- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo
Legge
26 gennaio 2026, n. 14
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 14
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre
disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei
veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo. (26G00026)
(GU n.29 del 5-2-2026)
Vigente al: 20-2-2026
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
1. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro
registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro
unico telematico di cui al comma 10 del presente articolo del veicolo
fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli a motore
rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari o
acquisiti per occupazione ai sensi del comma 14 del presente
articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo
del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo
amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
acquisisca la disponibilita' del veicolo per il suo tramite non puo'
comunque essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o
incentivo pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica al caso di
radiazione per esportazione, anche di veicolo fuori uso.
8-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente
proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia
rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia
acquisito per occupazione ai sensi del comma 14, ne attestano
l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo e,
comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal
PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di
inutilizzabilita' entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del
veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che
possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di
tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero
per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta
immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la cifra: «3.000» e' sostituita dalla seguente:
«10.000»;
b) al comma 2, la cifra: «1.000» e' sostituita dalla seguente:
«3.000».
Art. 2
Modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Alla richiesta di cancellazione dal PRA o da altro
registro presso l'ufficio della motorizzazione civile o dal registro
unico telematico istituito presso il centro elaborazione dati della
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177,
del veicolo fuori uso per la rottamazione, anche nel caso di veicoli
a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari
o di quelli acquisiti per occupazione ai sensi del comma 3 del
presente articolo, non puo' essere opposta l'iscrizione sul veicolo
medesimo del fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7
settembre 1998, n. 503. In caso di iscrizione del fermo
amministrativo sul veicolo da rottamare, al proprietario o a chiunque
ne acquisisca la disponibilita' per il suo tramite non puo' comunque
essere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo
pubblici per l'acquisto di un nuovo veicolo. La disposizione di cui
al presente comma non si applica al caso di radiazione per
esportazione, anche di veicolo fuori uso.
5-ter. I comuni, le province e le citta' metropolitane o l'ente
proprietario della strada, ove un veicolo iscritto al PRA sia
rinvenuto da organi pubblici o non reclamato dal proprietario o sia
acquisito per occupazione ai sensi del comma 3, ne attestano
l'inutilizzabilita' e ne danno comunicazione senza ritardo e,
comunque, non oltre sette giorni, mediante posta elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, al proprietario risultante dal
PRA. Ove il proprietario non si opponga, mediante posta elettronica
certificata o con altro mezzo idoneo, all'attestazione di
inutilizzabilita' entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, l'ente procedente puo' provvedere alla rimozione del
veicolo e alla sua demolizione e cancellazione dal PRA, senza che
possa essere opposta l'iscrizione sul veicolo medesimo del fermo
amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503. In presenza di motivi di incolumita' pubblica, di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione stradale, di
tutela ambientale, nonche' per esigenze di carattere militare ovvero
per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale, la rimozione del veicolo e' disposta
immediatamente all'atto del rinvenimento del veicolo stesso».
Art. 3
Attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso ai fini della
rottamazione
1. Tra i servizi a domanda individuale di cui al decreto del
Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, e' compreso quello inerente al
rilascio dell'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori uso
ai fini della rottamazione.
2. Il costo complessivo e le tariffe del servizio di cui al comma 1
del presente articolo sono determinati dai comuni ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,
nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario di cui
all'articolo 26 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
3. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 8-ter, del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e dall'articolo 231, comma 5-ter,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dalla
presente legge, l'attestazione di inutilizzabilita' dei veicoli fuori
uso e' rilasciata dal competente ufficio della polizia locale ovvero
dall'ufficio individuato dall'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di veicoli sottoposti a fermo amministrativo ai sensi
dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, alla richiesta di
cancellazione del veicolo dal pubblico registro automobilistico o da
altro registro presso l'ufficio della motorizzazione civile e'
allegata l'attestazione di inutilizzabilita' del veicolo rilasciata
ai sensi del presente articolo.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio