- Normativa
- Norme di riforma del Codice della Strada
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero
Legge
23 dicembre 2021, n. 238 - art. 2
LEGGE 23 dicembre 2021, n. 238
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2019-2020. (22G00004)
(GU n.12 del 17-1-2022)
Vigente al: 1-2-2022
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, beni e
servizi
Art. 2
Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli
immatricolati all'estero. Caso ARES (2019) 4793003.
1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,
7-bis e 7-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 93 e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Formalita' necessarie per la circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero
e condotti da residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di cui al
comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero di proprieta' di persona che abbia acquisito
residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi
dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94.
2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale
da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con
l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un
documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale
risultino il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo.
Quando la disponibilita' del veicolo da parte di persona fisica o
giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di
trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e
la durata della disponibilita' devono essere registrati, a cura
dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del
P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva
variazione della disponibilita' del veicolo registrato deve essere
annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilita'
del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di
sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi
ha la disponibilita' del veicolo. In mancanza di idoneo documento a
bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui
all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilita' del veicolo si
considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve
essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati
in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste
dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto
il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui
all'articolo 94, comma 4-ter.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresi' ai
lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attivita'
professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e
che circolano con veicoli di loro proprieta' ivi immatricolati. Tali
soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni
dall'acquisizione della proprieta' del veicolo. I veicoli registrati
ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari
conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 100, commi 11 e 15.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche
amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma
9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio
all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui
alle lettere b) e c);
e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero,
sia presente a bordo.
6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai
conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si
trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San
Marino e nella disponibilita' di imprese aventi sede nel territorio
sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro
subordinato o di collaborazione continuativa.
7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione
in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a
euro 1.600. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione
e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le
disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma
3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina
altresi' l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il
suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
213. Il documento di circolazione ritirato e' trasmesso all'ufficio
della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo e'
restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento
dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla
registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione
estero puo' chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a
lasciare per la via piu' breve il territorio dello Stato e a condurre
il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non
sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo
stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la
sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola
durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le
prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il
veicolo oltre i transiti di confine e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 213, comma 8.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e'
imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro
il termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla sanzione
accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni
dell'articolo 214 in quanto compatibili ed e' riconsegnato al
conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il
documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del
documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della
sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini
per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.
9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo
periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la
registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare
le successive variazioni di disponibilita' o il trasferimento di
residenza o di sede, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558. Il documento di
circolazione e' ritirato immediatamente dall'organo accertatore e
restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate.
Del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di
circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di
circolazione e' ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6»;
c) all'articolo 94, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. e' formato ed
aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali
e' richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo
93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei
veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco
costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalita'
previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157. L'elenco e' pubblico»;
d) l'articolo 132 e' sostituito dal seguente:
«Art. 132 (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato
estero condotti da non residenti in Italia). - 1. Fuori dei casi di
cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia gia' adempiuto
alle formalita' doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte,
sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno,
in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in
conformita' alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in
uno Stato estero, per i quali si sia adempiuto alle formalita'
doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del citato
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, di proprieta'
del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio
presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in
Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.
3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le
modalita' da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le
disposizioni del presente comma e' soggetto alle sanzioni di cui
all'articolo 100, commi 11 e 15.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis»;
e) al comma 1 dell'articolo 196, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: «Nei casi indicati dall'articolo 93-bis, delle
violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in
Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilita' del veicolo,
risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo
93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo e' avvenuta
contro la sua volonta'».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del codice
della strada, di cui al citato decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.