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Circolazione di cittadini comunitari
Direzione Centrale Studi e Ricerche
La circolare del Ministero dei Trasporti prot. n. 203 del 17 gennaio 2008 ha esteso ai cittadini dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) ed ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino la validità della circolare del Ministero dei Trasporti Prot. Div 44878 del 14 maggio 2007. Quest'ultima fa riferimento al Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in vigore dall’11 aprile 2007, adottato in attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale ha abolito la carta di soggiorno quale titolo abilitante al soggiorno dei cittadini della U.E. presso gli Stati membri ed ha previsto che i singoli ordinamenti possano richiedere nei loro confronti “l’iscrizione presso le autorità competenti”.
In Italia è stato previsto l’obbligo di iscrizione nell’anagrafe dei residenti, con il quale è stato implicitamente superato ogni riferimento alla c.d. “residenza normale”, vale a dire al permanere del cittadino comunitario per almeno 185 giorni all’anno nel territorio dello Stato.
Ai fini della circolazione stradale, deve ora risultare applicabile l’art. 134, comma 1-bis, del Codice della Strada (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri), alle seguenti categorie di cittadini stranieri:
1. cittadini comunitari e loro familiari, anch’essi cittadini comunitari, che soggiornino per più di tre mesi, od in modo permanente, ed abbiano acquisito la residenza in Italia;
2. familiari al seguito dei cittadini comunitari soggiornanti, che siano cittadini
extracomunitari, in possesso della “carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell’Unione” ovvero di una “carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei”.
Non risulta dunque più necessaria l’elezione di domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di consulenza automobilistica (tale previsione continua invece ad essere valida per le persone giuridiche costituite in uno Stato della U.E. e che non abbiano stabilito proprie sedi in Italia).
I documenti di circolazione emessi sulla base della previgente disciplina saranno aggiornati, in occasione della richiesta di iscrizione anagrafica, attraverso l’applicazione di un tagliando recapitato presso la residenza dell’intestatario.
Nel caso di soggiorni di durata sino a tre mesi, al contrario, non sussistono i presupposti per l’immatricolazione con targa nazionale, né per il trasferimento della proprietà di veicoli in capo ai cittadini comunitari soggiornanti, compresi i familiari al seguito (siano essi cittadini comunitari od extracomunitari). Resta tuttavia possibile il rilascio di targhe EE, con validità non superiore ai tre mesi.
Sempre nell’ipotesi di soggiorni di durata sino a tre mesi, non sussistono nemmeno i presupposti per il rilascio della patente di guida, dei certificati di abilitazione professionale e della carta di qualificazione del conducente, cosa che è invece possibile nel caso di soggiorni superiori ai tre mesi.