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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

Legge
26 gennaio 2026, n. 14

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

 

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14 

Modifiche al decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  e  altre
disposizioni in materia di cancellazione dai  pubblici  registri  dei
veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. (26G00026) 

(GU n.29 del 5-2-2026)
 

 Vigente al: 20-2-2026  

 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 
 
  1. Dopo il comma 8  dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Alla richiesta  di  cancellazione  dal  PRA  o  da  altro
registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal  registro
unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo
fuori uso per la rottamazione, anche nel caso  di  veicoli  a  motore
rinvenuti da organi  pubblici  o  non  reclamati  dai  proprietari  o
acquisiti  per  occupazione  ai  sensi  del  comma  14  del  presente
articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul  veicolo  medesimo
del fermo amministrativo  disposto  ai  sensi  dell'articolo  86  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  7
settembre  1998,  n.  503.  In   caso   di   iscrizione   del   fermo
amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite non  puo'
comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione,  contributo  o
incentivo  pubblici  per  l'acquisto  di   un   nuovo   veicolo.   La
disposizione di cui al presente comma  non  si  applica  al  caso  di
radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso. 
    8-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane  o  l'ente
proprietario della  strada,  ove  un  veicolo  iscritto  al  PRA  sia
rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario  o  sia
acquisito per  occupazione  ai  sensi  del  comma  14,  ne  attestano
l'inutilizzabilita'  e  ne  danno  comunicazione  senza  ritardo   e,
comunque,  non  oltre  sette  giorni,  mediante   posta   elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante  dal
PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante  posta  elettronica
certificata  o  con   altro   mezzo   idoneo,   all'attestazione   di
inutilizzabilita'  entro  sessanta  giorni  dalla   ricezione   della
comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla  rimozione  del
veicolo e alla sua demolizione e cancellazione  dal  PRA,  senza  che
possa essere opposta l'iscrizione  sul  veicolo  medesimo  del  fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'articolo  86  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7  settembre
1998, n. 503. In presenza  di  motivi  di  incolumita'  pubblica,  di
sicurezza pubblica o di sicurezza  della  circolazione  stradale,  di
tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare  ovvero
per  urgenti  e  improrogabili  motivi  attinenti  alla  tutela   del
patrimonio  stradale,  la   rimozione   del   veicolo   e'   disposta
immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso». 
  2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la cifra: «3.000» e'  sostituita  dalla  seguente:
«10.000»; 
    b) al comma 2, la cifra: «1.000» e'  sostituita  dalla  seguente:
«3.000». 

                               Art. 2 
 
        Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  231  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. Alla richiesta  di  cancellazione  dal  PRA  o  da  altro
registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal  registro
unico telematico istituito presso il centro elaborazione  dati  della
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre  2022,  n.  177,
del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di  veicoli
a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari
o di quelli acquisiti per  occupazione  ai  sensi  del  comma  3  del
presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione  sul  veicolo
medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo  86
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7
settembre  1998,  n.  503.  In   caso   di   iscrizione   del   fermo
amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
ne acquisisca la disponibilita' per il suo tramite non puo'  comunque
essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o  incentivo
pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione  di  cui
al  presente  comma  non  si  applica  al  caso  di  radiazione   per
esportazione, anche di veicolo fuori uso. 
    5-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane  o  l'ente
proprietario della  strada,  ove  un  veicolo  iscritto  al  PRA  sia
rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario  o  sia
acquisito  per  occupazione  ai  sensi  del  comma  3,  ne  attestano
l'inutilizzabilita'  e  ne  danno  comunicazione  senza  ritardo   e,
comunque,  non  oltre  sette  giorni,  mediante   posta   elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante  dal
PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante  posta  elettronica
certificata  o  con   altro   mezzo   idoneo,   all'attestazione   di
inutilizzabilita'  entro  sessanta  giorni  dalla   ricezione   della
comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla  rimozione  del
veicolo e alla sua demolizione e cancellazione  dal  PRA,  senza  che
possa essere opposta l'iscrizione  sul  veicolo  medesimo  del  fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'articolo  86  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7  settembre
1998, n. 503. In presenza  di  motivi  di  incolumita'  pubblica,  di
sicurezza pubblica o di sicurezza  della  circolazione  stradale,  di
tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare  ovvero
per  urgenti  e  improrogabili  motivi  attinenti  alla  tutela   del
patrimonio  stradale,  la   rimozione   del   veicolo   e'   disposta
immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso». 

                               Art. 3 
 
Attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso ai fini della
                            rottamazione 
 
  1. Tra i servizi a  domanda  individuale  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno 31 dicembre  1983,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, e' compreso quello  inerente  al
rilascio dell'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso
ai fini della rottamazione. 
  2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1
del  presente  articolo  sono  determinati  dai   comuni   ai   sensi
dell'articolo  6  del  decreto-legge  28  febbraio   1983,   n.   55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  1983,  n.  131,
nel   rispetto   dell'equilibrio   economico-finanziario    di    cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. 
  3. Nei casi previsti dall'articolo  5,  comma  8-ter,  del  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter,
del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  introdotti  dalla
presente legge, l'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori
uso e' rilasciata dal competente ufficio della polizia locale  ovvero
dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada. 
  4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo  ai  sensi
dell'articolo 86 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503,  alla  richiesta  di
cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o  da
altro  registro  presso  l'ufficio  della  motorizzazione  civile  e'
allegata l'attestazione di inutilizzabilita' del  veicolo  rilasciata
ai sensi del presente articolo. 

                               Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima  legge
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio