- Giurisprudenza
- Assicurazioni e responsabilità civile, Infrastruttura e trasporti, TPL e responsabilità della P.A.
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Circolazione in autostrada: attraversamento animali
Tribunale di Nola II sez. civile
14 novembre 2006
L’attraversamento della sede autostradale da parte di un cane costituisce una insidia o un trabocchetto per l’automobilista. L’ente gestore delle autostrade è pertanto responsabile ex art. 2043 c.c. dell’eventuale danno che l’automobilista abbia riportato dall’attraversamento dell’animale, posto che la recinzione della quale le autostrade sono dotate ingenera nell’utente un legittimo e fondato affidamento di trovare un percorso autostradale esente da rischi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con citazione notificata alla convenuta in data 25.10.2000, l'attore premetteva che il giorno 7.5.1999, alle ore 14,50, alla guida della propria autovettura, tipo Opel Astra SW 2.0TD targata xxxxxxxxx , mentre percorreva l'autostrada A-30 in direzione Nord, all'altezza della progressiva chilometrica Km. 28,800 in agro del comune di San Gennaro Vesuviano, la corsia di marcia impegnata dal predetto veicolo veniva invasa da tre cani di grosse dimensioni, per cui, nonostante l'esecuzione di una manovra di emergenza, egli non riusciva ad evitare di investirne uno; aggiungeva che, per effetto della collisione con l'animale, l'autovettura riportava notevoli danni, per la riparazione dei quali era stata necessaria la spesa di lire 5.689.000, e che inoltre era stato necessario procedere al traino con carro-attrezzi nonchè noleggiare altra autovettura per il tempo necessario all'esecuzione delle riparazioni. Chiedeva pertanto dichiararsi la responsabilità della Società Autostrade per violazione del principio del "neminem laedere", in forza del quale l'ente proprietario o concessionario della strada è tenuto a far sì che essa non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, conseguentemente condannando la società convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in complessive lire 5.689.000, oltre interessi e rivalutazione, nonchè rifusione delle spese di causa. Incardinata la lite, la convenuta non si costituiva e veniva pertanto, in sede di udienza di prima comparizione, dichiarata contumace; alla successiva udienza di trattazione, la causa veniva rinviata per i provvedimenti ex art.184 c.p.c.. Alla udienza fissata ex art.184 cpc, tenutasi in data 26.9.02, nessuno compariva, sicchè la causa veniva differita ex art.309 cpc al 21.1.03, allorquando ancora una volta nessuno compariva, con conseguente pronunzia di ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo. Con successivo atto di citazione in riassunzione, inoltrato per la notifica in data 1.3.04 e pervenuto alla parte convenuta, a mezzo posta, in data 8.3.04, l'attore provvedeva alla riassunzione del giudizio, a seguito della cancellazione dal ruolo, per la successiva udienza del 20.5.04; in tale udienza, verificata la regolarità della riassunzione, venivano concessi i termini per il deposito di memorie contenenti nuovi mezzi di prova e documenti nonchè per il deposito di memorie di prova contraria. Il 9.12.04, ovvero in data antecedente alla scadenza del primo termine concesso ex art.184 cpc per l'articolazione delle richieste istruttorie, si costituiva in cancelleria la società Autostrade per l'Italia s.p.a., la quale preliminarmente eccepiva l'estinzione del processo per tardività della riassunzione e quindi, nel merito, deduceva la improcedibilità della domanda ex art.22 L.990/69, la carenza di legittimazione attiva e passiva nonchè la infondatezza nel merito della domanda; nella stessa data la convenuta depositava altresì memoria ex art.184 cpc, chiedendo l'ammissione di mezzi istruttori. Con ordinanza del 17.3.05, ritenendo superflua l'attività istruttoria richiesta dalle parti, apparendo invece la causa sufficientemente istruita sulla scorta della documentazione già prodotta, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni. Quindi, alla udienza del 4.7.06, venivano concessi i termini di gg.60 e di ulteriori gg. 20 successivi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, decorsi i quali la causa passava in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevata la infondatezza della eccezione d'estinzione del procedimento, sollevata dalla parte convenuta prospettando l'avvenuto decorso del termine massimo per procedere alla riassunzione a seguito di provvedimento di cancellazione dal ruolo; infatti, la cancellazione dal ruolo risulta essere stata disposta, ex art. 309 cpc, con ordinanza resa all'udienza del 21.1.03, sicchè la riassunzione, eseguita con atto consegnato per la notificazione all'ufficiale giudiziario in data 1.3.04, è avvenuta nel rispetto del termine perentorio di un anno dettato dall'art. 307 comma I° cpc, dovendosi applicare al computo di detto termine annuale la sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 della legge 742 del 1969, senza che rilevi che il dies a quo ed il dies ad quem di esso non cadevano nel periodo feriale (ex multis Cass. 5.5.1998 n. 4506), e dovendosi altresì considerarsi che, ai sensi e per gli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, vige il principio generale della scissione tra i due momenti di perfezionamento delle notificazioni, per cui per il notificante tale momento si identifica con quello in cui l'atto è stato presentato all'ufficiale giudiziario per la sua notificazione e non già con quello nel quale l'atto è effettivamente pervenuto al destinatario. Ancora in via preliminare, va dichiarata la proponibilità della domanda, atteso che non trattasi di azione proposta ai sensi della legge n.990/69, ovvero di azione per il risarcimento di danni causati da un autoveicolo proposta direttamente nei confronti anche della compagnia che copre il rischio soggetto ad assicurazione obbligatoria, bensì di comune azione aquiliana per ottenere il risarcimento di danni scaturenti da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e segg. c.c., come tale evidentemente non sottoposta alle regole dettate dall'art. 22 L.990/69. Passando quindi al merito, si osserva che la domanda è fondata e merita accoglimento. Ed invero, la dinamica dell'evento prospettata dall'attore nella citazione introduttiva trova piena conferma nelle risultanze del rapporto redatto dalla polizia stradale, intervenuta sul luogo pochi minuti dopo l'evento, atto che è stato prodotto in giudizio dall'attore medesimo. In particolare, nel citato rapporto, che fa fede fino a querela di falso della corrispondenza al vero dei rilievi eseguiti e delle operazioni compiute, risulta che sul piano viabile dell'autostrada veniva riscontrata una macchia di sangue lasciata dal cane investito dall'autovettura dell'attore e che l'animale, morto in conseguenza dell'urto, era stato rimosso dagli addetti alla manutenzione. Dal rapporto della polizia stradale risulta anche la descrizione dei danni riportati dall'autovettura dell'attore ed emerge altresì che gli agenti ebbero cura di eseguire accurata ispezione nella zona non rilevando rotture, aperture o abbassamenti delle reti di recinzione apposte ai margini del tracciato al fine di impedire l'ingresso di animali. Le risultanze del citato rapporto di polizia rendono evidentemente superflue le prove testimoniali richieste delle parti, dirette appunto ad accertare circostanze già risultanti (quali la presenza del cane sulla corsia di marcia oppure l'esito negativo della ricerca di rotture della recinzione da parte degli agenti). La descrizione dei danni al veicolo contenuta nel rapporto e la sostanziale coincidenza di essi con le indicazioni della fattura di riparazione prodotta dall'attore, rendono parimenti superfluo l'espletamento della c.t.u. sollecitata dalla parte attrice. Passando quindi all'esame dell'an debeatur, ovvero all'accertamento della sussistenza della responsabilità risarcitoria aquiliana della parte convenuta alla luce dei fatti accertati ed innanzi descritti, occorre premettere che già da lungo tempo ed in varie occasioni la giurisprudenza ha affermato che l'esistenza di una rete di recinzione del tracciato autostradale, anche se non imposta da alcuna disposizione di legge, fa sorgere nell'utente la legittima aspettativa che essa sia integra (Cass. 14.5.1979 n. 2781); ciò posto, va altresì considerato che le autostrade italiane sono notoriamente dotate di recinzioni costituite anche da guard-rail, muri, reti e fossati, tali da separare nettamente la sede autostradale ed anche le zone di pertinenza dalle aree circostanti, al fine non solo di impedire l'ingresso di animali, ma anche l'accesso abusivo di veicoli o persone; a ciò si aggiunga che le autostrade sono notoriamente dotate di personale che costantemente sorveglia il tracciato, sia direttamente percorrendolo sia mediante esecuzione di televigilanza effettuata attraverso telecamere collegate alle sedi operative; si consideri poi che costantemente le autostrade sono percorse da pattuglie della polizia stradale, dislocata in appositi distaccamenti autostradali aventi competenza esclusivamente mirata al controllo di tali importati arterie. Orbene, tenendo presente quanto appena considerato alla luce del fatto che l'utente paga un consistente corrispettivo per percorrere il tracciato autostradale e che quest'ultimo, proprio in considerazione delle sue caratteristiche di maggior sicurezza e protezione, è caratterizzato da limiti di velocità più elevati e dunque da una percezione o presunzione di protezione e sorveglianza da parte di chi lo percorre, non può che concludersi per l'esistenza di un legittimo e fondato affidamento da parte dell'utente di trovare un percorso autostradale esente da insidie o pericoli occulti ed imprevedibili, quali ad esempio l'improvviso attraversamento di animali. Ne consegue che per la società concessionaria della gestione dell'autostrada, pur non configurandosi una responsabilità oggettiva ex art.2051 c.c., deve purtuttavia affermarsi il preciso obbligo, costituente specificazione del più generale principio del neminem laedere, di mantenere la strada in condizioni tali che essa non presenti situazioni di pericolo occulto, caratterizzate cioè dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità (Cass.4.12.1998 n.12314; Cass. 1.2.1988 n. 921). Pertanto, deve affermarsi che l'attraversamento della sede autostradale da parte di un cane costituisce una insidia o trabocchetto per l'automobilista, ed obbliga quindi la società di gestione dell'autostrada al risarcimento del danno da questi subito in conseguenza dell'investimento dell'animale, a meno che la società stessa non dimostri che il cane non si sia introdotto sulla sede stradale dall'esterno e che invece sia stato abbandonato da un automobilista in transito (in questi termini Tribunale Roma 8.4.2002). Nel caso in esame, la presenza dei cani deve considerarsi pericolo occulto ed imprevedibile, quindi insidia o trabocchetto, imputabile a mancanza di adeguata sorveglianza del tracciato autostradale, non essendo emerso e neppure prospettata la responsabilità di altro soggetto che abbia abbandonato l'animale che è stato poi investito. La convenuta va quindi condannata al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo dell'attore. Con riferimento al quantum di tali danni, l'attore ha prodotto fatture di riparazione emesse da una concessionaria Opel, dalle quali risulta la complessiva spesa di lire 5.689.000, ovvero € 2.938,12, per la riparazione della sua Opel Astra ; le varie voci indicate risultano tutte compatibili e legate da nesso di causalità con il sinistro in esame. Viceversa, dalla ricevuta prodotta risulta che per il soccorso con il carro attrezzi l'attore non ha pagato alcunché, essendo gratuitamente compreso in una polizza di servizio; inoltre, l'attore, pur avendo documentato il noleggio di altra autovettura per quattro giorni, non ha documentato l'entità di tale spesa. In definitiva, il risarcimento può essere riconosciuto solo nei limiti di quanto provato, che poi corrisponde esattamente alla quantificazione della domanda operata dall'attore in citazione, ovvero € 2.938,12; tale somma, riferita all'epoca dell'evento, va quindi rivalutata all'attualità, facendo uso degli indici elaborati dall'ISTAT, per cui in valore corrente ammonta ad € .3.408,22. Tale somma rappresenta soltanto l'equivalente del pregiudizio subito dal danneggiato, mentre il ritardo nella sua corresponsione dà luogo all'ulteriore credito risarcitorio per lucro cessante che, secondo la più recente giurisprudenza (Cass.S.U. 17.2.1995 n.1712 e successive) non può realizzarsi automaticamente con l'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno rivalutata all'attualità (come ritenuto dal tradizionale orientamento), ma va riconosciuto sulla base dei mezzi di prova anche presuntivi e liquidato mediante l'utilizzazione di criteri equitativi, uno dei quali, se non l'unico, è quello dell'attribuzione di interessi sulla somma corrispondente al credito risarcitorio via via rivalutato. In particolare, può efficacemente farsi uso di un indice medio di rivalutazione (Cass.27.7.2001 n.7692; Cass. 15.1.2001 n.492). Nella specie, in mancanza di una prova specifica del danno derivante dal ritardo nella corresponsione della somma dovuta, ed in considerazione della svalutazione monetaria intercorsa dalla data dei fatti a quella odierna, dell'entità delle somme dovute, del tasso di interesse legale e dei tassi medi di interesse ricavabili con le più comuni forme di investimento, si stima equo riconoscere l'attribuzione degli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dalla data del fatto e da calcolare sulla somma media tra quelle rappresentanti i danni all'attualità, ovvero € 3.408,22, e quella rappresentante il danno all'epoca del fatto, ossia € 2.938,12: orbene, il valore medio (dato dalla somma delle somme prima e dopo la svalutazione, divisa per due) risulta di € 3.173,17. In sintesi, la somma media sulla quale devono essere calcolati gli interessi al tasso del 3% a far data dal sinistro, e cioè dal 7.5.1999, fino alla data della presente sentenza, risulta € 3.173,17. La prescelta modalità di liquidazione del danno da lucro cessante è da ritenere in linea con la soluzione suggerita dalla Cassazione con le sentenze avanti citate, a termini delle quali il risarcimento del danno in esame non può che essere calcolato tenendo presente che al momento del fatto e in quelli intermedi, la somma che avrebbe ricevuto il danneggiato e dalla quale il medesimo avrebbe potuto trarre le utilità tipiche del denaro, è inferiore a quella determinata all'attualità, corrispondendo la prima alla somma liquidata all'epoca del fatto, e le successive alla rivalutazione graduale e progressiva della stessa. In definitiva, la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attore della somma - valutata all'attualità - di € 3.408,22 maggiorata di interessi calcolati al tasso del 3% annuo sulla somma di € 3.173,17 a far data dal 7.5.1999 fino alla pubblicazione della sentenza; dopo la pubblicazione, verificandosi la liquidazione del danno e divenendo l'obbligo di pagamento obbligazione di valuta, sono dovuti i soli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori dell'attore per dichiarata anticipazione delle spese e non percezione degli onorari. P. Q. M. Il Giudice del Tribunale di Nola, sezione seconda civile, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: 1) condanna la s.p.a. Autostrade xxxx, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Tizio , a titolo di risarcimento danni, della somma - valutata all'attualità - di € 3.408,22, maggiorata di interessi calcolati al tasso del 3% annuo sulla somma di € 3.173,17 a far data dal 7.5.99 fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale sulle somme innanzi riconosciute a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo; 2) condanna la s.p.a. Autostrade xxxx, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in € 125,00 per esborsi, € 1.014,00 per diritti e € 1.200,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA nelle aliquote vigenti, con attribuzione in favore degli avv.ti …. ed …. per dichiarata anticipazione
Rubrica e massima a cura del Comitato di Redazione testo della sentenza da www.iussit.it
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