- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Classe di merito RCAuto
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Provvedimento 10 febbraio 2026
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2026
Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione
di sinistralita' pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al
regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea
del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive
della classe di merito di conversione universale. (Regolamento n.
58). (26A00937)
(GU n.50 del 2-3-2026)
Capo I
Disposizioni di carattere generale
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS nonche' la
necessita' di assicurare la piena integrazione dell'attivita' di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu' stretto
collegamento con la vigilanza bancaria;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle assicurazioni
private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere
m) e n);
Vista la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 settembre 2009 concernente l'assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita';
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione
del 3 luglio 2024 recante modalita' di applicazione della direttiva
2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il modello dell'attestazione di sinistralita' pregressa;
Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la
disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e
generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre
2005, n. 262;
Considerata la necessita' di fornire informazioni aggiuntive
pertinenti in virtu' delle norme o delle prassi applicabili in uno
Stato membro rilevanti per l'applicazione di sconti o penalizzazioni
relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da prassi
nazionali o da specifici accordi contrattuali che incidono sulle
modalita' di calcolo del premio;
Considerata l'esigenza di mantenere i criteri di individuazione e
le regole evolutive della classe di merito di conversione universale
(classe di CU) e di continuita' della storia assicurativa gia'
previsti dal regolamento IVASS n. 9/2015 e dal provvedimento IVASS n.
72/2018;
Adotta il seguente regolamento:
Indice
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative, finalita' e ambito di applicazione)
Art. 2 (Definizioni)
Capo II - Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita'
pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione
universale
Art. 3 (Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita'
pregressa di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di
esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024)
Art. 4 (Assegnazione della classe di CU)
Art. 5 (Disciplina della classe di CU - Regole generali)
Art. 6 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione)
Art. 7 (Tabella di conversione della classe di merito interna)
Art. 8 (Validita' dell'attestazione)
Art. 9 (Rilevazione della sinistralita')
Art. 10 (Disciplina della classe di CU - Regole specifiche)
Capo III - Disposizioni finali
Art. 11 (Pubblicazione)
Art. 12 (Entrata in vigore)
Art. 1
Fonti normative, finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo 191,
comma 1, lett. m) e n) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento individua le informazioni aggiuntive
dell'attestazione di sinistralita' pregressa di cui alla Sezione F
dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della
Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di assegnazione
e le regole evolutive della classe di merito di conversione
universale (classe di CU) e di continuita' della storia assicurativa.
3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti nonche' alle imprese di assicurazione aventi
sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo
abilitate in Italia all'esercizio del ramo 10 in regime di
stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Art. 2
Definizioni
Nel presente regolamento si intendono per:
a) «attestazione di sinistralita' pregressa» o «attestazione
sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il documento nel
quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;
b) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto
alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora
diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente
con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione
finanziaria);
c) «banca dati degli attestati di rischio» o, in breve, «banca
dati»: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di
alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo
stato del rischio;
d) «CAP»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private;
e) «classe di merito aziendale»: categoria alla quale il
contratto e' assegnato, sulla base di una scala di valutazione
elaborata dalla singola impresa e correlata alla sinistralita'
pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosita'
della garanzia prestata;
f) «classe di merito CU»: categoria alla quale il contratto e'
assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS
che tutte le imprese devono indicare nell'attestato di rischio
accanto alla classe di merito aziendale a fini di confrontabilita'
delle offerte assicurative r.c.auto;
g) «Codice identificativo univoco del rischio» o «IUR»: codice
determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente
diritto, e ciascun veicolo di proprieta' o detenuto a titolo di
usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
h) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula per
conto proprio o di terzi il contratto di assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore».
i) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il
locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di
un canone periodico;
j) «forma tariffaria»: condizione di polizza che prevede il
pagamento a tariffa fissa, o la variazione in aumento od in
diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato all'atto
della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi o meno
di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a
clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie
di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private;
k) «franchigia»: clausola contrattuale in base alla quale, a
fronte di un premio piu' contenuto, il contraente si obbliga a farsi
carico di una parte del costo del sinistro;
l) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante
ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei
sinistri pagati nel periodo;
m) «regole evolutive»: modalita' definite rispettivamente dalla
singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della
classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della classe di
merito CU di cui alla lettera f);
n) «tabella di sinistralita' pregressa»: una tabella riportante
l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale,
nei dieci anni anteriori alla scadenza del contratto, con distinta
indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale e
del numero dei sinistri con responsabilita' paritaria, per questi
ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilita';
Capo II
Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale
Art. 3
Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa
di cui alla Sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione
(UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024.
1. L'attestazione di sinistralita' pregressa rilasciata dalle
imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto, ai sensi
del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3
luglio 2024, riporta alla Sezione F di cui all'Allegato 1 del
presente regolamento, le seguenti informazioni:
a. Codice identificativo univoco del rischio;
b. tipo veicolo;
c. proprietario o altro avente diritto, se diverso dal
contraente:
c.1. persona fisica o persona giuridica;
c.2. nome;
c.3. cognome o denominazione sociale;
c.4. codice fiscale o partita IVA;
d. forma tariffaria;
e. eventuali importi delle franchigie, richiesti e non
corrisposti dall'assicurato;
f. classi di merito aziendali di provenienza e di assegnazione
del contratto per l'annualita' successiva;
g. classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla
forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
h. stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 134, comma 4-bis del CAP; tale indicazione dovra' essere
riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo;
i. tabella di sinistralita' pregressa.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono inseriti nelle
attestazioni di sinistralita' pregressa sulla base delle disposizioni
di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.
Art. 4
Assegnazione della classe di CU
1. In caso di prima immatricolazione del veicolo, di voltura al
PRA, di prima registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli, al
contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni
private.
2. Nel caso di veicoli gia' assicurati il contratto e' assegnato
alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio,
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134, comma 4-bis, del
codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5.
Art. 5
Disciplina della classe di CU - Regole generali
1. Per le annualita' successive a quella di acquisizione del
rischio, nell'attestazione di sinistralita' pregressa e' indicata sia
la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia
la classe di CU.
2. I criteri di attribuzione della classe di CU per l'annualita'
successiva, determinata sulla base della sinistralita' pregressa
registrata nel periodo di osservazione, per tutte le forme
tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1.
3. Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con
conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi
pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano
l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.
4. La responsabilita' principale, nel caso di sinistri tra due o
piu' veicoli, e' riferita al veicolo cui sia stato attribuito un
grado di responsabilita' superiore a quello degli altri veicoli
coinvolti.
La quota di responsabilita' non principale, accertata a carico
dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo ne' all'annotazione
nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus.
In caso di sinistri, tra due o piu' veicoli, cui sia stato
attribuito un grado di responsabilita' paritaria, nessuno dei
contratti relativi ai veicoli coinvolti subira' l'applicazione del
malus. In tal caso, tuttavia, si dara' luogo all'annotazione
nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilita'
attribuita poiche', qualora a seguito di piu' sinistri pagati
nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistralita' venga
raggiunta la percentuale di responsabilita' "cumulata" pari almeno al
51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus.
Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di
penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle
quote non raggiunga la soglia del 51%.
Tabella 1
(Criteri di attribuzione della classe di CU)
=====================================================================
| Provenienza | Assegnazione |
+=============+=============+=========+=========+=========+=========+
| | | | | | 4 |
| | 0 | 1 | 2 | 3 |sinistri |
|Classe di CU | sinistri |sinistro |sinistri |sinistri | o piu' |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
| 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
Art. 6
Decorrenza e durata del periodo di osservazione
1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive sia della
classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso di
veicolo assicurato per la prima annualita', il periodo di
osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura
assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
dell'annualita' assicurativa. Per le annualita' successive, il
periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza
dell'annualita' assicurativa.
2. In caso di contratto con durata annuale piu' frazione, il
periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale. Per le annualita' successive, il periodo di
osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale.
Art. 7
Tabella di conversione della classe di merito interna
1. Ciascuna impresa prevede una specifica tabella di
corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio,
per convertire la classe di CU, indicata nell'attestazione di
sinistralita' pregressa, nella classe di merito interna determinata
dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri
autonomamente assunti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 133,
comma 1-bis, del CAP.
2. La tabella deve essere disponibile sul sito internet
dell'impresa con separata evidenza rispetto alla tabella allegata
alle condizioni di polizza e viene esibita ai richiedenti dagli
intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e propri
collaboratori) o in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa
(broker).
3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle
imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.
Art. 8
Validita' dell'attestazione
1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in
caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'ultimo attestato di
rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si
riferisce.
2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di cui al
comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione e' consentito previa
presentazione di una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445,
sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita
al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale
l'attestato si riferisce, che attesti il mancato utilizzo del
veicolo, ovvero nei casi in cui la polizza abbia avuto durata
inferiore all'anno.
3. In vigenza di una copertura assicurativa, ove l'assicurato
sottoscriva altra polizza con una diversa compagnia assicurativa,
questa assegna al contratto la classe di merito indicata nell'ultimo
attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo.
4. Nel caso di contratto in essere di durata annuale con
frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato
pagamento di una o piu' rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il
proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro contratto
in costanza della sospensione della garanzia non potra':
produrre dichiarazione di non aver utilizzato il veicolo dalla
data di scadenza del precedente contratto;
far valere l'osservazione del rischio con riferimento al
contratto in corso di validita'.
In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in vigenza
di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una
o piu' rate di premio deve essere assegnato alla classe di CU di
massima penalizzazione.
Art. 9
Rilevazione della sinistralita'
Nel caso di sottoscrizione, successivamente ad una polizza che
abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata
annuale o di anno piu' frazione, i sinistri con responsabilita'
relativi alla prima polizza, comunicati alla banca dati degli
Attestati di rischio di cui all'articolo 134, comma 2 del CAP,
saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa
che per prima assumera' il rischio con la polizza di durata annuale,
ai fini dell'attribuzione della classe di CU.
Art. 10
Disciplina della classe di CU - Regole specifiche
1. Il contratto e' assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga
esibita la carta/certificato di circolazione ovvero il documento
unico di proprieta' e circolazione, il foglio
complementare/certificato di proprieta', ovvero l'appendice di
cessione del contratto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del
codice delle assicurazioni private, le seguenti regole specifiche
disciplinano i casi di mantenimento della classe di CU e della
relativa «Tabella di sinistralita' pregressa» contenuta
nell'attestazione di sinistralita' pregressa, fra veicoli
appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di cui
all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992:
a) per i casi di veicoli gia' assicurati all'estero, il
contraente consegna:
per i veicoli precedentemente assicurati in altro Stato
appartenente all'Unione europea, l'attestazione di sinistralita'
pregressa di cui al regolamento (UE) 3 luglio 2024, n. 1855;
per i veicoli precedentemente assicurati in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, una dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera, a tutti gli
effetti, attestazione sullo stato del rischio.
Acquisita la documentazione, l'impresa procede a individuare la
classe di CU da applicare al contratto, sulla base della
sinistralita' pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella 1,
di cui all'articolo 5 del presente regolamento, considerando la 14ª
classe CU quale classe d'ingresso.
In caso di mancata consegna dell'attestazione di sinistralita'
pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto e' assegnato
alla classe di CU 14;
b) in caso di mutamento della titolarita' di un veicolo che
comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno o piu'
di essi, a quest'ultimo/i e' attribuita la classe di CU maturata su
tale veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro
veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterra' lo IUR e la
sinistralita' pregressa. Gli altri soggetti gia' cointestatari
possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato
ad uno o piu' di essi, su un altro veicolo di proprieta' o acquisito
successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un
nuovo contratto;
c) nel caso di trasferimento di proprieta' di un veicolo tra
persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto,
all'acquirente e' attribuita la classe di CU gia' maturata sul
veicolo trasferito. Il cedente la proprieta' puo' conservare la
classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua
proprieta' o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di
rinnovo o di stipula di un nuovo contratto. La disposizione si
applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il veicolo a terzi
per acquistarne uno in sostituzione. La sinistralita' maturata sul
veicolo resta in capo alla persona coniugata, unita civilmente o
convivente di fatto che acquisisce la proprieta';
d) qualora sia stata trasferita su altro veicolo di proprieta'
dello stesso soggetto la classe di CU attribuita ad un veicolo
consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero
sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU gia' maturata
su un veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, al
veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento e' attribuita
la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
e) nel caso in cui il proprietario di un veicolo dimostri, con
riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprieta', di
trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data
successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio, ma
entro il periodo di validita' della stessa:
vendita;
demolizione;
furto di cui sia esibita denuncia;
certificazione di cessazione della circolazione;
definitiva esportazione all'estero;
consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato e' attribuita la
medesima classe di CU del precedente veicolo. La medesima
disposizione e' applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da
assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in
noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In
tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato e'
riconosciuta al locatario purche' le sue generalita' siano state
registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del
comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, da almeno dodici mesi;
f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario,
o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi
- sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di CU maturata
e' riconosciuta allo stesso purche' le sue generalita' siano state
registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del
comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne
cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o
noleggiato, la classe di CU e' riconosciuta su altro veicolo dallo
stesso acquistato;
g) nel caso di veicolo intestato a persona con disabilita', la
classe di CU maturata sul veicolo e' riconosciuta, per i nuovi
veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il
veicolo stesso, purche' le generalita' degli stessi siano state
registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Allo
stesso modo la persona con disabilita' che acquisti un veicolo potra'
godere della classe di merito di CU maturata su un eventuale altro
veicolo di proprieta' del conducente abituale annotato sul documento
di circolazione;
h) qualora la proprieta' del veicolo assicurato venga trasferita
a seguito di successione mortis causa, la classe di CU maturata sul
veicolo e' attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento
della morte, che abbiano acquisito la proprieta' del veicolo stesso a
titolo ereditario.
Se l'erede, gia' convivente con il de cuius, o un suo familiare
convivente, e' proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo
acquisito a titolo ereditario puo' fruire della stessa classe di CU
del veicolo di preesistente proprieta'. In tal caso, a richiesta del
contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo
caduto in successione, e' tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova
classe di CU;
i) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato
con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha
diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato
di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto ed il
nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU
14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo
di validita' dell'attestato;
j) qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso
un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari
o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato
di rischio non sia presente nella Banca dati degli attestati di
rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto e'
assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una
dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal
commissario liquidatore su richiesta del contraente;
k) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo dalla
ditta individuale alla persona fisica e dalla societa' di persone al
socio con responsabilita' illimitata o dalla societa' a
responsabilita' limitata al socio unico e viceversa, gli acquirenti
hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La disposizione
si applica anche su un veicolo acquistato in proprio dalla persona
fisica/socio a responsabilita' illimitata in sostituzione di quello
ceduto dalla ditta individuale/societa' di persone a terzi. Nel caso
di trasferimento del veicolo da una societa' in accomandita semplice
a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sara' conservata
soltanto qualora l'acquirente rivesta la qualita' di socio
accomandatario con mantenimento anche della sinistralita' maturata
sul veicolo;
l) qualora una societa' di persone o capitali sia proprietaria
del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o
la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della
classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito
civilisticamente la proprieta', quest'ultima usufruira' della classe
di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale disposizione si applica
anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in essere da
associazioni e fondazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del
Codice civile;
m) nel caso di mutamento della classificazione del veicolo
assicurato, di cui all'art. 47 del decrfeto legislativo n. 285/1992,
lo stesso mantiene la classe di CU gia' maturata.
3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134,
comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralita'
pregressa del veicolo beneficiario e' mantenuta e riportata nella
relativa tabella dell'attestato di rischio.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 11
Pubblicazione
Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet
dell'IVASS.
Art. 12
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 febbraio 2026
Per il direttorio integrato:
Il Presidente
Signorini
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Documenti allegati
- classe_di_merito_rca.pdf 77 KB