• Normativa
  • Norme di riforma del Codice della Strada
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero

Legge
23 dicembre 2021, n. 238 - art. 2

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003

 

LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea
2019-2020. (22G00004)

(GU n.12 del 17-1-2022)
 

 Vigente al: 1-2-2022  

 

Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e
servizi

                               Art. 2
 
Disposizioni  in  materia  di  circolazione  in  Italia  di   veicoli
  immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003.
 
  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater,  1-quinquies,
7-bis e 7-ter sono abrogati;
    b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
      «Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la  circolazione  degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei  casi  di  cui  al
comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato  estero  di  proprieta'  di  persona  che  abbia  acquisito
residenza  anagrafica  in  Italia  sono  ammessi  a   circolare   sul
territorio   nazionale   a   condizione   che    entro    tre    mesi
dall'acquisizione della  residenza  siano  immatricolati  secondo  le
disposizioni degli articoli 93 e 94.
      2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli  e  dei  rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio  nazionale
da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario  del  veicolo  stesso,  deve   essere   custodito   un
documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario,  dal  quale
risultino il titolo e la durata  della  disponibilita'  del  veicolo.
Quando la disponibilita' del veicolo da parte  di  persona  fisica  o
giuridica residente o avente sede in  Italia  supera  un  periodo  di
trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo  e
la durata della  disponibilita'  devono  essere  registrati,  a  cura
dell'utilizzatore, in apposito elenco  del  sistema  informativo  del
P.R.A.  di  cui  all'articolo  94,  comma  4-ter.   Ogni   successiva
variazione della disponibilita' del veicolo  registrato  deve  essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede  la  disponibilita'
del veicolo stesso. In caso di trasferimento  della  residenza  o  di
sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede  chi
ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo  documento  a
bordo  del  veicolo  ovvero  di  registrazione  nell'elenco  di   cui
all'articolo 94,  comma  4-ter,  la  disponibilita'  del  veicolo  si
considera in capo al conducente e  l'obbligo  di  registrazione  deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli  immatricolati
in uno Stato estero si applicano le  medesime  disposizioni  previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia  per  tutto
il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli  di  cui
all'articolo 94, comma 4-ter.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  altresi'  ai
lavoratori  subordinati  o  autonomi  che   esercitano   un'attivita'
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo  o  confinante  e
che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati.  Tali
soggetti  hanno  obbligo  di  registrazione  entro  sessanta   giorni
dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli  registrati
ai sensi del comma 2 possono  essere  condotti  anche  dai  familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
      4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita'  da  stabilire   nel   regolamento.   Chiunque   viola   le
disposizioni del presente comma e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui
all'articolo 100, commi 11 e 15.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
        a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
        b) al personale civile e  militare  dipendente  da  pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1,  comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
        c) al personale delle Forze armate e di polizia  in  servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
        d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui
alle lettere b) e c);
        e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero,
sia presente a bordo.
      6. Le disposizioni di cui  al  comma  2  non  si  applicano  ai
conducenti residenti in  Italia  da  oltre  sessanta  giorni  che  si
trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica  di  San
Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede  nel  territorio
sammarinese, con le quali  sono  legati  da  un  rapporto  di  lavoro
subordinato o di collaborazione continuativa.
      7. Il proprietario del veicolo che ne consente la  circolazione
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e  3  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di  circolazione
e intima al proprietario  di  immatricolare  il  veicolo  secondo  le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai  sensi  del  comma  2.  Ordina
altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo  e  il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico  passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e'  trasmesso  all'ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo  e'
restituito  all'avente  diritto  dopo  la  verifica  dell'adempimento
dell'intimazione.  In   alternativa   all'immatricolazione   o   alla
registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione
estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere  autorizzato  a
lasciare per la via piu' breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine  di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo  non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora  autorizzato,  lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine,  si  applica  la
sanzione accessoria della confisca amministrativa.  Chiunque  circola
durante il periodo di sequestro  amministrativo  ovvero  violando  le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per  condurre  il
veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di  cui
all'articolo 213, comma 8.
      8. Chiunque viola le disposizioni di  cui  al  comma  2,  primo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di  contestazione  e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro
il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto  alla  sanzione
accessoria  del  fermo   amministrativo   secondo   le   disposizioni
dell'articolo  214  in  quanto  compatibili  ed  e'  riconsegnato  al
conducente, al  proprietario  o  al  legittimo  detentore,  ovvero  a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2  o,  comunque,  decorsi  sessanta  giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento,  l'organo  accertatore  provvede  all'applicazione   della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei  termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per  la
presentazione dei documenti.
      9. Chiunque, nelle condizioni  indicate  al  comma  2,  secondo
periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato  la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto  a  comunicare
le successive variazioni di  disponibilita'  o  il  trasferimento  di
residenza o di sede, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 712 a  euro  3.558.  Il  documento  di
circolazione e' ritirato  immediatamente  dall'organo  accertatore  e
restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non  osservate.
Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di
circolazione del veicolo durante il periodo in cui  il  documento  di
circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»;
    c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
      «4-ter. Nel  sistema  informativo  del  P.R.A.  e'  formato  ed
aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i  quali
e' richiesta la registrazione ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione  dei
veicoli ai sensi della legge 9  luglio  1990,  n.  187.  Tale  elenco
costituisce una base di  dati  disponibile  per  tutte  le  finalita'
previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26  ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico»;
    d) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
      «Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno  Stato
estero condotti da non residenti in Italia). - 1. Fuori dei  casi  di
cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i  rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia' adempiuto
alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma  2,
del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  se  prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un  anno,
in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformita' alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
      2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, per  i  quali  si  sia  adempiuto  alle  formalita'
doganali o a quelle di cui  all'articolo  53,  comma  2,  del  citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se  prescritte,  di  proprieta'
del personale straniero  o  dei  familiari  conviventi,  in  servizio
presso organismi  o  basi  militari  internazionali  aventi  sede  in
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
      3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e  2  devono  essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita'  da  stabilire   nel   regolamento.   Chiunque   viola   le
disposizioni del presente comma e'  soggetto  alle  sanzioni  di  cui
all'articolo 100, commi 11 e 15.
      4. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  1
comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
      5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  e'
soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»;
    e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo  e'  sostituito
dal  seguente:  «Nei  casi  indicati  dall'articolo   93-bis,   delle
violazioni commesse risponde solidalmente  la  persona  residente  in
Italia che abbia a qualunque titolo la  disponibilita'  del  veicolo,
risultante dal documento di cui al  comma  2  del  medesimo  articolo
93-bis, se non prova che la  circolazione  del  veicolo  e'  avvenuta
contro la sua volonta'».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del  codice
della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285  del  1992,
introdotto dal  presente  articolo,  si  applicano  decorsi  sessanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  legge  nella
Gazzetta Ufficiale.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate alla  relativa  attuazione  vi  provvedono  con  le  sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.

 

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