- Atti preparatori
- Veicoli ed equipaggiamenti
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Circolazione di prova dei veicoli
Camera dei deputati
Proposta di legge C 1365
XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE N. 1365
d'iniziativa dei deputati
FOGLIANI, TOMBOLATO, MACCANTI, MORELLI, CAPITANIO, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, ZORDAN, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAVANDOLI, COIN, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, FANTUZ, FERRARI, FRASSINI, FURGIUELE, GOBBATO, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, LUCCHINI, MARCHETTI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLINI, PATASSINI, PATELLI, PETTAZZI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, ZIELLO
Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli
??Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di chiarire una volta per tutte quanto previsto oggi dalla normativa vigente in materia di circolazione di prova. Fino al 2001, cioè fino a prima che fosse emanato ed entrasse in vigore il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, la disciplina delle targhe di prova era contenuta nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 98.
??Con il richiamato regolamento del 2001 – in linea con quanto già previsto dal codice della strada – si è attribuita la possibilità di utilizzare le targhe di prova a categorie predeterminate di soggetti: le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi (e relativi concessionari e distributori); le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli; gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione.
??Nel corso del tempo si è attestata e consolidata l'interpretazione dell'articolo 1 del predetto regolamento nel senso di consentire l'utilizzo della targa di prova anche su veicoli già immatricolati; tale indirizzo è stato peraltro suffragato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota protocollo n. 4699/M363 del 4 aprile 2004.
??Di diverso avviso è apparso essere, nel marzo 2018, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che – con il parere 300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018 indirizzato alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Arezzo – ha fornito una lettura restrittiva della discussa disposizione, rinvenendo nella ratio di essa una limitazione circa l'uso delle targhe di prova alle sole autovetture non ancora immatricolate. Tale parere, in particolare, traeva spunto da una sentenza del tribunale di Vicenza (emanata dalla II sezione il 22 febbraio 2016) e da una sentenza della Corte di cassazione (sezione VI, civile, sentenza n. 26074 del 20 novembre 2013). Siffatta interpretazione ha destato allarme tra gli addetti ai lavori, in particolare tra concessionari, commercianti e riparatori di veicoli, perché essi di solito utilizzano la targa di prova proprio sui veicoli già immatricolati.
??Come emerge chiaramente dalla nota del 30 maggio 2018 (n. 300/A/4341/18/105/20/3) emanata (sempre) dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la questione è stata oggetto di analisi congiunta tra i due dicasteri coinvolti (interno e infrastrutture e trasporti) in un tavolo tecnico costituito ad hoc, nell'ambito del quale si è convenuta la necessità di sottoporre tale questione al parere del Consiglio di Stato per valutare la legittimità della prassi di utilizzare le targhe di prova anche sui veicoli immatricolati.
??Nelle more di una pronuncia del Consiglio di Stato, ai proponenti appare imprescindibile – in qualità di legislatori – intervenire sul tema, prevedendo la modifica della tanto discussa disposizione regolamentare, al fine di sgombrare il campo da qualsiasi dubbio. L'interpretazione, per così dire, «estensiva» della disposizione appare – anche alla luce della prassi consolidata – l'unica condivisibile, anche in ragione dei gravi disagi operativi ed economici che l'orientamento restrittivo causerebbero ai soggetti abilitati all'utilizzo delle targhe di prova.
??Per queste ragioni, l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti apporti due modifiche al regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli: la prima riguarda l'estensione a tutto il territorio nazionale della distanza percorribile, con targa di prova, dalle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi (e i loro rappresentanti, concessionari, eccetera); mentre la seconda modifica – indubbiamente più rilevante alla luce di quanto esposto – specifica che l'autorizzazione alla circolazione di prova è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo anche già immatricolato, anche se privo di copertura assicurativa.
??L'articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Uso della targa di prova per veicoli già immatricolati)
??1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, le modificazioni necessarie per:
???a) sopprimere il limite di percorrenza di 100 chilometri, indicato alla lettera a) dell'articolo 1 del citato regolamento, prevedendo che la circolazione di prova dei veicoli sia consentita ai soggetti ivi indicati in tutto il territorio nazionale;
???b) disporre che l'autorizzazione alla circolazione di prova sia utilizzabile, alle condizioni indicate nel comma 4 dell'articolo 1 del citato regolamento, anche per i veicoli già immatricolati e anche per veicoli privi della copertura assicurativa prescritta dall'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
??1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
??2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Documenti allegati
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