• Atti preparatori
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

C 4153 recante “Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto" e Testo Unificato

Camera dei Deputati

 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 6.7.2011
L’atto n. C 4153 recante “Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, delega al Governo per la disciplina della medesima e disposizioni concernenti lo sportello telematico del diportista ” presentato alla Camera di iniziativa dell’On.  Meta  ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla Commissione permanente IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L’atto è in corso di esame in commissione e sono stati richiesti anche i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente), 12ª (Aff. sociali), 14ª (Pol. comun.). Nella seduta del 7 aprile 2011 sono stati abbinati, per l’esame congiunto gli atti C 841 e C 3644 e nella successiva seduta del 22 giugno è stato adottato un testo base per l’esame in sede referente, elaborato dal Comitato ristretto.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge C 41 53,con la relazione di accompagnamento e del testo elaborato dal Comitato ristretto.

PROPOSTA DI LEGGE
D'iniziativa Dei Deputati
Meta, Tullo, Velo, Bonavitacola, Lovelli, Fiano, Boffa, Cardinale, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Laratta, Ginefra, Gentiloni Silveri, Gasbarra
Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, delega al Governo per la disciplina della medesima e disposizioni concernenti lo sportello telematico del diportista
Presentata l'8 marzo 2011
      Onorevoli Colleghi! — Il sistema di registrazione delle unità da diporto in uso nel nostro Paese è frammentario e piuttosto complesso: a fronte delle diverse classificazioni delle unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi), le richieste d'iscrizione e le successive trascrizioni possono essere rivolte anche a uffici diversi tra loro (capitanerie di porto, uffici locali marittimi, delegazioni di spiaggia e uffici periferici della motorizzazione civile), uffici che spesso, per obiettive difficoltà informatiche, non dialogano tra loro.
      In base alle competenze attribuite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 2009, n. 307, la gestione e lo sviluppo della banca dati informatizzata del naviglio ricade nelle competenze della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      L'aumento delle unità che navigano, sia nelle acque interne che in quelle marine, unitamente alla non obbligatorietà del possesso, in molti casi, della patente nautica, determina la necessità di individuare con chiarezza le diverse modalità di navigazione anche con controlli a posteriori e impone la realizzazione di un sistema uniforme, razionale e semplice che permetta da qualsiasi parte d'Italia l'individuazione dell'unità da diporto, delle sue caratteristiche costruttive, del proprietario e dell'eventuale utilizzatore, oltre alla verifica del possesso dei requisiti per la loro conduzione e la copertura assicurativa.
      Nel settore della nautica da diporto appare quindi improcrastinabile l'obiettivo di razionalizzare e di armonizzare le varie procedure, semplificandole attraverso l'individuazione di un solo referente pubblico presente sul territorio e realizzando una sola banca dati che contenga (analogamente a quanto avviene per i veicoli e per i loro conducenti) tutte le notizie relative sia alle patenti nautiche che alle unità da diporto, al fine di garantire una sempre più efficace politica di sicurezza nella navigazione, con immediata individuazione delle responsabilità, favorendo altresì una più equilibrata politica dei tributi. Inoltre, considerato che molto spesso le imbarcazioni di cui trattasi approdano in marinerie private e in aree nelle quali non esiste alcuno strumento di controllo e di security, è necessario, anche per la sicurezza dello Stato, poter individuare facilmente, in tempi rapidi, le generalità di chi entra nel territorio italiano e se chi e cosa trasporta.
      Attualmente, trattandosi di beni mobili registrati, le imbarcazioni e le navi da diporto devono essere iscritte negli specifici registri navali denominati, rispettivamente, Registri delle imbarcazioni da diporto (RID) e Registri delle navi da diporto (RND).
      Per i natanti non sussiste l'obbligo d'iscrizione: il proprietario di un natante, che intenda immatricolarlo, ne ha facoltà, ma in tale caso il natante diventa a tutti gli effetti un'imbarcazione da diporto ed è sottoposto alla relativa disciplina.
      Sulla base di quanto esposto per i natanti l'attuale sistema evidenzia aspetti critici, sia in relazione alla mancata identificazione obbligatoria dei cosiddetti «natanti», sia ai fini della sicurezza (dato tra l'altro il mancato obbligo di revisione periodica), sia in relazione alle modalità di accertamento delle responsabilità nel caso di violazione delle norme di navigazione in acque nazionali, internazionali e territoriali di altri Paesi, che generano anche pesanti costi a livello assicurativo e nella gestione dei controlli.
      Inoltre alto è il rischio di elusione fiscale: difatti sulla base di disciplina dell'Unione europea, anche in Italia (decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, articoli 38 e 53) l'acquisto nel territorio dell'Unione di unità da diporto «nuove ai fini tributari» superiori a metri 7,5 di lunghezza comporta l'eccezione alla regola dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del Paese di origine, per cui l'IVA stessa deve essere corrisposta in Italia (cioè nel Paese dell'Unione europea di destinazione). Il codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, ha portato da oltre metri 7,5 a oltre metri 10 la lunghezza che costituisce il confine tra natante e imbarcazione, con la conseguenza che le unità da diporto da metri 7,5 fino a metri 10 sono diventate, appunto, natanti (prima, si ripete, erano imbarcazioni). Conseguentemente, le unità maggiori a metri 7,5 e pari o minori a metri 10 sfuggono all'immatricolazione e quindi alla prescritta dimostrazione preliminare di assolvimento degli obblighi dell'IVA, che era conditio sine qua non per l'immatricolazione medesima. Insomma, senza un ritorno almeno a una generalizzata identificazione dei natanti si può eludere quasi legittimamente (se non evadere) tale tributo.
      Per le imbarcazioni e per le navi da diporto l'aspetto critico risiede nella carenza di interscambiabilità dei dati tra i vari uffici tenutari dei RID. Difatti le imbarcazioni e le navi da diporto possono essere iscritte presso uffici che hanno sede diversa da quella del proprietario, generando così un'oggettiva difficoltà nell'individuazione immediata delle responsabilità anche in caso di incidente che possa aver recato danno a persone o a cose.
      Invece, con un unico archivio istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si individuerebbero tutte le unità da diporto secondo specifiche modalità operative a seconda dello status dell'unità stessa.
      Nel contempo sarebbero assicurati le verifiche tecniche previste in materia di sicurezza, il contrasto alle intestazioni fittizie e all'elusione tributaria – peraltro auspicate dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria con il documento finale approvato nella seduta del 15 luglio 2009 relativo all'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale – e, grazie all'interconnessione di dati, l'immediata individuazione del legittimo proprietario, utilizzatore e armatore, a garanzia di una navigazione sicura e responsabile.
      Per raggiungere tali risultati il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha commissionato, nell'ambito di un contratto stipulato con un raggruppamento di imprese, un ausilio informatico denominato «banca dati naviglio». Tale sistema informatico è finalizzato alla raccolta delle informazioni presenti nelle seguenti tipologie di registri delle unità navali: matricole delle navi maggiori, registri delle navi minori e dei galleggianti, registri delle navi adibite alla navigazione internazionale, registri delle navi in costruzione, registri delle navi e delle imbarcazioni da diporto, registri speciali delle navi locate, distribuiti sul territorio nazionale. L'applicazione consentirà funzionalità di lettura, consultazione e stampa dei dati contenuti nei registri nazionali da parte delle forze dell'ordine, di altri settori dell'amministrazione pubblica, degli operatori e dei soggetti individuati nello sportello telematico del diportista, da istituire come è avvenuto nel settore dei veicoli. A tale scopo la proposta di legge mira a introdurre la patente nautica a punti e pertanto la necessità che il sistema informatico contenga l'archivio nazionale dei natanti e delle navi e imbarcazioni da diporto, nonché delle patenti nautiche e delle polizze assicurative.
      Inoltre la proposta di legge contiene una delega al Governo per istituire, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la patente nautica a punti, seguendo quanto già avvenuto circa dieci anni fa con i veicoli. Inoltre è previsto che, entro i due anni successivi, il Governo è delegato a emanare ulteriori norme correttive e integrative allo scopo di ottenere il massimo di sicurezza nella navigazione a tutela degli stessi naviganti, dei bagnanti e degli appassionati di pesca e di sport nautici. Si tenga presente che la consistenza delle unità da diporto rilevate al 31 dicembre 2009, secondo i dati elaborati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulta di 101.538. Occorre tenere conto e intervenire coerentemente in riferimento al fatto che il parco nautico complessivo, comprendente sia le unità non immatricolate, sia quelle immatricolate, è stimato in circa 618.000 unita, di cui la parte prevalente è costituita dalle unità non immatricolate (circa l'84 per cento del totale secondo la stima del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferita al 31 dicembre 2008). Nel solo 2009 sono state rilasciate, sostituite o rinnovate 60.350 patenti nautiche. Sul fronte degli incidenti c’è da rilevare che nel settore della nautica da diporto, nel 2006, si sono registrati 158 sinistri con 45 vittime. Negli anni seguenti, purtroppo, si è registrata una crescita costante e nel 2009 si sono registrati 258 incidenti con 86 vittime.
      La proposta di legge è composta da quattro articoli: l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto, seguendo l'esempio dell'archivio nazionale dei veicoli. L'archivio è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e potrà essere incrementato, man mano, con i dati relativi alle patenti nautiche, ai punteggi e alla loro decurtazione o recupero, alle polizze assicurative e agli altri adempimenti che saranno ritenuti necessari. Si tenga conto che presso il medesimo Ministero opera un centro elaborazione dati che riguarda l'intero parco veicolare italiano e che è in grado di assolvere anche ai compiti riferiti ai natanti. L'istituzione dell'archivio è demandata a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      L'articolo 2 prevede l'istituzione dello sportello telematico del diportista. Tale norma era già prevista dal citato codice della nautica da diporto. Purtroppo in sede di attuazione della delega il Governo ha omesso tale istituzione e la proposta di legge vi provvede mediante un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
      L'articolo 3 prevede l'istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e navi da diporto. La norma prevede l'attribuzione di venti punti da accreditare all'atto del rilascio della patente. Il medesimo punteggio è attribuito a tutti i possessori di patente dalla data indicata dal decreto legislativo di cui all'articolo 4.
      L'articolo 4 contiene la delega al Governo per la disciplina della patente nautica a punti, sull'esempio di quanto avvenuto per la patente di guida dei veicoli. La norma prevede una serie di princìpi e criteri direttivi, nonché l'invio preventivo alle Camere del decreto legislativo per il necessario e argomentato parere.
      Con la presente proposta si possono ottenere molteplici benefìci in termini di semplificazione delle procedure, di sicurezza, di efficienza e di risparmio di personale, automatizzando le procedure che consentono di evitare il dispendio di risorse e di mezzi oggi impegnati in procedure manuali e cartacee. Anche per questo auspichiamo un rapido e positivo iter della proposta di legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto).
      1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto, di seguito denominato «archivio».
      2. L'archivio è costituito da tre sezioni, per i natanti, per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto. L'archivio è costituito da un'ulteriore sezione relativa alle patenti nautiche che individua il soggetto abilitato al comando delle unità da diporto di cui al presente comma.
      3. L'archivio contiene i dati relativi:
          a) per ciascuna unità, alle caratteristiche costruttive, alle eventuali modifiche tecniche e alle relative verifiche periodiche, all'individuazione per la navigazione e alla polizza assicurativa;
          b) al proprietario, utilizzatore o armatore, persona fisica o giuridica, nonché al costruttore e al mandatario, come definiti dall'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
          c) per ciascun titolare di patente nautica, alla scadenza di validità, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente, nonché alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla stessa, ai sensi dell'articolo 3;
          d) alle violazioni e all'incidentalità.
      4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione dell'archivio e definisce le procedure per l'acquisizione dei dati e per il suo aggiornamento in via telematica.
Art. 2.
(Sportello telematico del diportista).
      1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera g), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, ai sensi del medesimo articolo 65, comma 1, lettera m), del codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Art. 3.
(Istituzione della patente nautica a punti).
      1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e navi da diporto, le cui caratteristiche, anche con riferimento alle unità da diporto per il cui comando è necessario il possesso di tale patente, sono individuate dal decreto legislativo di cui all'articolo 4.
      2. All'atto del rilascio della patente nautica a punti è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è attribuito ai titolari di patente nautica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.
Art. 4.
(Delega al Governo).
      1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante la disciplina della patente nautica a punti e delle sanzioni per la violazione delle norme di comportamento di chi ha il comando delle unità da diporto ed è in possesso della medesima patente, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
          a) indicare le caratteristiche della patente nautica a punti, il punteggio da attribuire e le unità da diporto comandabili;
          b) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi di vigilanza delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, nonché le modalità e i tempi di comunicazione della variazione del punteggio all'archivio e agli interessati;
          c) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione della decurtazione di punti dalla patente nautica a punti e delle sanzioni amministrative o pecuniarie, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
          d) determinare la decurtazione dei punteggi in relazione alla gravità della violazione avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione muniti delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso;
          e) prevedere un punteggio aggiuntivo in caso di assenza di violazioni fino a un massimo di dieci punti, secondo un determinato arco temporale, nonché la possibilità di recupero dei punti decurtati a seguito di comportamento virtuoso per un adeguato periodo o della frequenza a corsi di aggiornamento, con esame finale, effettuati da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
          f) stabilire che la perdita totale del punteggio determini l'obbligo per il titolare della patente nautica a punti di sottoporsi all'esame di revisione dell'idoneità tecnica, previa sospensione della patente stessa per inottemperanza.
      2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso dal Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono motivato parere ed eventuali proposte integrative o modificative entro trenta giorni dal ricevimento.
      3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni al medesimo decreto.


TESTO UNIFICATO adottato dal Comitato ristretto nella seduta del 22 giugno 2011
 Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.
(C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Art. 1.

(Finalità e istituzione della patente nautica a punti).
1. La presente legge prevede misure volte a tutelare la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso la riduzione delle violazioni delle norme sulla navigazione da diporto e degli incidenti che da tali comportamenti possono derivare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituita la patente nautica a punti per il comando e la condotta di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto per le quali, ai sensi dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è previsto l'obbligo della patente nautica.
Art. 2.

(Disposizioni per la regolamentazione della patente nautica a punti e per l'accertamento delle violazioni).
1. All'atto del rilascio della patente nautica è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nella banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, subisce decurtazioni, nelle misure indicate dai decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, a seguito della violazione delle norme indicate nei medesimi decreti legislativi. L'indicazione della decurtazione di punti relativa a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la decurtazione del punteggio della patente nautica ne dà notizia, entro un mese dalla definizione della contestazione effettuata, al personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. La contestazione si intende definita quando è stato effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o sono stati conclusi, con esito sfavorevole per l'interessato, i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ovvero sono decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di un mese decorre dalla conoscenza, da parte dell'organo di polizia da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione, dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi ovvero dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se il conduttore del natante, dell'imbarcazione o della nave da diporto, responsabile della violazione, è stato identificato inequivocabilmente.
3. La comunicazione di cui al comma 2 avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualsiasi variazione di punteggio è comunicata agli interessati dal personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3. Tutti i soggetti in possesso di patente nautica possono controllare in tempo reale lo stato dellapropria patente nautica collegandosi per via telematica alla banca dati, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 3.

5. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza dei corsi di aggiornamento organizzati dalle scuole che rilasciano la patente nautica ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti consente di riacquistare sei punti. A tale fine l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'archivio nazionale e alla banca dati istituiti ai sensi dell'articolo 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di aggiornamento e i programmi e le modalità di svolgimento dei medesimi.
6. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 7, la mancanza, per un periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
7. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente nautica deve sottoporsi nuovamente all'esame per il conseguimento della patente nautica. A tale fine l'ufficio che ha rilasciato la patente nautica, su comunicazione del personale addetto alla tenuta della banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, dispone la revisione della patente nautica. Qualora il titolare della patente nautica non si sottoponga ai predetti accertamenti entro un mese dalla data della notifica del provvedimento di revisione, la patente è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'ufficio che ha rilasciato la patente nautica. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi a ciò preposti, che provvedono, altresì, al ritiro e alla conservazione della patente nautica.
Art. 3.

(Istituzione della banca dati dei conducenti e dell'archivio nazionale delle unità da diporto).
1. Ai fini della tutela della sicurezza in mare è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una banca dati dei soggetti abilitati alla condotta o al comando di natanti, di imbarcazioni e di navi da diporto, in possesso della patente nautica rilasciata ai sensi dell'articolo 1.
2. Nella banca dati sono riportati i dati relativi :
a) alle violazioni e all'incidentalità;
b) al procedimento di rilascio, alla convalida, alla scadenza di validità, al rilascio di duplicati, al rinnovo, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente;
c) alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla patente, ai sensi dell'articolo 2
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è, altresì, istituito un archivio nazionale delle unità da diporto che, per ogni imbarcazione e nave da diporto, indica:
a) i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione;
b) le eventuali modifiche tecniche, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
c) i dati relativi allo stato giuridico del costruttore e del mandatario, come definiti ai sensi dell'articolo 5 del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
d) gli eventuali sinistri in cui siano incorse le unità, con l'indicazione dei danni causati a persone e cose.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, neilimiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, stabilisce le modalità di costituzione e di aggiornamento periodico dell'archivio nazionale e della banca dati. Con il medesimo regolamento è altresì prevista la possibilità di collegamento per via telematica alla banca dati, al fine di assicurare il controllo dello stato delle patenti nautiche a punti da parte dei soggetti che ne sono in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 700 mila euro per l'anno 2012 e di 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede:
quanto a euro 600 mila per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
quanto a euro 100 mila a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.

(Delega al Governo).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti integrazione delle norme sanzionatorie previste dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 per le violazioni commesse con unità da diporto dai titolari di patente nautica, nonché del rilascio di un certificato di abilitazione professionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
b) individuare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione, oltre che delle sanzioni di cui alla lettera a), della decurtazione di punti della patente nautica e l'indicazione del numero dei punti decurtati;
c) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi competenti delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, anche con riferimento alle ipotesi di rilevamento a distanza delle violazioni;
d) prevedere i casi di sospensione o di revoca della patente nautica;
e) prevedere il rilascio di un certificato di abilitazione professionale per i soggetti che svolgono a livello professionale l'attività di conduzione di natanti, imbarcazioni o navi da diporto che tiene conto dell'eventuale decurtazione di punti della patente nautica a seguito di violazioni delle norme di comportamento, prevedendo, nei casi più gravi, la sospensione o il ritiro della patente nautica e dello stesso certificato di abilitazione;
f) determinare la decurtazione del punteggio in relazione alla gravità della violazione, avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione in presenza delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso il termine senza che le commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni ai medesimi decreti.
Art. 5.

(Sportello telematico del diportista).
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.

(Disposizioni transitorie e finali).
1. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge è attribuito il punteggio di venti punti previsto dall'articolo 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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