitare abusi e di risolvere le difficoltà di bilancio di comuni e di province con strumenti impropri: infatti, le difficoltà di bilancio dei comuni non possono consentire inutili vessazioni che nulla hanno a che fare con le violazioni del codice della strada. Con la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, si introducono modifiche al codice della strada con l'obiettivo innanzitutto di circoscrivere casi di particolare gravità e giustamente sanzionabili con pene pecuniarie-amministrative significative distinguendoli, però, da violazioni di lieve entità che richiedono un maggiore senso di responsabilità da parte degli enti locali soprattutto nel caso di conducenti per i quali la guida dell'automezzo costituisca l'attività professionale prevalente o esclusiva.       Infine, per prevenire eventuali abusi, peraltro già verificatisi in molte realtà del Paese, da parte degli enti locali, sono state aumentate le sanzioni nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto agli obblighi di legge e si è previsto anche nell'ambito della conferenza provinciale permanente un obbligo per il prefetto di verificare il corretto utilizzo da parte degli enti locali degli strumenti di rilevamento della velocità. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.       1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:           a) al comma 2, le parole: «seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e quando l'ente proprietario abbia accertato situazioni di pericolosità tali da compromettere la sicurezza stradale»;           b) al comma 6, dopo le parole: «apparecchiature debitamente omologate» sono inserite le seguenti: «e sottoposte a periodico controllo da parte dell'ente proprietario»;           c) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la guida del veicolo costituisca, per il conducente che ha effettuato la violazione, la sua attività professionale prevalente o esclusiva, il prefetto può, sulla base di una specifica istanza presentata dall'interessato entro cinque giorni dal ritiro della patente disposto ai sensi dell'articolo 218, prevedere che la citata sanzione amministrativa accessoria sia comminata per un periodo inferiore a quello previsto dal primo periodo, ovvero può concedere durante la sospensione un permesso di guida temporaneo per un numero di ore giornaliero idoneo a consentire l'esercizio dell'attività professionale»;           d) al comma 12-quater le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;           e) dopo il comma 12-quater è aggiunto il seguente:       «12-quinquies. Nell'ambito della conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il prefetto è tenuto a convocare semestralmente gli organismi pubblici e le associazioni private più rappresentativi nel settore della sicurezza stradale, al fine di verificare il corretto utilizzo da parte degli enti locali degli strumenti di rilevamento della velocità dei veicoli di cui al comma 3».

 

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