- Giurisprudenza
- Sanzioni accessorie
- Dott.ssa Maristella Giuliano e Dott.ssa Tiziana Santucci
Calcolo del periodo della sospensione della patente nel caso di pluralità di violazioni
Corte di Cassazione IV Sezione Penale
Sentenza 12 maggio 2021, n.18364 - massima a cura della Dott.ssa Maristella Giuliano
Il principio previsto dall’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, per cui chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna.
Pertanto in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito.
Di conseguenza, la durata complessiva della sospensione non può essere inferiore alla somma della durata minima prevista per ciascuno dei singoli reati.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Patrizia PICCIALLI
Rel. Consigliere:
Maura NARDIN
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivi della decisione
1. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Ancona propone per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro, in data 10 settembre 2019, con cui è stata applicata a A. A. la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7 C.d.S., oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi due.
2. Lamenta la falsa applicazione dell'art. 189 commi 6 e 7 C.d.S., in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria applicata, determinata dal giudice al di sotto del minimo legale, dovendosi questo intendere pari alla somma della durata minima prevista per ciascuno dei singoli reati di fuga e di omissione di soccorso, con la conseguenza che la durata complessiva, non può essere inferiore ad anni due e mesi sei. Chiede l'annullamento del provvedimento e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
5. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ripetutamente chiarito che "In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen." (cfr. da ultimo: Sez. 4, Sentenza n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544).
6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Pesaro per la determinazione della durata della sanzione.
Per questi motivi
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Pesaro per la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria.
Cosi deciso il 21 aprile 2021.
Il Presidente: PICCIALLI
Il Consigliere estensore: NARDIN
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021.