• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile, Documenti di circolazione
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Certificato di assicurazione e modulo di denuncia di sinistro

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Regolamento 25 marzo 2025

Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 56/2025)

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 25 marzo 2025

Regolamento   concernente   la   disciplina   del   certificato    di
assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X
(Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti)  Capo
I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV  (Procedure  liquidative)  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -  codice   delle
assicurazioni private. (Regolamento n. 56/2025). (25A02027)

(GU n.81 del 7-4-2025)

Capo I

Disposizioni di carattere generale

 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                         SULLE ASSICURAZIONI
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni;
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di
assicurare la piena  integrazione  dell'attivita'  di  vigilanza  nel
settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto  collegamento
con la vigilanza bancaria;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle  assicurazioni
private;
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante all'art.  31
disposizioni per il contrasto della contraffazione  dei  contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli  a
motore su strada;
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 agosto  2013,
n. 110, recante norme  per  la  progressiva  dematerializzazione  dei
contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile  verso  i
terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore  su
strada,  attraverso  la  sostituzione  degli   stessi   con   sistemi
elettronici o telematici, di cui all'art.  31  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27;
  Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2  agosto  2018  e  successive
modificazioni e  integrazioni  recante  disposizioni  in  materia  di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo  IX  del
codice delle assicurazioni private;
  Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n.  121,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  recante  all'art.
1, comma 3, la disciplina della autorizzazione alla  circolazione  di
prova di cui all'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica
24 novembre 2001, n. 474;
  Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014  in   materia   di   identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni  elettroniche  nel
mercato interno e che abroga la direttiva 199/93/CE, come  modificato
dal regolamento (UE)  n.  1183/2024  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 aprile 2024;
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni ed integrazioni, Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali;
  Considerata l'opportunita' di determinare il contenuto  del  modulo
di denuncia di sinistro in conformita' con i corrispondenti documenti
adottati  in  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  per  agevolare  la
circolazione internazionale dei  veicoli  a  motore  consentendo,  in
determinati   casi,   l'utilizzo   di   tali   documenti   ai    fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143  del  codice  delle
assicurazioni private;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  agli   assicurati   un
adempimento semplificato e celere dell'obbligo di  cui  all'art.  143
del codice delle assicurazioni private;
  Tenuto conto del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale prot. n.
152981 del 19 giugno 2024;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
 
                               INDICE
 
             Capo I - Disposizioni di carattere generale
 
  Art. 1 (Fonti normative)
  Art. 2 (Definizioni)
  Art. 3 (Ambito di applicazione)
 
               Capo II - Certificato di assicurazione
 
  Art.  4  (Documenti  probatori  dell'assolvimento  dell'obbligo  di
assicurazione)
  Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)
  Art. 6 (Caratteristiche del  certificato  di  assicurazione  per  i
veicoli a motore)
  Art. 7 (Caratteristiche del  certificato  di  assicurazione  per  i
natanti)
  Art. 8 (Informazioni facoltative)
  Art. 9 (Modalita' di rilascio del certificato  di  assicurazione  e
documenti provvisoriamente equipollenti)
  Art. 10 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione  su
supporto cartaceo)
 
                   Capo III - Denuncia di sinistro
 
  Art. 11 (Modulo di denuncia di sinistro)
  Art. 12 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di
modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione
estera)
  Art. 13 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo
di denuncia di sinistro)
  Art. 14  (Compilazione  del  modulo  di  denuncia  di  sinistro  su
documento informatico)
  Art. 15 (Altre informazioni)
 
             Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
 
  Art. 16 (Abrogazioni)
  Art. 17 (Pubblicazione)
  Art. 18 (Entrata in vigore)
Elenco degli Allegati
  Allegato 1 (Constatazione amichevole di  incidente  -  Denuncia  di
sinistro)
                               Art. 1
 
                           Fonti normative
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 127,
comma 4, 143, comma 1  e  191,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

                               Art. 2
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a)  «assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i  rischi  del  ramo  10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
    b)  «coassicuratrice  delegataria»   o   «impresa   delegataria»:
l'impresa che ha sottoscritto  un  contratto  in  coassicurazione  ai
sensi dell'art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle
altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per  conto
e nell'interesse delle stesse;
    c) «Codice dell'amministrazione digitale»: decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
    d) «contraente»: la persona fisica o  giuridica  che  stipula  il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
    e)  «contratto  in  coassicurazione»:   il   contratto   relativo
all'assicurazione di cui  alla  lettera  a)  sottoscritto,  ai  sensi
dell'art. 1911 del codice civile, da piu' imprese di cui alla lettera
f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
    f) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
recante il codice delle assicurazioni private;
    g) «documento informatico»: la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal  Codice
dell'amministrazione digitale;
    h)  «firma  elettronica»,  «firma  elettronica  avanzata»:  firme
definite dall'art. 3, punti 10, 11 del Regolamento eIDAS;
    i) «natanti per i quali  vi  sia  obbligo  di  assicurazione»:  i
natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile verso i  terzi  per  i  rischi  del  ramo  12,  diversi  dalla
responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto;
    j) «prestatore  di  servizi  fiduciari»:  una  persona  fisica  o
giuridica che presta uno o piu' servizi fiduciari, o come  prestatore
di  servizi  fiduciari  qualificato  o  come  prestatore  di  servizi
fiduciari non qualificato, ivi compreso  il  servizio  di  creazione,
convalida e conservazione di firme elettroniche di  cui  all'art.  3,
del Regolamento eIDAS, come richiamato dall'art. 1, comma 1-bis,  del
Codice dell'amministrazione digitale;
    k)  «Regolamento  eIDAS»:  regolamento  (UE)  n.   910/2014   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in  materia  di
identificazione elettronica e servizi fiduciari  per  le  transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 199/93/CE,
come modificato dal regolamento  (UE)  n.  1183/2024  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;
    l) «rimorchi»: i  veicoli  destinati  ad  essere  trainati  dagli
autoveicoli e dai filoveicoli con  esclusione  degli  autosnodati  ai
sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285;
    m) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che  una  parte  notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice,  ai
sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285;
    n) «Stati esteri»: gli Stati membri  dell'Unione  europea  o  gli
Stati aderenti allo  Spazio  economico  europeo,  nonche'  gli  Stati
terzi;
    o) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
      a) permetta al contraente di  memorizzare  informazioni  a  lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili  per  la  futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e
      b)  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate;
    p) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita
che, senza  la  presenza  fisica  e  simultanea  dell'impresa  e  del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza  di
contratti assicurativi;
    q)  «veicoli  a  motore  per  i   quali   vi   sia   obbligo   di
assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1,  del
decreto   legislativo   7   settembre   2005,   n.   209,    soggetti
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile  verso  i
terzi per i rischi del ramo 10,  diversi  dalla  responsabilita'  del
vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.

                               Art. 3
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti nonche' alle imprese di  assicurazione  aventi
sede legale in un altro Stato membro dello Spazio  economico  europeo
abilitate  in  Italia  all'esercizio  dei   rami   10   (esclusa   la
responsabilita' del vettore) e 12 in  regime  di  stabilimento  o  di
libera prestazione di servizi.

Capo II

Certificato di assicurazione

                               Art. 4
 
                         Documenti probatori
           dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione
 
  1.    L'adempimento    dell'obbligo    di    assicurazione    della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e  dei  natanti  e'  comprovato  da  apposito  certificato  di
assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso  di
contratto   assunto   in   coassicurazione,   dalla   coassicuratrice
delegataria.
  2. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante  ha
con se' il certificato di assicurazione e lo esibisce,  insieme  agli
altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli  organi
preposti.

                               Art. 5
 
                Contratti assunti in coassicurazione
 
  1. Qualora l'obbligo di assicurazione  sia  adempiuto  mediante  la
stipulazione di  un  contratto  in  coassicurazione,  se  le  imprese
coassicuratrici si sono obbligate in solido anziche'  in  proporzione
della rispettiva quota ed e' stata  individuata  una  coassicuratrice
delegataria,  sul  certificato  di  assicurazione  e'   indicata   la
denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione  che
il  contratto  e'  concluso  in  coassicurazione.   Se   le   imprese
coassicuratrici non si sono obbligate in solido e  quindi  rispondono
ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul
certificato di assicurazione sono indicate le  denominazioni  sociali
di tutte le imprese coassicuratrici.

                               Art. 6
 
          Caratteristiche del certificato di assicurazione
                       per i veicoli a motore
 
  1.  Per  i  veicoli  a  motore  per  i  quali  vi  sia  obbligo  di
assicurazione il certificato di assicurazione  contiene  le  seguenti
indicazioni:
    a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, numero  di
iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'IVASS o negli  elenchi
annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'art.  2250
del codice civile;
    b) nome, ovvero  denominazione  o  ragione  sociale  o  ditta,  e
domicilio o residenza o sede del contraente;
    c) tipo del veicolo;
    d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati  di
identificazione del telaio e del motore;
    e) periodo di assicurazione per il quale  sono  stati  pagati  il
premio o la rata di premio;
    f) numero del contratto di assicurazione;
    g) firma del legale rappresentante dell'impresa di  assicurazione
o dell'intermediario iscritto nella  sezione  A  del  registro  unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi  di  cui
all'art. 109 del decreto dalla stessa  autorizzato  a  concludere  il
contratto cui il certificato si riferisce;
    h) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei
sinistri, nel  caso  in  cui  il  certificato  di  assicurazione  sia
rilasciato da un'impresa di assicurazione  che  opera  in  Italia  in
regime di liberta' di prestazione di servizi.
  2.  Il  certificato  di  assicurazione  relativo  ai  veicoli   che
circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita,
a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24
novembre 2001, n. 474 e dell'art. 1, comma 3,  del  decreto-legge  10
settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni  dalla  legge  9
novembre 2021, n. 156 contiene, in sostituzione dei dati indicati  al
comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
  3. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli  di  cui  al
comma  2  indica  quale  periodo  di  assicurazione  un  periodo  non
superiore a quello di validita' dell'autorizzazione alla circolazione
di prova.
  4.  Il  certificato  di  assicurazione  relativo  ai  veicoli   che
circolano  muniti  di  targa  provvisoria  indica  quale  periodo  di
assicurazione un periodo non superiore  a  quello  di  validita'  del
foglio di via.
  5. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli  spediti  in
Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro Stato  membro  ai
fini di importazione o esportazione definitiva indica  quale  periodo
di assicurazione un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,  ai  sensi
dell'art. 1, lettera fff), n. 4-bis del decreto.
  6. Per i veicoli  con  rimorchio  sono  rilasciati  certificati  di
assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

                               Art. 7
 
          Caratteristiche del certificato di assicurazione
                            per i natanti
 
  1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo  di  assicurazione,  il
certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'art.
6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e  h),  nonche'  quelle  della
potenza del motore e dei  dati  di  iscrizione  o  registrazione  del
natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di  iscrizione  o  di
registrazione,  del  marchio  e  del  numero  del  motore  risultanti
dall'apposito  certificato  rilasciato  a  norma  delle  disposizioni
vigenti.

                               Art. 8
 
                      Informazioni facoltative
 
  1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a
quelle previste nell'art. 6,  comma  1  e  nell'art.  7  in  apposita
distinta sezione  del  certificato  di  assicurazione,  in  numero  e
secondo modalita' tali da non ingenerare confusione  in  ordine  alla
denominazione e sede dell'impresa  di  assicurazione  che  presta  la
garanzia.

                               Art. 9
 
       Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione
              e documenti provvisoriamente equipollenti
 
  1. A norma dell'art. 127, comma 3 del decreto,  il  certificato  di
assicurazione e' rilasciato al  contraente,  a  cura  e  spese  delle
imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del  premio  o
della rata di premio e  comunque  non  oltre  il  termine  di  cinque
giorni. Nel caso di imprese che operano con  tecniche  di  vendita  a
distanza, il suddetto documento  e'  fatto  pervenire  al  contraente
entro il medesimo termine secondo le modalita' di cui all'art. 75 del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
  2. Il rilascio del certificato di assicurazione  avviene  a  scelta
del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.  La
scelta, di cui  l'impresa  conserva  traccia,  puo'  essere  in  ogni
momento modificata dal contraente.
  3.  Durante  il  periodo  di  cui  al  comma   1   e'   considerata
provvisoriamente equipollente al  certificato  di  assicurazione,  la
quietanza di pagamento del premio o della rata di  premio  rilasciata
dall'impresa di assicurazione anche nel caso in cui sia trasmessa per
via  telematica.  In  assenza  della   quietanza   sono   considerati
provvisoriamente equipollenti al  certificato  di  assicurazione,  la
dichiarazione  rilasciata  dall'impresa,  attestante   l'assolvimento
dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in  cui  sia  trasmessa
per via telematica, o la ricevuta del bollettino  di  conto  corrente
postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del  premio  o
della rata di premio.
  4. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui  al  comma  3
devono essere desumibili la  denominazione  dell'impresa,  il  numero
della polizza, i dati della  targa  o,  qualora  la  stessa  non  sia
prescritta, i dati di identificazione del telaio e del  motore  e  la
decorrenza della copertura.
  5. Le imprese di assicurazione per le finalita' di cui al comma 3:
    a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio
rilasciano  al  contraente   la   quietanza   di   pagamento   o   la
dichiarazione;
    oppure
    b) mettono a disposizione del contraente, con  congruo  anticipo,
il bollettino di conto corrente postale prestampato.
  6. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3 sono
conservati ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2.

                               Art. 10
 
              Rilascio di duplicati del certificato di
                 assicurazione su supporto cartaceo
 
  1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e  a  spese
del contraente, un duplicato del  certificato  di  assicurazione  nel
caso in cui si sia  deteriorato,  sia  stato  sottratto,  smarrito  o
distrutto.
  2. Le imprese  di  assicurazione  che  offrono  contratti  mediante
tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito  da
parte  del  servizio  postale  del  certificato,  ne  rilasciano   un
duplicato a  richiesta  del  contraente,  senza  oneri  a  carico  di
quest'ultimo.
  3.  Nel  caso  di   deterioramento,   il   contraente   restituisce
all'impresa il certificato di assicurazione deteriorato.
  4.  Nel  caso  di  sottrazione,  smarrimento  o   distruzione   del
certificato di assicurazione, il contraente fornisce  all'impresa  la
prova di avere denunciato  il  fatto  alla  competente  autorita'  o,
qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa
l'evento accaduto.
  5. Il rilascio del duplicato e' oggetto di registrazione  da  parte
dall'impresa.  Sul  certificato  di  assicurazione  e'  apposta   con
caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

Capo III

Denuncia di sinistro

                               Art. 11
 
                   Modulo di denuncia di sinistro
 
  1. Il modulo di denuncia da utilizzare  in  caso  di  sinistro  tra
veicoli a motore per i quali  vi  sia  obbligo  di  assicurazione  e'
redatto secondo il modello riportato nell'allegato  1  (Constatazione
amichevole di incidente - Denuncia di sinistro).
  2. Il modulo di denuncia puo'  essere  compilato  su  un  documento
cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.

                               Art. 12
 
Veicoli  immatricolati  o  registrati  in  Stati  esteri.  Modulo  di
  denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera
  1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per  i  quali  vi  sia
obbligo  di  assicurazione  nel   quale   siano   coinvolti   veicoli
immatricolati  o   registrati   in   Stati   esteri   che   circolino
temporaneamente in Italia, l'obbligo di  denuncia  di  sinistro  puo'
essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati  da  imprese  di
assicurazione estere purche' conformi al modello di cui all'art. 11.

                               Art. 13
 
                  Consegna da parte dell'impresa di
          assicurazione del modulo di denuncia di sinistro
 
  1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del  modulo  di
denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto,
nonche', su richiesta del contraente o dell'assicurato, in  occasione
di ogni denuncia di sinistro.
  2. La consegna del modulo  di  denuncia  di  sinistro,  avviene,  a
scelta del contraente, di cui l'impresa conserva traccia, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole.
  3. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere
dall'impresa in qualunque momento il modulo di denuncia  di  sinistro
su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole.

                               Art. 14
 
                 Compilazione del modulo di denuncia
                di sinistro su documento informatico
 
  1.  Le  imprese  di  assicurazione  mettono  a   disposizione   dei
contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche,  tramite  un
software progettato e  sviluppato  per  essere  utilizzato  anche  su
dispositivi mobili, e accessibile via web, per  la  compilazione  del
modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 2 del decreto.
  2.  Il  modulo  di  denuncia  di  sinistro  redatto  su   documento
informatico e' sottoscritto con modalita' di firma  aventi  requisiti
di  sicurezza  non  inferiori  a  quelli  stabiliti  per   la   firma
elettronica   avanzata   dal   Regolamento    eIDAS,    dal    Codice
dell'amministrazione   digitale,   e   dai   relativi   provvedimenti
attuativi.
  3. Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica,  le  imprese
possono avvalersi di prestatori di servizi  fiduciari,  nel  rispetto
delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi  incluse  quelle
relative alla protezione dei dati personali.
  4. Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire
al contraente e all'assicurato l'acquisizione, su supporto  durevole,
di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico
trasmesso.
  5. L'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di
sinistro su documento informatico  non  autorizza  la  diffusione  di
materiale  promozionale,  pubblicitario  o  di  altre   comunicazioni
commerciali.

                               Art. 15
 
                         Altre informazioni
 
  1. Al modulo di cui all'art. 11 e' aggiunto un foglio,  predisposto
secondo lo schema  indicato  nell'allegato  1  (Altre  informazioni),
contenente ulteriori informazioni inerenti  ai  sinistri,  necessarie
per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai
sensi dell'art. 135 del decreto.
  2. Il modulo di denuncia di cui all'art. 11  mantiene  gli  effetti
previsti dal  decreto  anche  in  assenza  delle  altre  informazioni
richieste con il foglio aggiuntivo.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

                               Art. 16
 
                             Abrogazioni
 
  1. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'
abrogato il regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.

                               Art. 17
 
                            Pubblicazione
 
  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  nel  sito  internet
dell'IVASS.

                               Art. 18
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  2. Le imprese adempiono agli obblighi  di  cui  all'art.  14  entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
 
    Roma, 25 marzo 2025
 
                                           p. il Direttorio integrato
                                                 Il governatore       
                                              della Banca d'Italia    
                                                     Panetta          

                                                           Allegato 1
 
    Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO
 
    1. Il presente modulo deve, a norma  dell'art.  143  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  Codice  delle  assicurazioni
private, essere utilizzato per  denunciare  il  sinistro  al  proprio
assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
    2. Il presente modulo puo' anche essere utilizzato per  assolvere
alle formalita' previste dagli articoli 148 e 149  del  Codice  delle
assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine e'  sufficiente  che
copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sara'
presentata  all'assicuratore  del  responsabile  ovvero  al   proprio
assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della
procedura di risarcimento diretto di cui allo  stesso  art.  149  del
Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente  della
Repubblica n. 254 del 2006.
    3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel
sinistro (oppure  2  moduli  per  il  caso  che  nel  sinistro  siano
coinvolti 3 veicoli, e cosi' via). Il modulo puo' essere  fornito  da
una qualsiasi  delle  parti.  Se  il  modulo  e'  sottoscritto  anche
dall'altro conducente esso  vale  come  constatazione  amichevole  di
incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del
Codice delle assicurazioni  private  e  all'art.  8,  secondo  comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  254  del
2006.
    4. Nel compilare il modulo ricordare:
      di servirsi per rispondere alle domande:
        a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di  assicurazione
(Certificato o Carta verde);
        b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
      al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma  del  veicolo
ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
      al n. 12, di apporre una croce (X)  nelle  sole  caselle  nelle
quali sono indicate le circostanze dell'incidente e  di  indicare  il
numero totale delle caselle cosi' segnate;
      al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
    5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo  non  accetti
di  sottoscrivere  anch'egli   il   modulo,   si   dovra'   compilare
integralmente il modulo stesso  per  la  parte  relativa  al  proprio
veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa  al  veicolo  della
controparte (veicolo B) sara' sufficiente rispondere alla domanda  n.
7  ed  indicare  al  n.  8  la  denominazione  della   Compagnia   di
assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
    6. Completare le informazioni di cui  ha  bisogno  l'assicuratore
compilando  il  modulo  anche  sul  retro   ed   il   foglio   «Altre
informazioni».
    7. Se l'altro conducente e' in possesso di un modulo  redatto  in
lingua diversa, potra' essere utilizzato anche detto modulo,  purche'
conforme al presente.