• Atti preparatori
  • Urbanistica, territorio e infrastrutture, Segnaletica
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

C 4353 recante “Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali”

Camera dei deputati

 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 20.7.2011
L’atto n. C  recante “Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Nastri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente), Questioni regionali.
Al fine di consentire agli automobilisti una immediata conoscenza delle caratteristiche del tratto di percorrenza, si dispone l'introduzione di una nuova segnaletica stradale, idonea, per dimensioni, ad una lettura più agevole delle parti scritte, con l’aggiunta di differenti colorazioni in funzione dei diversi livelli di difficoltà e di pericolosità del percorso.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato Nastri
Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali
Presentata l'11 maggio 2011 
Onorevoli Colleghi! — È inaccettabile quanto avviene sulle nostre strade: decine di morti, feriti, cittadini che per tutta la vita porteranno le conseguenze di tali incidenti, costi altissimi per il servizio pubblico, disagio sociale per le vittime. Tutto ciò impone l'attivazione di misure concrete per porre freno a questo terribile fenomeno.
      Secondo un'indagine conoscitiva presentata al Parlamento, si sono rilevati quali principali cause di incidenti mortali l'inadeguata velocità annessa a scarse capacità di guida del conducente, o alla disattenzione nella guida, nonché una rete viaria al di sotto delle medie europee per qualità e caratteristiche strutturali e di estensione.
      È tuttavia doveroso ricordare come la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, fortemente voluta dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura, unitamente a una serie di misure adeguate che hanno contribuito a un'incisiva politica di sicurezza stradale, introdotte dal Governo Berlusconi nel corso della presente legislatura, hanno fortemente ridotto il tasso di mortalità, che risultava in crescita negli anni precedenti.
      Ma, ciò nonostante, occorre tenere alta l'attenzione e con la presente proposta di legge si intende promuovere un'iniziativa di «comunicazione visiva», mediante un apposita segnaletica che ricordi all'utenza stradale la «storia» dei tratti autostradali e delle reti viarie extraurbane ed urbane, evidenziando mediante specifiche colorazioni della segnaletica il diverso grado di attenzione con cui l'utente deve affrontare il percorso, nonché utilizzando scritte chiare e leggibili che indichino il numero di incidenti occorsi negli ultimi cinque anni sul tratto stradale in questione, specificando il numero delle vittime e dei feriti.
      La finalità della presente proposta di legge è, quindi, quella di offrire un ulteriore, valido contributo sinergico alle misure di riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, invertendo un trend negativo che nel recente passato si era stabilizzato.
      L'articolo 1 detta i principi generali con le predette finalità. L'articolo 2 dispone l'integrazione della segnaletica stradale in considerazione delle caratteristiche del particolare tratto stradale e della sua storia. Tale segnaletica avrà dimensioni confacenti a una pronta lettura delle parti scritte, nonché differenti colorazioni in funzione dei diversi livelli di difficoltà e di pericolosità del percorso, al fine di consentire agli automobilisti la conoscenza delle caratteristiche del tratto di percorrenza, nonché del numero di incidenti, feriti e vittime nello specifico tratto. Con l'articolo 3 s'intendono sostenere maggiormente gli utenti della strada, attraverso una campagna informativa permanente via radio, limitatamente ai tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio, al fine di accrescere il livello della sicurezza stradale. Un regolamento interministeriale definisce i dati tecnici relativi all'informazione radiofonica. L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria della legge, quantificata in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.
 
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge è volta alla prevenzione degli incidenti stradali, attuata, in via prioritaria, attraverso l'installazione di un'apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale e autostradale un livello di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali rischi, nonché attraverso l'accertamento e il mantenimento di ottimali condizioni di visibilità.
      2. La segnaletica di cui al comma 1 è installata sui tratti autostradali, sulle strade nazionali, regionali, provinciali, comunali, extraurbane e urbane, ed è realizzata con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato dell'indicazione del relativo numero dei feriti e dei morti.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
      1. Dopo il comma 14 dell'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
      «14-bis. Al fine di prevenire gli incidenti stradali, attraverso un'apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale l'adeguato grado di attenzione e di vigilanza nella conduzione dei veicoli nei confronti degli eventuali rischi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica ogni biennio l'incidenza dei sinistri occorsi sulle strade e autostrade del Paese anche allo scopo di classificare il livello di pericolosità e di stabilire le caratteristiche della segnaletica stradale da installare.
      14-ter. La segnaletica stradale di cui al comma 14-bis è realizzata con cartelli di diversi colori in base al grado di pericolosità del tratto stradale e al numero di incidenti e di vittime verificatesi nel medesimo tratto, in conformità alla seguente classificazione:
          a) blu: strade e autostrade con un lieve grado di pericolosità;
          b) verde: strade e autostrade con un medio grado di pericolosità;
          c) giallo: strade e autostrade con notevole grado di pericolosità;
          d) rosso: strade e autostrade con elevato grado di pericolosità.
      14-quater. La segnaletica stradale reca informazioni sul numero di incidenti stradali verificatisi nel quinquennio precedente, corredate dell'indicazione del relativo numero di feriti e di morti.
      14-quinquies. La segnaletica stradale posta nei punti critici della rete stradale e autostradale è realizzata con cartelli di dimensioni tali da consentire una facile lettura dei dati riportati».
Art. 3.
(Informazione via radio per gli utenti della strada sulla viabilità e sulla visibilità).
      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove l'informazione permanente agli utenti sulle condizioni di viabilità e visibilità della rete stradale e autostradale attraverso il sistema radiofonico utilizzando le apposite frequenze su scala regionale e locale, limitatamente ai tratti delle autostrade e delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i dati tecnici relativi all'informazione permanente di cui al comma 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 20.7.2011
L’atto n. C  recante “Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali” presentato alla Camera di iniziativa dell’On. Nastri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata ma sono già stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 8ª (Ambiente), Questioni regionali.
Al fine di consentire agli automobilisti una immediata conoscenza delle caratteristiche del tratto di percorrenza, si dispone l'introduzione di una nuova segnaletica stradale, idonea, per dimensioni, ad una lettura più agevole delle parti scritte, con l’aggiunta di differenti colorazioni in funzione dei diversi livelli di difficoltà e di pericolosità del percorso.
Si riporta di seguito lo schema del disegno di legge con la relazione di accompagnamento.

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato Nastri
Modifica all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni per il miglioramento della segnaletica e la prevenzione degli incidenti stradali
Presentata l'11 maggio 2011 
Onorevoli Colleghi! — È inaccettabile quanto avviene sulle nostre strade: decine di morti, feriti, cittadini che per tutta la vita porteranno le conseguenze di tali incidenti, costi altissimi per il servizio pubblico, disagio sociale per le vittime. Tutto ciò impone l'attivazione di misure concrete per porre freno a questo terribile fenomeno.
      Secondo un'indagine conoscitiva presentata al Parlamento, si sono rilevati quali principali cause di incidenti mortali l'inadeguata velocità annessa a scarse capacità di guida del conducente, o alla disattenzione nella guida, nonché una rete viaria al di sotto delle medie europee per qualità e caratteristiche strutturali e di estensione.
      È tuttavia doveroso ricordare come la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, fortemente voluta dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura, unitamente a una serie di misure adeguate che hanno contribuito a un'incisiva politica di sicurezza stradale, introdotte dal Governo Berlusconi nel corso della presente legislatura, hanno fortemente ridotto il tasso di mortalità, che risultava in crescita negli anni precedenti.
      Ma, ciò nonostante, occorre tenere alta l'attenzione e con la presente proposta di legge si intende promuovere un'iniziativa di «comunicazione visiva», mediante un apposita segnaletica che ricordi all'utenza stradale la «storia» dei tratti autostradali e delle reti viarie extraurbane ed urbane, evidenziando mediante specifiche colorazioni della segnaletica il diverso grado di attenzione con cui l'utente deve affrontare il percorso, nonché utilizzando scritte chiare e leggibili che indichino il numero di incidenti occorsi negli ultimi cinque anni sul tratto stradale in questione, specificando il numero delle vittime e dei feriti.
      La finalità della presente proposta di legge è, quindi, quella di offrire un ulteriore, valido contributo sinergico alle misure di riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, invertendo un trend negativo che nel recente passato si era stabilizzato.
      L'articolo 1 detta i principi generali con le predette finalità. L'articolo 2 dispone l'integrazione della segnaletica stradale in considerazione delle caratteristiche del particolare tratto stradale e della sua storia. Tale segnaletica avrà dimensioni confacenti a una pronta lettura delle parti scritte, nonché differenti colorazioni in funzione dei diversi livelli di difficoltà e di pericolosità del percorso, al fine di consentire agli automobilisti la conoscenza delle caratteristiche del tratto di percorrenza, nonché del numero di incidenti, feriti e vittime nello specifico tratto. Con l'articolo 3 s'intendono sostenere maggiormente gli utenti della strada, attraverso una campagna informativa permanente via radio, limitatamente ai tratti delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio, al fine di accrescere il livello della sicurezza stradale. Un regolamento interministeriale definisce i dati tecnici relativi all'informazione radiofonica. L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria della legge, quantificata in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2011.
 
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge è volta alla prevenzione degli incidenti stradali, attuata, in via prioritaria, attraverso l'installazione di un'apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale e autostradale un livello di attenzione e di vigilanza nei confronti degli eventuali rischi, nonché attraverso l'accertamento e il mantenimento di ottimali condizioni di visibilità.
      2. La segnaletica di cui al comma 1 è installata sui tratti autostradali, sulle strade nazionali, regionali, provinciali, comunali, extraurbane e urbane, ed è realizzata con cartelli di adeguate dimensioni recanti informazioni sul grado di pericolosità del tratto, sulle eventuali zone a rischio nonché sul numero di incidenti stradali verificatisi nel tratto stesso nel quinquennio precedente corredato dell'indicazione del relativo numero dei feriti e dei morti.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
      1. Dopo il comma 14 dell'articolo 38 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
      «14-bis. Al fine di prevenire gli incidenti stradali, attraverso un'apposita e dettagliata segnaletica in grado di attivare negli utenti della rete stradale l'adeguato grado di attenzione e di vigilanza nella conduzione dei veicoli nei confronti degli eventuali rischi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica ogni biennio l'incidenza dei sinistri occorsi sulle strade e autostrade del Paese anche allo scopo di classificare il livello di pericolosità e di stabilire le caratteristiche della segnaletica stradale da installare.
      14-ter. La segnaletica stradale di cui al comma 14-bis è realizzata con cartelli di diversi colori in base al grado di pericolosità del tratto stradale e al numero di incidenti e di vittime verificatesi nel medesimo tratto, in conformità alla seguente classificazione:
          a) blu: strade e autostrade con un lieve grado di pericolosità;
          b) verde: strade e autostrade con un medio grado di pericolosità;
          c) giallo: strade e autostrade con notevole grado di pericolosità;
          d) rosso: strade e autostrade con elevato grado di pericolosità.
      14-quater. La segnaletica stradale reca informazioni sul numero di incidenti stradali verificatisi nel quinquennio precedente, corredate dell'indicazione del relativo numero di feriti e di morti.
      14-quinquies. La segnaletica stradale posta nei punti critici della rete stradale e autostradale è realizzata con cartelli di dimensioni tali da consentire una facile lettura dei dati riportati».
Art. 3.
(Informazione via radio per gli utenti della strada sulla viabilità e sulla visibilità).
      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove l'informazione permanente agli utenti sulle condizioni di viabilità e visibilità della rete stradale e autostradale attraverso il sistema radiofonico utilizzando le apposite frequenze su scala regionale e locale, limitatamente ai tratti delle autostrade e delle strade nazionali, regionali, provinciali e comunali maggiormente a rischio.
      2. Con regolamento adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i dati tecnici relativi all'informazione permanente di cui al comma 1.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

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