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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a fermo amministrativo

Corte di Cassazione sez. VI pen.
19 novembre 2009, n. 44498

Art. 214 c.s. – Fermo amministrativo – Natura - Sanzione amministrativa accessoria – Funzione di garanzia – Esclusa – Circolazione abusiva di veicolo sottoposto a fermo – Art. 334 c.p. – Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro – Configurabilità – Esclusa.

 

Non integra gli estremi del reato di cui all’art. 334 c.p. la condotta del soggetto che circoli a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 c.s.
Trattandosi, infatti, di una sanzione amministrativa accessoria che non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, il fermo non può essere equiparato al sequestro amministrativo di cui all’art. 334 c.p..

decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli, contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli che ha assolto, perché il fatto non sussiste (omissis) nato il 29 agosto 1981, accusato del delitto ex art. 334 C.P. in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Carmine Stabile che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto, perché il fatto non sussiste, (omissis), accusato del delitto ex art. 334 c.p., in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo
amministrativo.
L’assoluzione è stata motivata sotto il profilo che il fermo - cui era sottoposto il ciclomotore – va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex art. 334 c.p..
Di contrario avviso è invece il Procuratore della Repubblica ricorrente il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che può, tra l’altro, preludere ad un provvedimento di confisca: da ciò la piena applicabilità dei disposti normativi dell’art. 334 c.p., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 c.p., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del “fermo amministrativo” alla nozione di “sequestro amministrativo”, avuto riguardo ai due distinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem.
Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M. Rigetta il ricorso.

 

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