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Circolazione con patente scaduta e documentazione medica di rinnovo: disposizioni operative
Dott. Marco Massavelli Commissario Settore Operativo Polizia Locale Rivoli (TO)
18.2.2018
Il caso
Conducente di autoveicolo che circola con patente scaduta di validità, ma con documentazione attestante il rinnovo o la richiesta di duplicato.
Come procedere da un punto di vista sanzionatorio?
Nel caso di circolazione con patente scaduta di validità, ma con documentazione attestante il superamento, con esito positivo, della visita medica di rinnovo della validità del documento, non prevede alcuna sanzione.
Nessuna sanzione deve essere applicata anche per il caso in cui la documentazione attestante il rinnovo della validità della patente sia scaduta, e cioè sia stata rilasciata da oltre 60 giorni: il Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 262, del 13 gennaio 2014, infatti, ha precisato che il possesso del suddetto documento attesta comunque l’idoneità psicofisica del conducente al rinnovo della patente e alla conduzione del veicolo, e che il procedimento di rinnovo è in corso di perfezionamento.
Nel caso in cui il conducente risulti, dalla consultazione della Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che abbia superato con esito positivo la visita medica di rinnovo della patente, ma non abbia con sé la relativa documentazione, a parere di chi scrive, dovrà essere sanzionato a norma dell’articolo 180, commi 1 e 7, codice della strada, con invito, a norma del comma 8, a portare in visione la documentazione presso un ufficio di Polizia.
Infatti, in sede di visita medica di rinnovo della patente di guida, il medico comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l’idoneità del soggetto, e consegna al medesimo una “ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida”. Tale ricevuta è valida per la circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.
Se non può essere rilasciata la suddetta ricevuta, il medico consegna una “comunicazione dell’estratto dei contenuti della relazione medica ” con la quale l’interessato potrà richiedere il duplicato della patente.
La “ricevuta di presentazione dell’istanza di duplicato ”, unitamente all’originale dell’“estratto dei contenuti del certificato medico ”, è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida rinnovata e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio.
Si applica invece la sanzione di cui all’articolo 126, comma 11, codice della strada, per circolazione con patente scaduta di validità, nel caso in cui il conducente non si sia sottoposto alla prescritta visita medica di rinnovo.