- Atti preparatori
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti ed omicidio stradale
- Dott.ssa Maristella Giuliano
C 5448 recante “Modifiche all'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione per asporto e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente”
Camera dei deputati
Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 30.10.2012
L’atto C 5448 recante “Modifiche all'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione per asporto e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente” presentato alla Camera di iniziativa dell’On.Cavallaro ed altri ed altri, è stato assegnato per l’esame in sede referente alla II Commissione (Giustizia). L’analisi in Commissione non è ancora iniziata e sono stati richiesti i pareri delle commissioni 1ª (Aff. costit.), 10ª (Att. produt.), 12ª (Aff. sociali).
L’atto C5448 è speculare al disegno di legge n 3466 presentato recentemente al Senato. Anche questo disegno di legge mira a modificare l’articolo 689 del codice penale che stabilisce la pena di 1 anno di arresto per gli esercenti e titolari di locali che somministrano bevande alcoliche ai minori di anni 16. Il reato vieta la somministrazione, mentre la vendita per asporto non è punita. La nuova versione dell’art. 689 del codice penale, incrimina sia l’attività della somministrazione che della vendita di alcolici, effettuate in qualsiasi esercizio commerciale, siano essi supermercati, negozi, ristoranti, pub, autogrill, e così via. Il divieto assoluto, scatta per i minori di anni 18 e non più solo per i minori di anni 16.Si riporta di seguito il testo dell’atto con la relazione di accompagnamento.
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
Cavallaro, Benamati, Brandolini, Enzo Carra, Castagnetti, Cenni, Codurelli, De Pasquale, De Torre, D'incecco, Favia, Ginoble, Grassi, Marchi, Margiotta, Miserotti, Naccarato, Peluffo, Porta, Realacci, Rubinato, Servodio, Zampa
Modifiche all'articolo 689 del codice penale, in materia di vendita, cessione per asporto e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
Presentata il 17 settembre 2012
Onorevoli Colleghi! — L'alcool, come il fumo, è uno dei primi fattori di rischio per la salute dell'uomo che, in alcune circostanze e anche in quantità comunemente considerate minime, può avere effetti tali da esporre l'individuo a rischi non calcolabili e spesso sottovalutati. Tuttavia, a differenza del fumo, i cui effetti negativi per la salute possono presentarsi anche dopo anni di uso abituale di sigarette, l'alcool può esporre a forti rischi anche a seguito di un singolo episodio di consumo, spesso occasionale ed erroneamente valutato come moderato.
Il pericolo è molto alto soprattutto per i giovani, visto che gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) riguardo il consumo di bevande alcooliche riportano percentuali fin troppo elevate: basti pensare che nel 2011 il 66,9 per cento della popolazione di età pari o superiore a quattordici anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno ed è cresciuto fortemente il consumo di alcool fuori pasto dei giovanissimi, passando dal 15,5 per cento del 2001 al 18,8 per cento del 2011. Contrariamente al passato, poi, a far uso di bevande alcooliche e superalcooliche non sono solo i maschi, in quanto è sempre maggiore il numero di ragazze dedite a tali abitudini.
Il rapporto dei giovani con l'alcool è un problema serio dai risvolti sempre più preoccupanti perché sempre più spesso causa di episodi di violenza, anche ai danni di altri individui. È il caso degli incidenti stradali causati dallo stato di ebbrezza, delle aggressioni ai baristi che si rifiutano di somministrare bevande alcooliche, dei pestaggi per futili motivi e nei casi più gravi di violenze sessuali anche di gruppo.
Inquietanti sono le notizie, ormai sempre più frequenti, di ragazzini che diventano protagonisti di risse, aggressioni, pestaggi, violenze e, nei casi più gravi, addirittura omicidi per abuso di alcool e non sempre si tratta di giovani cresciuti in contesti degradati o con alle spalle piccoli precedenti penali, ma in molti casi si scopre che dietro un pestaggio si nascondono ragazzi incensurati e di famiglie assolutamente normali.
Sono adolescenti che, spesso, in cerca di un diversivo, annoiati o per la voglia di sentirsi e di apparire «grandi» eccedono nell'uso, già di per sé nocivo anche in piccole quantità, di bevande alcooliche, seguendo la moda americana del binge drinking, cioè dell'assunzione di cinque o più bevande alcooliche in un intervallo di tempo più o meno breve. È questo un fenomeno che si è particolarmente diffuso anche in Italia negli ultimi anni tra gli adolescenti, in quell’«età di passaggio» in cui si vuole essere indipendenti dalla famiglia e in cui si subiscono fortemente le influenze del gruppo, nel quale magari si cerca di affermare il proprio ruolo o di trovare consenso.
Lo scopo diventa l'ubriacatura, ignorando completamente i danni che la conseguente perdita di controllo può causare a se stessi e agli altri, perché se è vero che il rischio esiste a qualunque livello di consumo è vero anche che aumenta progressivamente con l'incremento delle quantità di bevande alcooliche consumate.
Comportamenti, troppo spesso inconsapevoli e superficiali, distruggono i giovani, che con l'abuso dell'alcool si espongono a gravi alterazioni psico-fisiche – soprattutto se l'utilizzo inizia prima dei sedici anni di età – ma anche a compiere illeciti civili e penali oltre che ad esserne vittime in alcuni casi.
La legislazione italiana in materia è sicuramente carente e inadeguata rispetto a quanto avviene in altri Paesi, come ad esempio in Spagna, dove è vietato vendere e somministrare bevande alcooliche ai minori di diciotto anni, con l'ulteriore obbligo per gli esercenti di esporre l'avviso del divieto. Il nostro codice penale, all'articolo 689, dispone il divieto per l'esercente di somministrare bevande alcooliche ai minori di anni sedici (non ai minorenni), in origine sanzionato con l'arresto fino a un anno e con la pena accessoria della sospensione dell'esercizio da un minimo di quindici giorni a un massimo di due anni. Tale pena, già di per sé non pesante, è stata poi commutata, dal 2002, in una ancora più leggera consistente in un'ammenda, nella permanenza domiciliare ovvero in un lavoro di pubblica utilità. Non è previsto alcun obbligo di pubblicizzare il divieto, né esiste alcuna norma che vieta invece la vendita per asporto di bevande alcooliche ai minorenni o ai minori di anni sedici.
La presente proposta di legge mira dunque a sanare tale lacuna nella convinzione che non basteranno le ordinanze dei sindaci che vietano la vendita di bevande alcooliche in determinate fasce orarie né il semplice divieto di somministrazione previsto dal codice penale per tutelare i minori dai pericolosi effetti dell'assunzione di bevande alcooliche e superalcooliche, ma che occorra intervenire in maniera più incisiva per arginare questa tendenza.
Pur nella consapevolezza che nessuna politica repressiva da sola può fornire risposte adeguate e che occorre porre in essere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione del fenomeno anche a livello locale, appare quanto mai necessario, soprattutto per il moltiplicarsi degli episodi di violenza dovuti all'uso eccessivo di alcool tra minori, intervenire in maniera più incisiva.
Il divieto di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di sedici anni non basta: è una previsione di legge incompleta perché si riferisce alla vendita al banco, ma niente dice della vendita in negozi e in supermercati, pratica spesso utilizzata per aggirare la norma. Del resto la maggior parte degli altri Paesi europei, ivi compresi Paesi ai noi molti simili come profilo del consumo e della produzione, hanno anche il divieto di vendita ai minori, oltre a quello della somministrazione nei locali pubblici.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque vende o cede a qualunque titolo a scopo di asporto o di somministrazione bevande alcooliche di qualsiasi gradazione a minori di anni diciotto o a persona che appaia in uno stato di coscienza alterato o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità è punito con l'arresto fino a un anno e con la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio».
Art. 2.
1. Il terzo comma dell'articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente:
«I titolari di pubblici servizi, di attività commerciali e di circoli privati nei quali si vendono per asporto o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti ad esporre in modo visibile cartelli recanti il divieto di cui al primo comma».
Art. 3.
1. La rubrica dell'articolo 689 del codice penale è sostituita dalla seguente «Vendita, cessione per asporto e somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente».
Documenti allegati
- C5448_02.pdf 72 KB