• Approfondimenti e Articoli di dottrina
  • Comportamenti alla guida

Circolazione veicolare ed investimento pedonale: osservazioni in tema di allocazione della responsabilità civile (Commento a Cass. 3 maggio 2011 n. 9683)

Giorgio Rispoli

SOMMARIO: 1. Il fatto. – 2. Le posizioni della giurisprudenza di merito. – 3. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità. – 4. I princìpi generali che disciplinano la fattispecie. – 5. Il risarcimento del danno. – 6. Le residuali ipotesi di responsabilità esclusiva del pedone. 7. Investimento in aree private: c’è spazio per una ricostruzione in chiave contrattuale della responsabilità dell’automobilista? – 8. Conclusioni.

 

1. Il fatto.

La sentenza in commento concerne la circolazione stradale, tematica che – già sul finire del diciannovesimo secolo ed in un contesto completamente diverso da quello attuale – Edmondo De Amicis considerava misura dell’educazione di un popolo. Un pedone è fermo ad un incrocio di fronte ad un semaforo rosso. Al segnale di luce verde comincia l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali. Quando questi ha quasi raggiunto lo spartitraffico centrale viene violentemente investito da un’autovettura. La vittima dell’incidente conviene allora in giudizio il proprietario del veicolo investitore – persona diversa dal conducente – e la sua compagnia assicuratrice, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti. La pretesa attorea è tuttavia rigettata in entrambi i gradi del giudizio di merito sul rilievo che l’istante avrebbe attraversato la strada con luce semaforica rossa per i pedoni e verde per il veicolo investitore, il quale pertanto non sarebbe stato tenuto ad accordargli la precedenza. La pronuncia costituisce occasione per un’analisi delle problematiche connesse all’allocazione della responsabilità risarcitoria nella (purtroppo) statisticamente frequente eventualità dell’investimento pedonale, effettuata dal profilo sia casistico che teorico. Occorre infatti considerare da un lato le soluzioni propugnate in argomento dalla copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità e dall’altro evidenziare la collocazione di siffatte soluzioni sullo sfondo dei principi generali della composita ed articolata materia della responsabilità civile.

2. Le posizioni della giurisprudenza di merito.

La giurisprudenza di merito si è occupata della tematica in una miriade di pronunce, sottolineando anzitutto come – in ipotesi d’investimento del pedone – la prova liberatoria del conducente dovrebbe consistere nella dimostrazione di aver posto in essere un comportamento idoneo ad escludere il nesso di causalità con il fatto lesivo[1], a causa dell’imprevedibilità ed inevitabilità dell’investimento. Sicchè anche l’improvviso attraversamento – da parte del pedone – al di fuori delle strisce pedonali sarebbe insufficiente ad escludere la responsabilità del veicolo investitore. Ciò in quanto questi – in seguito all’avvistamento del pedone – sarebbe tenuto ad adeguare la propria condotta di guida alla concreta situazione di pericolo. Ne consegue che – nella malaugurata ipotesi d’investimento del pedone, perché possa essere completamente elisa la responsabilità del conducente del veicolo investitore è necessario che lo stesso si sia trovato – per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza – nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso. Occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento[2]. È stato in particolare precisato come il pedone – in mancanza di strisce pedonali – dovrebbe attraversare la strada soltanto in senso perpendicolare e dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono. Tuttavia l’inosservanza di tali precetti non esclude che a carico del conducente del veicolo investitore possa configurarsi una forma di responsabilità concorrente e proporzionalmente maggiore, ove risulti che egli abbia tenuto una velocità eccessiva e non abbia rallentato o addirittura arrestato la marcia del veicolo[3]. Ciò in riferimento al disposto dell’art. 2054 c.c. che pone a carico del conducente del veicolo che investe un pedone una presunzione iuris tantum di responsabilità. Siffatta presunzione può essere vinta sia dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente sia provando che la vittima è stata causa esclusiva dell’evento lesivo[4]. In tale ottica ben si comprende come la ricostruzione presuntiva della responsabilità dell’automobilista non esclude che il giudice di merito – ex art. 1227 c.c. – debba valutare la condotta eventualmente concorrente del pedone, qualora anche il comportamento di quest’ultimo sia censurabile[5]. Di particolare interesse risulta una pronuncia che ha escluso l’esonero della responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore allorché questi sia colpito da malore preceduto da sintomi palesi, che avrebbero dovuto indurlo a desistere dal proseguire nella guida. Questo perché nella condotta del soggetto agente sarebbe ravvisabile una violazione dell’obbligo generale di prudenza, principio informatore codificato all’art. 140 del nuovo C. d. S. (“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”). Ed infatti in tale ipotesi il malore – pur non provocato volontariamente mediante l’assunzione di droghe o bevande alcoliche – sarebbe stato prevedibile ex ante alla luce dei preoccupanti segni di malessere che lo avevano preceduto[6]. Parimenti la responsabilità del conducente è asserita anche in caso di attraversamento posto in essere diagonalmente da parte del pedone, in orario notturno, in mancanza di strisce pedonali e con indosso cuffie auricolari, purchè realizzato entro il campo di visibilità dell’investitore[7]. Anche in detta ipotesi limite, infatti, l’evento esulerebbe dal caso fortuito perché prevedibile dal guidatore di media diligenza. La responsabilità concorrente del pedone nella misura dei 2/3 – in ipotesi di collisione con un motociclo – sussisterebbe invece in presenza di un attraversamento realizzato al di fuori delle strisce pedonali, senza accordare la precedenza al veicolo e valutando male la distanza da esso[8]. In sintesi, ad avviso della giurisprudenza di merito, la responsabilità esclusiva del pedone sussisterebbe in presenza delle seguenti circostanze: 1) il conducente – senza che possa essergli mosso alcun addebito sotto il profilo della diligenza – si sia trovato nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti; 2) i movimenti del pedone siano stati così rapidi ed inaspettati, tali da convergere all’improvviso in direzione della linea percorsa dal veicolo, a guisa che il pedone venga a trovarsi a distanza così minima dal veicolo da rendere inevitabile l’urto; 3) Nessuna infrazione sia addebitabile al conducente[9]. Sotto il profilo dell’obbligazione secondaria a carattere risarcitorio in favore dei congiunti derivante dall’investimento mortale del pedone la giurisprudenza osserva altresì come il danno da lesione del rapporto parentale derivante dal venir meno – per effetto dell’altrui condotta – di un rapporto familiare ed affettivo sarebbe inquadrabile entro il paradigma del danno esistenziale (species del più ampio e omnicomprensivo genus del danno non patrimoniale). Di conseguenza tale danno dovrebbe essere valutato e liquidato in via equitativa tenendo presenti – in maniera equilibrata – non solo il grado di parentela intercorrente fra la vittima ed il danneggiato ma anche il grado di gravità del fatto illecito in re ipsa, la durata dell’afflizione e la sua intensità nonché l’incidenza sul nucleo familiare dell’evento morte[10].

3. Le posizioni della giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione ha ulteriormente specificato gli apporti della giurisprudenza di merito. Ed infatti anche secondo la Suprema Corte, in caso d’investimento pedonale, la responsabilità del conducente – cristallizzata nel paradigma normativo dell’art. 2054 c.c. – sarebbe esclusa solo allorché risulti provato che non ci sia stata alcuna possibilità di prevenire l’evento. Siffatta circostanza ricorrerebbe – come in precedenza evidenziato – qualora il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale. Più specificamente, l’automobilista deve essersi trovato nell’impossibilità di avvistare l’utente della strada o comunque di osservarne i movimenti[11]. In riferimento alla luce semaforica la Cassazione ha peraltro precisato che anche nel caso in cui il conducente impegni un’intersezione regolata da semaforo con luce momentaneamente verde in suo favore, permane a proprio carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che dovrebbe tradursi nella necessaria cautela richiesta sia dalle comuni norme di prudenza sia dalle condizioni concrete esistenti all’incrocio[12]. In particolare, dalla copiosa giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, creatasi in materia di circolazione stradale si evince come il conducente di un veicolo che si avvede tempestivamente della presenza di un pedone sul margine della carreggiata, dovrebbe diminuire la velocità di marcia in modo da essere in grado di arrestare la progressione del veicolo allorché – giunto in prossimità del predetto pedone – egli attraversi improvvisamente la strada. Altro postulato ormai acquisito sembrerebbe l’ulteriore dovere – gravante in capo al conducente medesimo – di sorvegliare la strada nonché di quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi non solo quando i pedoni tardino a scansarsi ma anche allorché facciano fondatamente prevedere di essere in procinto di effettuare un attraversamento della strada inconsulto e pericoloso. Sotto un profilo ancora più specifico si segnala un consolidato orientamento in tema di sinistri verificatisi all’uscita delle scuole o comunque in luoghi affollati da bambini (ad es. parchi, oratori, giardini pubblici). A tal proposito il Supremo Collegio ha affermato che il conducente dovrebbe prestare la massima attenzione alla guida e procedere con moltissima prudenza quando la platea stradale o i marciapiedi laterali sono occupati da bambini. Questo perché i fanciulli – a cagione della loro età ed inesperienza – sono naturalmente ed istintivamente imprudenti oltre ad avere movimenti e comportamenti repentini ed inconsulti, improvvisi ed imprevedibili. Pertanto il conducente deve procedere con la massima cautela finchè i bambini non siano stati completamente superati o sorpassati[13]. Ogni conducente dovrebbe dunque non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza di poter attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce e che il pedone debba conseguentemente considerare l’attraversamento alla stregua di un temerario atto di coraggio. Occorre peraltro rilevare come la condotta del pedone che controlli – nel suo primario interesse – qual sia la situazione concretamente presente all’atto dell’attraversamento sarebbe sicuramente opportuna ed auspicabile. Tuttavia l’omissione di tale manifestazione di diligenza da parte del pedone – in ipotesi di attraversamento della strada sulle apposite strisce – consistente nel controllo e nell’apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti o addirittura dell’intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi – in nessun caso potrebbe assumere la valenza di concorso nel fatto colposo del danneggiato medesimo ex art. 1227 c.c. nel caso questi venga investito. In applicazione del predetto principio la Cassazione ha ritenuto che un attraversamento effettuato frettolosamente ed a testa bassa da parte del pedone non sia sufficiente ad integrare quella condotta assolutamente imprevedibile idonea ad elidere la responsabilità del conducente del veicolo investitore[14]. In relazione alla peculiare ipotesi dei conducenti di autoveicoli di polizia, antincendio ed autoambulanze in servizio d’urgenza e con dispositivo d’allarme in funzione la Cassazione ha inoltre precisato che – in relazione all’investimento pedonale – l’impossibilità di evitare la produzione dell’evento dovrebbe essere apprezzata con riguardo alla effettiva situazione di emergenza in cui il conducente medesimo versava[15]. Ciò in armonia peraltro con il disposto dell’art. 177 del nuovo C.d.S. a mente del quale i conducenti dei sopra citati veicoli di soccorso – in situazioni di emergenza – non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti, le prescrizioni e le norme di comportamento connesse con la circolazione stradale e le relative limitazioni. Tale norma non li esime tuttavia dal generale dovere di attenersi comunque al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza nonché di adottare le cautele idonee a prevenire potenziali lesioni dell’incolumità pubblica.

4. I princìpi generali che disciplinano la fattispecie.

Il legislatore ha dunque profuso un particolare impegno volto alla tutela del pedone considerato alla stregua di una figura autonoma fra i protagonisti della circolazione stradale, nella fondata convinzione che questi costituisca l’elemento più debole tra tutti i soggetti coinvolti nell’uso delle strade[16]. Tale intento si evince altresì dalla struttura della norma cardine in materia, l’art. 2054 c.c., che pone in capo al conducente del veicolo l’onere della prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per impedire il verificarsi dell’evento dannoso. In relazione agli ulteriori aspetti la fattispecie è disciplinata dalle norme generali inerenti alla valutazione del danno (artt. 2043 ss. c.c.), al ristoro del pregiudizio a carattere non patrimoniale (art. 2059 c.c.), alle cause esimenti di responsabilità (artt. 2044 e 2045 c.c.) nonché dagli artt. 190 e 192 del nuovo C. d. S. In particolare l’art. 190 C. d. S. (Comportamento dei pedoni), al secondo comma dispone “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la strada solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per se o per altri”. A suggello di tale regola il comma 3 del medesimo articolo prosegue “È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”. Il comma 5 prescrive poi il fondamentale principio in virtù del quale “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”. L’art. 192 C. d. S., rubricato “Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni” statuisce invece “Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando ed all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali”. Occorre rilevare come nel Codice Civile del 1865 non c’era una norma analoga all’attuale art. 2054 c.c. La presunzione di responsabilità del conducente non costituisce tuttavia un’innovazione introdotta dal Codice Civile del 1942 in quanto tale principio era stato già codificato nella legislazione speciale e precisamente all’interno del Codice della Strada del 1912. Come evidenziato nei due paragrafi precedenti, la costante giurisprudenza di merito e di legittimità – invero fluviale sul punto – sostiene che l’ effettiva impossibilità di evitare l’evento lesivo prescritta dall’art. 2054 c.c. si sostanzierebbe in un movimento del pedone tanto rapido, inaspettato ed imprevedibile da rendere concretamente inevitabile l’investimento. A tale condotta del pedone – ai fini dell’esclusione della responsabilità del danneggiante – dovrebbe fare da necessario pendant un comportamento oculato, prudente ed estremamente diligente del conducente investitore. La misura di siffatta prudenza è tuttavia argomento vivacemente dibattuto in dottrina. Secondo una tesi il livello di diligenza imposto al conducente sarebbe tale da allocare integralmente in capo a questi anche la responsabilità derivante da una colpa lievissima[17]. Ulteriore prospettazione sottolinea come la predetta presunzione di responsabilità avrebbe un rilievo squisitamente processuale, consistendo nell’inversione dell’onere della prova[18]. Detta impostazione pone l’accento sull’inaccettabilità della probatio diabolica che spetterebbe al danneggiato ove questi fosse costretto a dimostrare la negligenza, l’imprudenza o l’imperizia che ha determinato la condotta colpevole del danneggiante. A tal proposito è opportuno precisare che l’inosservanza delle norme sulla circolazione dei veicoli (ad. es. il mancato rispetto dei limiti di velocità), ancorchè fonte di responsabilità ad altro titolo per l’infrazione commessa – ossia l’applicazione della sanzione amministrativa – non è in re ipsa sufficiente a radicare in capo al soggetto agente la responsabilità civile per l’evento dannoso ove questo non risulti eziologicamente connesso alla violazione stessa. Ciò poiché l’evento materiale a carattere naturalistico si differenzia dalle proprie conseguenze prodotte – ancorché derivanti dalla condotta del soggetto agente – che risultano legate all’evento da un’ulteriore nesso di causalità[19]. Tale caratteristica vale a differenziare il sistema civile da quello penale, in cui il nesso causale è configurato come una connessione fra il comportamento umano e l’evento, restando in subordine l’ulteriore rapporto intercorrente fra il fatto (reato) e le conseguenze dannose, che si sostanzia invece in una mera accidentalità[20]. Il comportamento costituisce dunque l’elemento dinamico mentre l’evento rappresenta l’elemento statico del fatto costitutivo dell’illecito. Pertanto non esiste comportamento senza evento. Dall’evento occorre però – come in precedenza sottolineato – differenziare le conseguenze in senso proprio del fatto illecito considerato nella sua totalità. Dette conseguenze si saldano alla struttura dell’illecito in virtù del nesso di causalità. Tale nesso si articola in una duplice gradazione. Anzitutto occorre ricostruire il fatto mediante la ricerca del materiale collegamento fra condotta ed evento (cd. giudizio di fatto), delibando contemporaneamente l’eventuale sussistenza di concause esterne alla condotta (rilevanti nell’ambito del successivo sindacato inerente al quantum) ancorché rilevanti ai fini della sussistenza del predetto nesso eziologico. In un secondo momento si innesta il cd. giudizio di causalità giuridica che consiste nella ricerca di una connessione fra il fatto e le conseguenze dannose e nella determinazione dei loro limiti. In virtù dell’asserzione di un consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale il nesso di causalità materiale dovrebbe essere desunto in conformità alla disciplina dettata dagli artt. 41 e 42 c.p. Siffatte norme cristallizzano entro il dato positivo il criterio della conditio sine qua non o della equivalenza. Detta regola riconosce la stessa efficienza causativa a tutti gli antecedenti senza i quali il fatto non si verifica. Tale principio è temperato poi dal correttivo del criterio della causalità adeguata in virtù del quale il rapporto di causalità è configurabile solo allorché si acclari – mediante un giudizio prognostico ex ante – l’adeguatezza della condotta posta in essere rispetto all’evento verificatosi in concreto. Di conseguenza il nesso eziologico manca quando l’evento si è verificato a causa della sopravvenienza di un’anomala deviazione rispetto a quella che sarebbe stata la normale esplicazione della sequenza causale. Il segmento conclusivo del processo causale è invece disciplinato dai principi enunciati agli artt. 1223 e 1227, comma 2, c.c., in forza del rinvio contenuto all’art. 2056 c.c. In particolare l’art. 1223 c.c. – ad onta di una formulazione letterale tendenzialmente restrittiva e limitativa della sfera della risarcibilità ai soli danni che siano conseguenza immediata e diretta dell’illecito – viene interpretato estensivamente dai formanti sociali. Tale lettura ampliativa porta a comprendere nel novero dei danni risarcibili anche quelli mediati ed indiretti, purché costituiscano effetti normali del fatto illecito. Si discute però in relazione ai criteri concretamente applicabili a siffatta operazione ermeneutica[21]. Secondo una tesi si applicherebbe la cd. causalità regolare che consentirebbe di risarcire i danni conseguenza normale e diretta della condotta posta in essere dal danneggiante. A tale visione si obietta un’inaccettabile commistione concettuale fra la nozione di prevedibilità ex art. 1225 c.c. e quello di conseguenza normale. Inoltre – argomentando dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2056 c.c. – detta nozione non sarebbe applicabile all’ipotesi de quo. Altra impostazione ipotizzerebbe invece l’esistenza di una causalità cd. specifica in cui il dato peculiare sarebbe rappresentato dalla circostanza che il danno dovrebbe risolversi in una concretizzazione del rischio determinato dall’evento. Ulteriore prospettazione sosterebbe altresì l’ammissibilità di una regolarità cd. statistica, che ricorrerebbe ove il verificarsi del danno apparisse – in base ad una sussunzione sotto leggi statistiche – probabile in relazione all’evento considerato.

 5. Il risarcimento del danno.

Alla luce di quanto prospettato risulta opportuno domandarsi quale sia il danno risarcibile nei confronti del pedone vittima d’investimento in relazione all’attuale quadro normativo, ulteriormente specificato dagli apporti giurisprudenziali, volti a tentare di tracciare linee rette laddove il legislatore ha lasciato dei chiaroscuri. A tal proposito sono opportuni alcuni sintetici riferimenti circa le nozioni fondamentali di quell’articolato sottosistema del diritto privato rappresentato dalla responsabilità civile. Ai sensi dell’art. 2043 c.c. – norma cardine in tema d’illecito aquiliano – “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Come peraltro precisato in dottrina ed in giurisprudenza non ogni danno è ingiusto, ma soltanto quello che risulti lesivo di una posizione giuridica astrattamente tutelata dall’ordinamento nell’attuale momento storico[22]. Inoltre l’art. 2059 c.c. limita il risarcimento dei danni non patrimoniali (ossia quelli non coincidenti con una mera perdita economica) ai “casi determinati dalla legge”. Pertanto la risarcibilità di tali danni sembrerebbe richiedere un’ulteriore ed espressa disposizione di legge[23], quale l’art. 185 c.p. che rinvia ulteriormente alle singole fattispecie di reato per l’identificazione sia dell’elemento oggettivo (il bene penalmente protetto) che di quello soggettivo (colpa, dolo generico o specifico) della fattispecie di responsabilità. La più recente giurisprudenza di legittimità[24] muove tuttavia nel senso dell’ampliamento di siffatto limite, affermando che qualsiasi lesione di un interesse costituzionalmente protetto determina la risarcibilità del danno. In tal modo alla norma costituzionale è rimessa l’individuazione – ancorché indiretta – del novero dei danni risarcibili. In tale prospettiva la sopra citata riserva di legge di cui all’art. 2059 c.c. sembrerebbe dover essere superata in favore di una concezione del danno non patrimoniale quale conseguenza della lesione d’interessi costituzionalmente protetti[25]. Ciò in un’ottica di valorizzazione degli interessi della persona volta a coprire l’intera sfera delle proprie potenzialità relazionali e non più confinata entro gli angusti confini compresi fra il danno patrimoniale (ossia la lesione suscettibile di valutazione economica) ed il danno morale (patema, sofferenza d’animo). Occorre peraltro sottolineare come la configurazione del danno non patrimoniale alla stregua di una categoria concettuale omnicomprensiva abbia portato alcuni autori a teorizzare una sorta di implicita abrogazione dell’art. 2059 c.c. cagionata dalla sua potenziale inutilità[26]. Secondo una tesi, inoltre, la risarcibilità incondizionata di qualunque interesse ricollegabile ad un valore costituzionalmente protetto potrebbe condurre a risultati aberranti in quanto idonea a snaturare ruolo, limiti e compiti della responsabilità civile[27]. In particolare non sussisterebbe più il sistema bipolare imperniato sul sintagma danno patrimoniale/non patrimoniale perché l’art. 2059 c.c. verrebbe in tal modo a costituire una riproduzione pleonastica e tralatizia del disposto dell’art. 2043 c.c., eliminando ogni funzione di filtro selettivo alla determinazione da parte del legislatore delle ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile. Tale prospettazione è stata pertanto foriera del timore di un ipertrofico ampliamento delle voci di danno risarcibile, tale da cagionare una crisi del sistema di responsabilità civile e di quello assicurativo analoga a quella che ha colpito il sistema statunitense all’inizio degli anni ottanta[28]. Per ovviare a siffatta eventualità la giurisprudenza ha propugnato alcuni correttivi a carattere restrittivo alla sopra citata interpretazione, sottolineando come la lesione risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. debba attenere a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili e pertanto oggetto della tutela risarcitoria[29]. Di conseguenza, mentre da un lato l’art. 2 Cost. riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell’uomo declina il principio informatore alla cui stregua configurare un novero di diritti caratterizzati dall’inviolabilità dall’altro invece nella ricerca dell’inviolabilità del diritto fondamentale è necessario riferirsi al patrimonio irretrattabile della persona umana intesa come totalità, ossia al principio supremo della libertà dignità in contrapposizione al tradizionale principio individualistico mutuato dalla tradizione liberale di libertà-proprietà[30]. In tale prospettiva il valore dignità assurgerebbe a criterio ordinante i diritti fondamentali, qualificando quelli inviolabili[31]. Peraltro la recente giurisprudenza di legittimità in precedenza menzionata fornisce una ricostruzione ampliativi del danno alla salute, ricomprendendo entro siffatto novero tanto le figure di lesione a carattere aredittuale (danno estetico, alla vita di relazione, alla sfera sessuale, etc.) quanto la stessa riduzione della capacità lavorativa generica intesa però in re ipsa e non in relazione al mancato guadagno. Questo perché tale lesione inerirebbe una generica modalità di esplicazione della persona che non comporterebbe alcun rilievo sul piano della concreta produzione del reddito. È altresì opportuno precisare come, a partire da un noto pronunciato della Corte Costituzionale[32], un consolidato filone interpretativo propende per una ricostruzione tripartita – e non già bipolare – del settore del danno alla persona: 1) il danno biologico, risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto suscettibile di valutazione economica in virtù di criteri oggettivi ed uniformi, successivamente all’acclaramento di una lesione della salute intesa come integrità psicofisica; 2) il danno non patrimoniale declinato nell’accezione restrittiva di danno morale soggettivo (patema d’animo e contingente sofferenza); 3) danno patrimoniale derivante dalla sommatoria fra danno emergente e lucro cessante, quest’ultimo inteso come quella lesione alla sfera reddituale del danneggiato consistente nella capacità di produrre un determinato reddito. Il sopra citato filone ribadisce altresì la distinzione fra le categorie concettuali del danno evento, cui apparterrebbe il danno biologico e del danno conseguenza, in cui sarebbero compresi il danno morale soggettivo ed il danno patrimoniale. Tale distinzione rileverebbe sul piano effettuale in termini d’intensità e protrazione nel tempo dell’accadimento lesivo. Questo perché – in relazione al danno conseguenza – sarebbe ammissibile il ricorso a valutazioni prognostiche. Tuttavia alcune recenti sentenze qualificano il sintagma danno evento/ danno conseguenza alla stregua di una mera superfetazione logica[33], negando ogni valore classificatorio a tali categorie. Sicchè parrebbe oggi in via di superamento la tendenza a qualificare il danno non patrimoniale alla stregua di una conseguenza del danno (evento) biologico, delibando così il primo in termini di percentuale del secondo[34].

 6. Le residuali ipotesi di responsabilità esclusiva del pedone.

 Dall’analisi della casistica giurisprudenziale e delle ricostruzioni dottrinarie in tema di allocazione della responsabilità civile connessa alla tematica dell’investimento pedonale si evince dunque come davvero angusto sia lo spazio riservato alle residuali ipotesi di responsabilità esclusiva del pedone. Ed infatti la responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento del pedone – riguardo la quale l’art. 2054 c.c. pone una presunzione iuris tantum – potrebbe essere elisa allorché risulti con certezza dalle modalità del fatto l’impossibilità da parte sua di evitare l’incidente. È il caso in cui il pedone compie un movimento inatteso e repentino tale da non consentire al pedone di porre in essere la manovra idonea a prevenirne l’investimento[35]. Si pensi all’eventualità che il pedone appaia all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle della comune prudenza e diligenza connesse al sinistro attraverso il nesso eziologico in precedenza menzionato. Ovviamente non può escludersi la sussistenza – anche nell’ipotesi in cui il pedone non osservi le prescrizioni del Codice della Strada – un concorso di colpa del conducente del veicolo investitore che abbia subito alcuni danni conseguenti alla collisione, ma occorre a tal proposito che risulti emergente un concreto contributo causale del conducente de quo nella dinamica del sinistro, correlata alla violazione di norme che disciplinano la circolazione stradale. La menzionata delibazione si sostanzia in un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente compiuto e logicamente motivato. Occorre peraltro sottolineare come una tesi sussume la circostanza del comportamento imprevedibile ed improvviso del pedone volto cagionare l’inevitabile investimento nel paradigma della figura concettuale – mutuata dal diritto penale – del cd. caso fortuito[36], al quale il codice penale dedica una peculiare norma (art. 45 c.p.) a carattere scriminante. Tale norma prevede che non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito, endiadi che – ad avviso della prevalente dottrina e giurisprudenza – definisce un quid d’imponderabile, improvviso ed imprevedibile idoneo a determinare l’evento illecito. La natura giuridica di siffatto elemento è discussa. Secondo la teoria cd. soggettivistica – maggiormente focalizzata sul dato letterale della sopra citata norma – il caso fortuito inciderebbe sull’elemento soggettivo del reato, determinandone l’esclusione[37]. A giudizio della tesi cd. oggettivistica, invece, il caso fortuito dovrebbe essere inteso come esclusione del rapporto di causalità fra condotta ed evento, in ragione di fattori eccezionali ed imprevedibili preesistenti, concomitanti o sopravvenuti alla condotta stessa[38]. In applicazione dei menzionati principi emerge come – nelle non frequenti zone grigie di esonero della responsabilità del conducente – possano configurarsi ancora più rare ipotesi di responsabilità esclusiva del pedone nella causazione di un incidente stradale. Tale responsabilità è stata affermata in un caso[39] in cui il conducente di un motociclo – per evitare l’impatto con un pedone che stava improvvisamente attraversando la strada in un tratto non presidiato da strisce pedonali – era caduto sulla sede stradale con il proprio veicolo, riportando danni personali comprensivi d’invalidità temporanea riscontrata dalle certificazioni sanitarie. Ciò sul presupposto che detto pedone era sbucato sulla sede stradale improvvisamente, in un punto non presidiato dalle apposite strisce pedonali, passando attraverso due automobili in sosta sul lato della strada – senza accertarsi preventivamente dell’effettiva visibilità della sua presenza e delle prevedibilità del suo passaggio sull’altro versante stradale – adottando peraltro una condotta incerta nella fase dell’attraversamento medesimo (in particolare ha per un momento manifestato l’intento – poi disatteso – di desistere dall’azzardata manovra).

7. Investimento in aree private: c’è spazio per una ricostruzione in chiave contrattuale della responsabilità dell’automobilista?

Come in precedenza evidenziato, uno degli indicatori rilevanti in tema di allocazione della responsabilità civile da investimento pedonale è il rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada a proposito della circolazione sulle pubbliche vie. Occorre peraltro domandarsi se tale disciplina possa essere ulteriormente integrata (ed in caso di risposta affermativa individuare i criteri suppletivi cui attenersi) nella statisticamente meno frequente ma non irrilevante ipotesi in cui la circolazione foriera dell’investimento pedonale abbia luogo in aree private (ad es. cortili condominiali, garages, parcheggi sotterranei di centri commerciali o circoli sportivi). In tal caso sarebbe forse ravvisabile in capo al soggetto agente una responsabilità di natura contrattuale e non già meramente extracontrattuale. Ciò a fortiori allorché il pedone ed il conducente del veicolo investitore siano entrambi legati alla struttura privata ove si verifica l’incidente dal medesimo vincolo contrattuale di volta in volta concretamente individuabile (contratto atipico di parcheggio, contratto associativo del circolo sportivo o ricreativo, contitolarità nascente dal condominio negli edifici). Questo perché la condotta lesiva posta in essere dal danneggiante ben potrebbe sostanziarsi nell’inosservanza di quel generico dovere di correttezza nell’adempimento delle obbligazioni cui – ai sensi dell’art. 1175 c.c. – deve attenersi il titolare di una posizione contrattuale. Ciò beninteso allorché questi non fornisca la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. che l’evento si sia verificato per causa a lui non imputabile. A tale disciplina si sovrapporrebbero dunque perfettamente i postulati relativi al caso fortuito in tema d’investimento pedonale modellati da un’accorta giurisprudenza pretoria in relazione alla responsabilità extracontrattuale ed imperniati sul caso fortuito quale pressoché unica circostanza di esonero della responsabilità per il danneggiante. È peraltro d’uopo precisare che la responsabilità extracontrattuale si differenzia da quella contrattuale principalmente sotto il profilo dell’allocazione dell’onere della prova e del termine di prescrizione (5 anni dal verificarsi dell’evento lesivo per la responsabilità extracontrattuale, 10 dal verificarsi dell’inadempimento per quella contrattuale). Orbene mentre sotto il profilo dell’onere probatorio in tema d’investimento pedonale vi sarebbe comunque piena congruenza fra la regola generale di cui all’art. 1218 c.c. ed il disposto dell’art. 2054 c.c. che deroga alla disciplina dell’art. 2043 c.c. ponendo in capo al danneggiante – e non già al danneggiato – l’onere della prova, dal punto di vista del termine prescrizionale invece la qualificazione della responsabilità del conducente come contrattuale avrebbe notevole rilievo pratico. Ed infatti il danneggiato – nelle circoscritte ipotesi sopra citate – potrebbe avvalersi del termine decennale di prescrizione raddoppiando così il tempo a disposizione per la proposizione delle proprie istanze.

 8. Conclusioni.

Nella sentenza in commento la Cassazione ha pertanto ribadito che anche nel caso in cui il conducente di un veicolo impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio. La decisione è in armonia sia con i precedenti di legittimità sul punto menzionati nei precedenti paragrafi sia con la recente riforma del Codice della Strada (art. 34 della L. 120 del 29 luglio 2010) che ha sancito la sostituzione dell’art. 191, comma 1, prevedendo fra l’altro che il conducente – in prossimità di attraversamento pedonale impegnato da un pedone che in maniera non equivoca abbia manifestato l’intenzione di attraversare – non ha alcun margine di discrezionalità ma deve in ogni caso fermarsi e dare la precedenza[40]. Si tratta di una pronuncia non innovativa che ha tuttavia il pregio di offrire una trattazione organica dell’argomento in esame. Legislatore e giurisprudenza convergono dunque in maniera monolitica verso un notevole rigore: il conducente è tenuto in ogni caso a prevedere il comportamento del pedone atteso che davvero esiguo sembrerebbe lo spazio applicativo riservato all’imprevedibilità declinata quale causa di esonero della responsabilità. Il grado di responsabilizzazione dell’automobilista risulta dunque proporzionale alla vulnerabilità che si suole riconoscere alle differenti tipologie di danneggiati[41]. Al contrario, decisamente angusto sembrerebbe l’ambito di operatività assegnato al principio di autoresponsabilità della vittima in materia di circolazione stradale. Basti pensare che ben potrebbe il pedone attraversare la strada barcollando ed a testa bassa, purchè lo faccia sulle strisce, per ottenere comunque un adeguato risarcimento ex art. 2054 c.c. in ipotesi d’investimento. Parrebbe allora particolarmente in linea con l’orientamento prospettato l’esortazione di Baltasar Graciàn : «Chi poco sa, vada sempre per la strada maestra».

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ [1] Così App. Roma 15 marzo 2011 n. 673, inedita. [2] Sul punto Trib. Bari 10 febbraio 2011 n. 460 in http//www.giurisprudenzabarese.it. [3] Lo rileva App. Roma 15 giugno 2010 n.2550, in Guida al Dir., 2010, 38, 66. [4] Si vd. Trib. Como 19 gennaio 2010, inedita. [5] Così App. Napoli 18 dicembre 2008, in Resp. Civ. Prev., 2009, 4, 916. [6] In tal senso Trib. Venezia 18 settembre 2008 n. 2119, inedita. [7] Sul punto Trib. Bologna 25 maggio 2007, inedita. [8] Così Trib. Milano 8 agosto 2006, in Arch. Giur. Circ., 2007, 3, 291, con nota di SANTARSIERE. [9] Lo rileva Trib. Roma 17 gennaio 2006 n. 924, in Il merito, 2006, 12, 35. [10] Così Trib. Trento 4 aprile 2011 n. 277, in Guida al Dir., 2011, 28, 65. [11] Si vd. Cass. 3 maggio 2011 n. 9683, in Dir e Giust. del 7 maggio 2011, con nota di DI MARCO. Cfr. altresì Cass. 29 settembre 2006 n. 21249, in Mass. Giur. It., 2006. [12] In tal senso Cass. 27 giugno 2000 n. 8744, in Mass. Giust..Civ., 2000, 1417. [13] Cfr., ex multis, Cass. 19 novembre 1993 n.1494, Mass. Giur. It., 1993. Cass. 12 gennaio 2011 n. 524, in Mass. Giur. It., 2011. [14] Così Cass. 30 settembre 2009 n. 20949, in Mass. Giur. It., 2009. [15] Per tutti Cass. 18 dicembre 1996 n. 11323, in Mass. Giur. It., 1996. [16] In argomento DI MATTIA, Pedoni distratti e conducenti responsabili, in Danno e Resp., 2010, 6, 596 ss. [17] Cfr. CIGOLINI, La responsabilità civile da circolazione stradale secondo la nuova legislazione, Milano, 1963, 790. [18] Così BALSANO, Colpa stradale, Milano, 1959, 23; Si vd. inoltre PERETTI-GRIVA, Le responsabilità civili nella circolazione, Torino, 1959, 184. [19] In argomento NATALI, Pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali: sanzionato anche se investito, in Giud. di Pace, 2006, 3, 252. Cfr. altresì CAPARELLO, Il diritto al risarcimento del pedone investito: dinamiche attuali del concetto di responsabilità civile, in Arch. Giur. Circ. Sin., 2006, 5, 489 ss. [20] Sul punto FORCHIELLI, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, Padova, 1960, 24. [21] Cfr., per riferimenti ed approfondimenti, FRANZONI, La risarcibilità deve essere estesa ai danni mediati ed indiretti, in Corr. Giur., 2003, 1017 ss. [22] Cfr. MAZZAMUTO, Spunti in tema di danno ingiusto e di danno meramente patrimoniale, in Eur. Dir. Priv., 2008, 2, 349 ss. [23] Sul punto DI MAJO, Profili della responsabilità civile, Giappichelli, Torino, 2010, 38. [24] Cfr. Cass. Sez. Un. 11 novembre 2008 n. 26972, in Giust. civ., 2009, 4-5, I, 913, per cui «Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato. Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (art. 138 e 139 d.lg. n. 209 del 2005) richiede l'accertamento medico-legale, che non costituisce, però, strumento esclusivo e necessario; infatti, come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice può non disporre l'accertamento medico-legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli altri pregiudizi non patrimoniali può farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale». Cass. 12 dicembre 2003 n. 19057, in Danno e resp., 2004, 762, secondo cui «Riportata la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), e ritenuto che il danno non patrimoniale debba essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c., e non dall'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente alla tutela dei danni patrimoniali» [25] In argomento, ex multis, VIRGADAMO, Danno non patrimoniale e nuova ingiustizia conformata: le quattro stagioni dell’art. 2059 c.c. in attesa della Corte Costituzionale?, in Dir. Fam. Pers., 2010, 2, 598 ss.; COSTANZA, Le Sezioni Unite ed il danno esistenziale: meno tutela della persona o un nuovo danno patrimoniale, in Iustitia, 2009, 2, 1, 95 ss.; PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno non patrimoniale secondo le Sezioni Unite. Un de profundis per il danno esistenziale, in Danno Resp., 2009, 1, 32 ss.; FACCI, Il danno non patrimoniale in attesa delle Sezioni Unite, in Resp. Civ. Prev., 2008, 7-8, 1559 ss. [26] In tal senso BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate. La Corte di Cassazione e il danno alla persona, in Danno e resp., 2003, 826 ss. [27] Così COMANDÈ, La rincorsa della giurisprudenza e la (in)costituzionalità dell’art. 2059 c.c., in Danno e resp., 2003, 776. [28] In argomento PRIEST, The current insurance crisis and modern tort law, Yale Law Journal, 96, 1987, 1521 ss. [29] Si vd. Cass. 15 luglio 2005 n. 15022, in Mass. Giur. It., 2005. [30] Così MODUGNO, I nuovi diritti nella Giurisprudenza Costituzionale, 1995, 107. [31] In tal senso COMANDÈ, Diritto Privato Europeo e Diritti Fondamentali, Torino, 2004, 37. [32] Corte Cost. 14 luglio 1986 n. 184, in Giust. Civ., 1986, I, 2324. In argomento, per tutti, PONZANELLI, La Corte Costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, in Foro It., 1986, I, 2053 ss. [33] Si vd. Cass. Sez. Un. 21 febbraio 2002 n. 2515, in Mass. Giur. It., 2005. In argomento MIRABELLI-DI LAURO, Il sistema della responsabilità civile dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2003, in Danno e resp., 2003, 964 ss. [34] Sul punto BUSNELLI, Chiaroscuri d’estate, cit., 826 ss. [35] Cfr., ex pluribus, Cass. 27 ottobre 2005 n. 10910, in Mass. Giur. It., 1995; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620, in Gius, 2003, 2647; Cass. 23 agosto 1997 n. 7922, in Mass. Giur. It., 1997; Cass. 29 luglio 1993 n. 8451, in Mass. Giur. It., 1993. [36] Si vd. CERQUA, L’incidenza del comportamento scorretto del pedone nell’infortunistica stradale, in Giud. Pace, 2007, 1, 85 ss. [37] Cfr. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte generale, XV ed., Milano, 2000, 383 ss. [38] Si vd. MANTOVANI, Diritto penale. Parte generale, V ed., Padova, 2007, 149 ss. [39] In argomento CARRATO, Quando è configurabile la responsabilità esclusiva del pedone in materia di sinistri stradali?, in Giud. Pace, 2006, 4, 322 ss. [40] Lo rileva DI MARCO, Rosso o verde il pedone ha sempre ragione, in Dir. e Giust., 2011, 203. [41] In tal senso DI GIOVINE, Il contributo della vittima nel delitto colposo, Torino, 2003, 30.