- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile, Documenti di circolazione
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Certificato di assicurazione e modulo di denuncia di sinistro
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Regolamento 25 marzo 2025
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
REGOLAMENTO 25 marzo 2025
Regolamento concernente la disciplina del certificato di
assicurazione e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X
(Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) Capo
I (Obbligo di assicurazione) e Capo IV (Procedure liquidative) del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle
assicurazioni private. (Regolamento n. 56/2025). (25A02027)
(GU n.81 del 7-4-2025)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la necessita' di
assicurare la piena integrazione dell'attivita' di vigilanza nel
settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto collegamento
con la vigilanza bancaria;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante all'art. 31
disposizioni per il contrasto della contraffazione dei contrassegni
relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilita' civile
verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore su strada;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9 agosto 2013,
n. 110, recante norme per la progressiva dematerializzazione dei
contrassegni di assicurazione per la responsabilita' civile verso i
terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su
strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi
elettronici o telematici, di cui all'art. 31 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27;
Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive
modificazioni e integrazioni recante disposizioni in materia di
distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX del
codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante all'art.
1, comma 3, la disciplina della autorizzazione alla circolazione di
prova di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 2001, n. 474;
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 199/93/CE, come modificato
dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni ed integrazioni, Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali;
Considerata l'opportunita' di determinare il contenuto del modulo
di denuncia di sinistro in conformita' con i corrispondenti documenti
adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la
circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in
determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 143 del codice delle
assicurazioni private;
Considerata l'opportunita' di consentire agli assicurati un
adempimento semplificato e celere dell'obbligo di cui all'art. 143
del codice delle assicurazioni private;
Tenuto conto del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale prot. n.
152981 del 19 giugno 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
INDICE
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)
Capo II - Certificato di assicurazione
Art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di
assicurazione)
Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)
Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i
veicoli a motore)
Art. 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i
natanti)
Art. 8 (Informazioni facoltative)
Art. 9 (Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione e
documenti provvisoriamente equipollenti)
Art. 10 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione su
supporto cartaceo)
Capo III - Denuncia di sinistro
Art. 11 (Modulo di denuncia di sinistro)
Art. 12 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di
modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione
estera)
Art. 13 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo
di denuncia di sinistro)
Art. 14 (Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su
documento informatico)
Art. 15 (Altre informazioni)
Capo IV - Disposizioni transitorie e finali
Art. 16 (Abrogazioni)
Art. 17 (Pubblicazione)
Art. 18 (Entrata in vigore)
Elenco degli Allegati
Allegato 1 (Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di
sinistro)
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 127,
comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
b) «coassicuratrice delegataria» o «impresa delegataria»:
l'impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai
sensi dell'art. 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle
altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto
e nell'interesse delle stesse;
c) «Codice dell'amministrazione digitale»: decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
e) «contratto in coassicurazione»: il contratto relativo
all'assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi
dell'art. 1911 del codice civile, da piu' imprese di cui alla lettera
f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
f) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il codice delle assicurazioni private;
g) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal Codice
dell'amministrazione digitale;
h) «firma elettronica», «firma elettronica avanzata»: firme
definite dall'art. 3, punti 10, 11 del Regolamento eIDAS;
i) «natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione»: i
natanti di cui all'art. 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla
responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo
decreto;
j) «prestatore di servizi fiduciari»: una persona fisica o
giuridica che presta uno o piu' servizi fiduciari, o come prestatore
di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi
fiduciari non qualificato, ivi compreso il servizio di creazione,
convalida e conservazione di firme elettroniche di cui all'art. 3,
del Regolamento eIDAS, come richiamato dall'art. 1, comma 1-bis, del
Codice dell'amministrazione digitale;
k) «Regolamento eIDAS»: regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 199/93/CE,
come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;
l) «rimorchi»: i veicoli destinati ad essere trainati dagli
autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai
sensi dell'art. 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
m) «semirimorchi»: i veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che una parte notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai
sensi dell'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
n) «Stati esteri»: gli Stati membri dell'Unione europea o gli
Stati aderenti allo Spazio economico europeo, nonche' gli Stati
terzi;
o) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:
a) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura
consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono
destinate le informazioni stesse; e
b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni
memorizzate;
p) «tecniche di vendita a distanza»: qualunque tecnica di vendita
che, senza la presenza fisica e simultanea dell'impresa e del
contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di
contratti assicurativi;
q) «veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione»: i veicoli a motore di cui all'art. 122, comma 1, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti
all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile verso i
terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del
vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto.
Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi
sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo
abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la
responsabilita' del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di
libera prestazione di servizi.
Capo II
Certificato di assicurazione
Art. 4
Documenti probatori
dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti e' comprovato da apposito certificato di
assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di
contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice
delegataria.
2. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha
con se' il certificato di assicurazione e lo esibisce, insieme agli
altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi
preposti.
Art. 5
Contratti assunti in coassicurazione
1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la
stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese
coassicuratrici si sono obbligate in solido anziche' in proporzione
della rispettiva quota ed e' stata individuata una coassicuratrice
delegataria, sul certificato di assicurazione e' indicata la
denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che
il contratto e' concluso in coassicurazione. Se le imprese
coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono
ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul
certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali
di tutte le imprese coassicuratrici.
Art. 6
Caratteristiche del certificato di assicurazione
per i veicoli a motore
1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di
assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti
indicazioni:
a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, numero di
iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'IVASS o negli elenchi
annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'art. 2250
del codice civile;
b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e
domicilio o residenza o sede del contraente;
c) tipo del veicolo;
d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di
identificazione del telaio e del motore;
e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio;
f) numero del contratto di assicurazione;
g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione
o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico
elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'art. 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il
contratto cui il certificato si riferisce;
h) generalita' e indirizzo del rappresentante per la gestione dei
sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia
rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in
regime di liberta' di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che
circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita,
a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 2001, n. 474 e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9
novembre 2021, n. 156 contiene, in sostituzione dei dati indicati al
comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
3. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli di cui al
comma 2 indica quale periodo di assicurazione un periodo non
superiore a quello di validita' dell'autorizzazione alla circolazione
di prova.
4. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che
circolano muniti di targa provvisoria indica quale periodo di
assicurazione un periodo non superiore a quello di validita' del
foglio di via.
5. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli spediti in
Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro Stato membro ai
fini di importazione o esportazione definitiva indica quale periodo
di assicurazione un periodo massimo di trenta giorni, ai sensi
dell'art. 1, lettera fff), n. 4-bis del decreto.
6. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di
assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.
Art. 7
Caratteristiche del certificato di assicurazione
per i natanti
1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il
certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'art.
6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonche' quelle della
potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del
natante o, se questo non e' soggetto ad obbligo di iscrizione o di
registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti
dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni
vigenti.
Art. 8
Informazioni facoltative
1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a
quelle previste nell'art. 6, comma 1 e nell'art. 7 in apposita
distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e
secondo modalita' tali da non ingenerare confusione in ordine alla
denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la
garanzia.
Art. 9
Modalita' di rilascio del certificato di assicurazione
e documenti provvisoriamente equipollenti
1. A norma dell'art. 127, comma 3 del decreto, il certificato di
assicurazione e' rilasciato al contraente, a cura e spese delle
imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o
della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque
giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a
distanza, il suddetto documento e' fatto pervenire al contraente
entro il medesimo termine secondo le modalita' di cui all'art. 75 del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
2. Il rilascio del certificato di assicurazione avviene a scelta
del contraente su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La
scelta, di cui l'impresa conserva traccia, puo' essere in ogni
momento modificata dal contraente.
3. Durante il periodo di cui al comma 1 e' considerata
provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione, la
quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata
dall'impresa di assicurazione anche nel caso in cui sia trasmessa per
via telematica. In assenza della quietanza sono considerati
provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione, la
dichiarazione rilasciata dall'impresa, attestante l'assolvimento
dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa
per via telematica, o la ricevuta del bollettino di conto corrente
postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o
della rata di premio.
4. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3
devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero
della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia
prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la
decorrenza della copertura.
5. Le imprese di assicurazione per le finalita' di cui al comma 3:
a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio
rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la
dichiarazione;
oppure
b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo,
il bollettino di conto corrente postale prestampato.
6. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 3 sono
conservati ai sensi e per le finalita' di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 10
Rilascio di duplicati del certificato di
assicurazione su supporto cartaceo
1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese
del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione nel
caso in cui si sia deteriorato, sia stato sottratto, smarrito o
distrutto.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante
tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da
parte del servizio postale del certificato, ne rilasciano un
duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di
quest'ultimo.
3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce
all'impresa il certificato di assicurazione deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del
certificato di assicurazione, il contraente fornisce all'impresa la
prova di avere denunciato il fatto alla competente autorita' o,
qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa
l'evento accaduto.
5. Il rilascio del duplicato e' oggetto di registrazione da parte
dall'impresa. Sul certificato di assicurazione e' apposta con
caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».
Capo III
Denuncia di sinistro
Art. 11
Modulo di denuncia di sinistro
1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra
veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione e'
redatto secondo il modello riportato nell'allegato 1 (Constatazione
amichevole di incidente - Denuncia di sinistro).
2. Il modulo di denuncia puo' essere compilato su un documento
cartaceo o informatico, a scelta del conducente o del proprietario.
Art. 12
Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di
denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera
1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia
obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli
immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino
temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro puo'
essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di
assicurazione estere purche' conformi al modello di cui all'art. 11.
Art. 13
Consegna da parte dell'impresa di
assicurazione del modulo di denuncia di sinistro
1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di
denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto,
nonche', su richiesta del contraente o dell'assicurato, in occasione
di ogni denuncia di sinistro.
2. La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a
scelta del contraente, di cui l'impresa conserva traccia, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole.
3. Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere
dall'impresa in qualunque momento il modulo di denuncia di sinistro
su supporto cartaceo ovvero su altro supporto durevole.
Art. 14
Compilazione del modulo di denuncia
di sinistro su documento informatico
1. Le imprese di assicurazione mettono a disposizione dei
contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un
software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su
dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del
modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi
e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 2 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento
informatico e' sottoscritto con modalita' di firma aventi requisiti
di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la firma
elettronica avanzata dal Regolamento eIDAS, dal Codice
dell'amministrazione digitale, e dai relativi provvedimenti
attuativi.
3. Per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese
possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari, nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi incluse quelle
relative alla protezione dei dati personali.
4. Le imprese di assicurazione adottano idonee misure per garantire
al contraente e all'assicurato l'acquisizione, su supporto durevole,
di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico
trasmesso.
5. L'adesione al servizio di compilazione del modulo di denuncia di
sinistro su documento informatico non autorizza la diffusione di
materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni
commerciali.
Art. 15
Altre informazioni
1. Al modulo di cui all'art. 11 e' aggiunto un foglio, predisposto
secondo lo schema indicato nell'allegato 1 (Altre informazioni),
contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie
per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai
sensi dell'art. 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'art. 11 mantiene gli effetti
previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni
richieste con il foglio aggiuntivo.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 16
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008.
Art. 17
Pubblicazione
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet
dell'IVASS.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le imprese adempiono agli obblighi di cui all'art. 14 entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Roma, 25 marzo 2025
p. il Direttorio integrato
Il governatore
della Banca d'Italia
Panetta
Allegato 1
Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro
Parte di provvedimento in formato grafico
ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO
1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni
private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio
assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo puo' anche essere utilizzato per assolvere
alle formalita' previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle
assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine e' sufficiente che
copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sara'
presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio
assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della
procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del
Codice delle assicurazioni private e al decreto del Presidente della
Repubblica n. 254 del 2006.
3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel
sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano
coinvolti 3 veicoli, e cosi' via). Il modulo puo' essere fornito da
una qualsiasi delle parti. Se il modulo e' sottoscritto anche
dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di
incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del
Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del
2006.
4. Nel compilare il modulo ricordare:
di servirsi per rispondere alle domande:
a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione
(Certificato o Carta verde);
b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo
ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle
quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il
numero totale delle caselle cosi' segnate;
al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti
di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovra' compilare
integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio
veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della
controparte (veicolo B) sara' sufficiente rispondere alla domanda n.
7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di
assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore
compilando il modulo anche sul retro ed il foglio «Altre
informazioni».
7. Se l'altro conducente e' in possesso di un modulo redatto in
lingua diversa, potra' essere utilizzato anche detto modulo, purche'
conforme al presente.
Documenti allegati
- modulo.pdf 2 MB
- reg_certificato_di_assicurazione.pdf 76 KB