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- Dott.ssa Maristella Giuliano
Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro
Corte di Cassazione VI sez. penale
30 novemre 2007, n. 44834
Tra le fattispecie di violazione amministrativa di cui all’art. 213 cod. strad. e il reato di agevolazione dolosa o colposa da parte del custode di bene sottoposto a sequestro, della sottrazione dello stesso, non sussiste specialità.
Pertanto, qualora la messa in circolazione del veicolo sottoposto a sequestro si colleghi al fatto doloso o colposo di colui che è tenuto ad impedirlo, lo stesso risponderà ex artt. 334 e 335 c.p., ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa ex art. 213 comma 4 cod. strad. al soggetto che con tale veicolo ha circolato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Napoli assolveva L. C. dal reato di cui all’art. 334 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
All’imputata era stato contestato di avere consentito al figlio M. G. di circolare alla guida di un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo in data 30 aprile 2004 e affidato alla sua custodia (in Napoli, il 21 giugno 2004) .
Osservava il Tribunale che il fatto era inquadrabile nella previsione dell’art. 213 comma 4 cod. strad., che sanziona in via amministrativa il comportamento di «chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso»; norma da ritenere speciale rispetto a quella recata dall’art. 334 c.p., che potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui dalla circolazione del mezzo sia derivato un apprezzabile deterioramento del bene sottoposto a sequestro, circostanza non configurabile nel caso in esame.
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, denunciando la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e osservando che il deterioramento del bene si verifica per il semplice fatto dell’uso del veicolo, sicché la fattispecie dell’art. 334 c.p. è da ritenere speciale rispetto a quella dell’art. 213 comma 4 cod. strad., considerato che quest’ultima previsione si dirige a «chiunque» circoli con un mezzo sottoposto a sequestro, mentre nel caso in esame la condotta di sottrazione era stata realizzata da una persona cui il bene era stato affidato in custodia.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La fattispecie di cui all’art. 213 comma 4 cod. strad., sanziona in via amministrativa la condotta di chiunque circoli con un veicolo sottoposto a sequestro, ma non si estende a sanzionare la violazione degli specifici obblighi che incombono sulla persona nominata custode, che è esclusivamente considerata dagli artt. 334 e 335 c.p.
In particolare, il comma primo dell’art. 334 si riferisce, tra l’altro, alla condotta del custode che «sottrae» o «deteriora» una cosa sottoposta a sequestro, anche amministrativo, allo scopo di favorire il proprietario di essa; mentre l’art. 335 sanziona la condotta del custode che colposamente «agevola la sottrazione» della cosa, senza che venga in rilievo, in tale ipotesi, l’aspetto del deterioramento della cosa.
Data la diversità degli elementi strutturali, non sussiste dunque alcun rapporto di specialità tra le dette fattispecie penali e quella recata dal codice della strada.
Va ancora precisato che nel termine «sottrazione», come più volte affermato dalla giurisprudenza, deve intendersi qualsiasi condotta che renda meno agevole il compimento degli atti esecutivi sulla cosa, ed essa è certamente integrata dalla messa in circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Sez. VI, 22 giugno 2000, Putiri).
Tale condotta può comportare anche un deterioramento del valore economico del veicolo, ma una siffatta conseguenza non può prescindere dalla valutazione della durata e delle condizioni di uso del mezzo nel caso concreto, che è aspetto rimesso alla valutazione del giudice di merito.
Da quanto sopra esposto discende che il giudice di merito in simile fattispecie è tenuto ad accertare se la messa in circolazione del veicolo sottoposto a sequestro da parte di un terzo si colleghi a un fatto doloso del custode, finalizzato a favorire il proprietario del veicolo stesso, integrante il reato di cui all’art. 334 c.p. o solo a una sua colpa, essendo in tal caso ravvisabile il meno grave reato di cui all’art. 335 c.p. ovvero né all’una né all’altra ipotesi, come potrebbe verificarsi quando il mezzo sia stato sottratto alla vigilanza del custode eludendo ogni doverosa cautela posta in essere da questo.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, a norma dell’art. 569 comma c.p.p., atteso che, nelle more, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze dì proscioglimento (fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 603 comma 2 del medesimo codice se la nuova prova è decisiva).
La Corte territoriale, in applicazione dei principi sopra esposti, dovrà valutare in concreto se l’imputata, custode del veicolo, abbia dolosamente o colposamente determinato la sottrazione del veicolo in questione al vincolo derivante dal sequestro dell’autorità amministrativa, ferma restando l’assoggettabilità a sanzione amministrativa, ex art. 213 comma 4 cod. strad., del soggetto che ha circolato alla guida del veicolo.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Documenti allegati
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