• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Classe di merito RCAuto

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Provvedimento 10 febbraio 2026

Regolamento concernente le informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita' pregressa di cui alla sezione F dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione europea del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale. (Regolamento n. 58)

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2026 

Regolamento concernente le informazioni aggiuntive  dell'attestazione
di sinistralita' pregressa di cui alla  sezione  F  dell'allegato  al
regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855  della  Commissione  europea
del 3 luglio 2024, i criteri di individuazione e le regole  evolutive
della classe di merito di  conversione  universale.  (Regolamento  n.
58). (26A00937) 

(GU n.50 del 2-3-2026)

Capo I
Disposizioni di carattere generale

 
                    L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto l'articolo  13  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente  disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini e recante l'istituzione  dell'IVASS  nonche'  la
necessita' di assicurare  la  piena  integrazione  dell'attivita'  di
vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un piu'  stretto
collegamento con la vigilanza bancaria; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il codice delle  assicurazioni
private e in particolare gli articoli 133, 134 e 191 comma 1, lettere
m) e n); 
  Vista  la  direttiva  2009/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 settembre  2009  concernente  l'assicurazione  della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione
del 3 luglio 2024 recante modalita' di applicazione  della  direttiva
2009/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il modello dell'attestazione di sinistralita' pregressa; 
  Visto il regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre  2022  recante  la
disciplina dei procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e
generali dell'IVASS di cui all'articolo 23 della  legge  28  dicembre
2005, n. 262; 
  Considerata  la  necessita'  di  fornire  informazioni   aggiuntive
pertinenti in virtu' delle norme o delle prassi  applicabili  in  uno
Stato membro rilevanti per l'applicazione di sconti o  penalizzazioni
relativi ai premi derivanti dal diritto nazionale vigente, da  prassi
nazionali o da specifici  accordi  contrattuali  che  incidono  sulle
modalita' di calcolo del premio; 
  Considerata l'esigenza di mantenere i criteri di  individuazione  e
le regole evolutive della classe di merito di conversione  universale
(classe di CU)  e  di  continuita'  della  storia  assicurativa  gia'
previsti dal regolamento IVASS n. 9/2015 e dal provvedimento IVASS n.
72/2018; 
 
                   Adotta il seguente regolamento: 
 
                               Indice 
 
             Capo I - Disposizioni di carattere generale 
 
  Art. 1 (Fonti normative, finalita' e ambito di applicazione) 
  Art. 2 (Definizioni) 
 
Capo II - Informazioni aggiuntive dell'attestazione di  sinistralita'
pregressa e regole evolutive della classe di  merito  di  conversione
                             universale 
 
  Art. 3 (Informazioni aggiuntive dell'attestazione di  sinistralita'
pregressa di cui alla  Sezione  F  dell'allegato  al  regolamento  di
esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024) 
  Art. 4 (Assegnazione della classe di CU) 
  Art. 5 (Disciplina della classe di CU - Regole generali) 
  Art. 6 (Decorrenza e durata del periodo di osservazione) 
  Art. 7 (Tabella di conversione della classe di merito interna) 
  Art. 8 (Validita' dell'attestazione) 
  Art. 9 (Rilevazione della sinistralita') 
  Art. 10 (Disciplina della classe di CU - Regole specifiche) 
 
                   Capo III - Disposizioni finali 
 
  Art. 11 (Pubblicazione) 
  Art. 12 (Entrata in vigore) 
                               Art. 1 
 
         Fonti normative, finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'articolo  191,
comma 1, lett. m) e n) del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Il presente regolamento  individua  le  informazioni  aggiuntive
dell'attestazione di sinistralita' pregressa di cui  alla  Sezione  F
dell'allegato al  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2024/1855  della
Commissione del 3 luglio 2024 e stabilisce i criteri di  assegnazione
e  le  regole  evolutive  della  classe  di  merito  di   conversione
universale (classe di CU) e di continuita' della storia assicurativa. 
  3. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione
autorizzate in Italia all'esercizio  dell'assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti nonche' alle imprese di  assicurazione  aventi
sede legale in un altro Stato membro dello Spazio  economico  europeo
abilitate  in  Italia  all'esercizio  del  ramo  10  in   regime   di
stabilimento o di libera prestazione di servizi. 

                               Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) «attestazione  di  sinistralita'  pregressa»  o  «attestazione
sullo stato del rischio» o «attestato di rischio»: il  documento  nel
quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato; 
    b) «avente diritto»: la persona fisica o giuridica che ha diritto
alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero,  qualora
diverso, il proprietario del veicolo,  l'usufruttuario,  l'acquirente
con patto di riservato dominio, il locatario nel  caso  di  locazione
finanziaria); 
    c) «banca dati degli attestati di rischio» o,  in  breve,  «banca
dati»: la banca dati elettronica che le imprese  hanno  l'obbligo  di
alimentare con le informazioni e i dati  necessari  ad  attestare  lo
stato del rischio; 
    d) «CAP»: il decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -
Codice delle assicurazioni private; 
    e)  «classe  di  merito  aziendale»:  categoria  alla  quale   il
contratto e' assegnato,  sulla  base  di  una  scala  di  valutazione
elaborata  dalla  singola  impresa  e  correlata  alla  sinistralita'
pregressa, per individuare il  presumibile  livello  di  rischiosita'
della garanzia prestata; 
    f) «classe di merito CU»: categoria alla quale  il  contratto  e'
assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS
che tutte  le  imprese  devono  indicare  nell'attestato  di  rischio
accanto alla classe di merito aziendale a  fini  di  confrontabilita'
delle offerte assicurative r.c.auto; 
    g) «Codice identificativo univoco del rischio»  o  «IUR»:  codice
determinato dall'abbinamento tra  il  proprietario,  o  altro  avente
diritto, e ciascun veicolo di  proprieta'  o  detenuto  a  titolo  di
usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio; 
    h) «contraente»: la persona fisica o giuridica  che  stipula  per
conto proprio o di terzi il contratto di  assicurazione  obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore». 
    i) «contratto di leasing»:  contratto  di  locazione  in  cui  il
locatore concede in godimento il veicolo contro il  corrispettivo  di
un canone periodico; 
    j) «forma tariffaria»:  condizione  di  polizza  che  prevede  il
pagamento  a  tariffa  fissa,  o  la  variazione  in  aumento  od  in
diminuzione, ad ogni scadenza annuale, del premio applicato  all'atto
della stipulazione o del rinnovo in relazione al verificarsi  o  meno
di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base  a
clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al
risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie
di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209 - Codice delle assicurazioni private; 
    k) «franchigia»: clausola contrattuale  in  base  alla  quale,  a
fronte di un premio piu' contenuto, il contraente si obbliga a  farsi
carico di una parte del costo del sinistro; 
    l) «periodo di osservazione»: il periodo  contrattuale  rilevante
ai fini della variazione della  classe  di  merito  per  effetto  dei
sinistri pagati nel periodo; 
    m) «regole evolutive»: modalita' definite  rispettivamente  dalla
singola impresa e dall'IVASS relative alla variazione nel tempo della
classe di merito aziendale di cui alla lettera e) e della  classe  di
merito CU di cui alla lettera f); 
    n) «tabella di sinistralita' pregressa»: una  tabella  riportante
l'indicazione del numero dei sinistri pagati anche a titolo parziale,
nei dieci anni anteriori alla scadenza del  contratto,  con  distinta
indicazione del numero dei sinistri con responsabilita' principale  e
del numero dei sinistri con  responsabilita'  paritaria,  per  questi
ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilita'; 

Capo II
Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralità pregressa e regole evolutive della classe di merito di conversione universale

                               Art. 3 
 
Informazioni aggiuntive dell'attestazione di sinistralita'  pregressa
  di cui alla Sezione F dell'allegato al  regolamento  di  esecuzione
  (UE) 2024/1855 della Commissione del 3 luglio 2024. 
 
  1.  L'attestazione  di  sinistralita'  pregressa  rilasciata  dalle
imprese di assicurazione che esercitano il ramo r.c. auto,  ai  sensi
del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione del  3
luglio 2024, riporta  alla  Sezione  F  di  cui  all'Allegato  1  del
presente regolamento, le seguenti informazioni: 
    a. Codice identificativo univoco del rischio; 
    b. tipo veicolo; 
    c.  proprietario  o  altro  avente  diritto,   se   diverso   dal
contraente: 
      c.1. persona fisica o persona giuridica; 
      c.2. nome; 
      c.3. cognome o denominazione sociale; 
      c.4. codice fiscale o partita IVA; 
    d. forma tariffaria; 
    e.  eventuali  importi  delle   franchigie,   richiesti   e   non
corrisposti dall'assicurato; 
    f. classi di merito aziendali di provenienza  e  di  assegnazione
del contratto per l'annualita' successiva; 
    g. classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere  dalla
forma tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto; 
    h. stipula del contratto ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 134, comma 4-bis del CAP;  tale  indicazione  dovra'  essere
riportata e mantenuta anche negli attestati successivi al primo; 
    i. tabella di sinistralita' pregressa. 
  2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono  inseriti  nelle
attestazioni di sinistralita' pregressa sulla base delle disposizioni
di cui agli articoli 4 e seguenti del presente regolamento. 

                               Art. 4 
 
                   Assegnazione della classe di CU 
 
  1. In caso di prima immatricolazione del  veicolo,  di  voltura  al
PRA, di prima registrazione nell'Archivio nazionale dei  veicoli,  al
contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto  previsto
dall'articolo  134,  comma  4-bis,  del  codice  delle  assicurazioni
private. 
  2. Nel caso di veicoli gia' assicurati il  contratto  e'  assegnato
alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio,
fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  134,  comma  4-bis,  del
codice delle assicurazioni private e dal successivo art. 5. 

                               Art. 5 
 
           Disciplina della classe di CU - Regole generali 
 
  1. Per le  annualita'  successive  a  quella  di  acquisizione  del
rischio, nell'attestazione di sinistralita' pregressa e' indicata sia
la classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese,  sia
la classe di CU. 
  2. I criteri di attribuzione della classe di  CU  per  l'annualita'
successiva, determinata  sulla  base  della  sinistralita'  pregressa
registrata  nel  periodo  di  osservazione,  per   tutte   le   forme
tariffarie, sono riportati nella seguente Tabella 1. 
  3. Nel caso  di  pagamento  di  sinistro  a  titolo  parziale,  con
conseguente   applicazione   della   penalizzazione,   i   successivi
pagamenti,   riferiti   allo   stesso   sinistro,   non   determinano
l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali. 
  4. La responsabilita' principale, nel caso di sinistri  tra  due  o
piu' veicoli, e' riferita al veicolo  cui  sia  stato  attribuito  un
grado di responsabilita'  superiore  a  quello  degli  altri  veicoli
coinvolti. 
  La quota di responsabilita'  non  principale,  accertata  a  carico
dell'altro o degli altri veicoli, non da' luogo  ne'  all'annotazione
nell'attestato di rischio ne' all'applicazione del malus. 
  In caso di  sinistri,  tra  due  o  piu'  veicoli,  cui  sia  stato
attribuito  un  grado  di  responsabilita'  paritaria,  nessuno   dei
contratti relativi ai veicoli coinvolti  subira'  l'applicazione  del
malus.  In  tal  caso,  tuttavia,  si  dara'  luogo   all'annotazione
nell'attestato di rischio  della  percentuale  di  corresponsabilita'
attribuita  poiche',  qualora  a  seguito  di  piu'  sinistri  pagati
nell'ultimo quinquennio di  osservazione  della  sinistralita'  venga
raggiunta la percentuale di responsabilita' "cumulata" pari almeno al
51%, si potra' dar luogo all'applicazione del malus. 
  Il periodo  di  osservazione  si  conclude  senza  applicazione  di
penalita' se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il  cumulo  delle
quote non raggiunga la soglia del 51%. 
 
                              Tabella 1 
 
  (Criteri di attribuzione della classe di CU) 
    
=====================================================================
| Provenienza |                     Assegnazione                    |
+=============+=============+=========+=========+=========+=========+
|             |             |         |         |         |    4    |
|             |      0      |    1    |    2    |    3    |sinistri |
|Classe di CU |   sinistri  |sinistro |sinistri |sinistri | o piu'  |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      1      |      1      |    3    |    6    |    9    |   12    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      2      |      1      |    4    |    7    |   10    |   13    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      3      |      2      |    5    |    8    |   11    |   14    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      4      |      3      |    6    |    9    |   12    |   15    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      5      |      4      |    7    |   10    |   13    |   16    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      6      |      5      |    8    |   11    |   14    |   17    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      7      |      6      |    9    |   12    |   15    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      8      |      7      |   10    |   13    |   16    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|      9      |      8      |   11    |   14    |   17    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     10      |      9      |   12    |   15    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     11      |     10      |   13    |   16    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     12      |     11      |   14    |   17    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     13      |     12      |   15    |   18    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     14      |     13      |   16    |   18    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     15      |     14      |   17    |   18    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     16      |     15      |   18    |   18    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     17      |     16      |   18    |   18    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
|     18      |     17      |   18    |   18    |   18    |   18    |
+-------------+-------------+---------+---------+---------+---------+
    

                               Art. 6 
 
           Decorrenza e durata del periodo di osservazione 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  delle  regole  evolutive  sia  della
classe di merito aziendale sia della classe di merito CU, in caso  di
veicolo  assicurato  per  la  prima   annualita',   il   periodo   di
osservazione inizia  dal  giorno  della  decorrenza  della  copertura
assicurativa  e  termina  sessanta  giorni   prima   della   scadenza
dell'annualita'  assicurativa.  Per  le  annualita'  successive,   il
periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza
contrattuale  e  termina  sessanta  giorni   prima   della   scadenza
dell'annualita' assicurativa. 
  2. In caso di  contratto  con  durata  annuale  piu'  frazione,  il
periodo di osservazione inizia  dal  giorno  della  decorrenza  della
copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza
contrattuale.  Per  le   annualita'   successive,   il   periodo   di
osservazione  inizia   sessanta   giorni   prima   della   decorrenza
contrattuale  e  termina  sessanta  giorni   prima   della   scadenza
contrattuale. 

                               Art. 7 
 
        Tabella di conversione della classe di merito interna 
 
  1.   Ciascuna   impresa   prevede   una   specifica   tabella    di
corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio,
per  convertire  la  classe  di  CU,  indicata  nell'attestazione  di
sinistralita' pregressa, nella classe di merito  interna  determinata
dall'impresa anche attraverso  l'individuazione  di  altri  parametri
autonomamente assunti, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  133,
comma 1-bis, del CAP. 
  2.  La  tabella  deve  essere   disponibile   sul   sito   internet
dell'impresa con separata evidenza  rispetto  alla  tabella  allegata
alle condizioni di polizza  e  viene  esibita  ai  richiedenti  dagli
intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e  propri
collaboratori) o in forza di un accordo  sottoscritto  con  l'impresa
(broker). 
  3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle
imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU. 

                               Art. 8 
 
                     Validita' dell'attestazione 
 
  1. In caso di documentata cessazione del rischio  assicurato  o  in
caso  di  sospensione  o  di  mancato  rinnovo   del   contratto   di
assicurazione per mancato utilizzo del veicolo l'ultimo attestato  di
rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni a
decorrere dalla scadenza del contratto al  quale  tale  attestato  si
riferisce. 
  2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di  cui  al
comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione e'  consentito  previa
presentazione di una dichiarazione, resa ai  sensi  dell'articolo  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, n. 445,
sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo,  riferita
al  periodo  successivo  alla  scadenza  del   contratto   al   quale
l'attestato  si  riferisce,  che  attesti  il  mancato  utilizzo  del
veicolo, ovvero nei  casi  in  cui  la  polizza  abbia  avuto  durata
inferiore all'anno. 
  3. In vigenza  di  una  copertura  assicurativa,  ove  l'assicurato
sottoscriva altra polizza con  una  diversa  compagnia  assicurativa,
questa assegna al contratto la classe di merito indicata  nell'ultimo
attestato di rischio rilasciato per lo stesso veicolo. 
  4.  Nel  caso  di  contratto  in  essere  di  durata  annuale   con
frazionamento  del  premio  ma  con  garanzia  sospesa  per   mancato
pagamento di una o piu' rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il
proprietario-contraente che intenda sottoscrivere un altro  contratto
in costanza della sospensione della garanzia non potra': 
    produrre dichiarazione di non aver utilizzato  il  veicolo  dalla
data di scadenza del precedente contratto; 
    far  valere  l'osservazione  del  rischio  con   riferimento   al
contratto in corso di validita'. 
  In tale caso, un eventuale nuovo contratto sottoscritto in  vigenza
di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di  una
o piu' rate di premio deve essere assegnato  alla  classe  di  CU  di
massima penalizzazione. 

                               Art. 9 
 
                   Rilevazione della sinistralita' 
 
  Nel caso di sottoscrizione,  successivamente  ad  una  polizza  che
abbia avuto una durata inferiore all'anno, di altra polizza di durata
annuale o di anno  piu'  frazione,  i  sinistri  con  responsabilita'
relativi  alla  prima  polizza,  comunicati  alla  banca  dati  degli
Attestati di rischio di  cui  all'articolo  134,  comma  2  del  CAP,
saranno riportati nell'attestato di rischio  rilasciato  dall'impresa
che per prima assumera' il rischio con la polizza di durata  annuale,
ai fini dell'attribuzione della classe di CU. 

                               Art. 10 
 
          Disciplina della classe di CU - Regole specifiche 
 
  1. Il contratto e' assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga
esibita la carta/certificato  di  circolazione  ovvero  il  documento
unico     di     proprieta'     e     circolazione,     il     foglio
complementare/certificato  di  proprieta',  ovvero   l'appendice   di
cessione del contratto. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis,  del
codice delle assicurazioni private,  le  seguenti  regole  specifiche
disciplinano i casi di  mantenimento  della  classe  di  CU  e  della
relativa   «Tabella    di    sinistralita'    pregressa»    contenuta
nell'attestazione   di   sinistralita'   pregressa,    fra    veicoli
appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione di  cui
all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992: 
    a)  per  i  casi  di  veicoli  gia'  assicurati  all'estero,   il
contraente consegna: 
      per  i  veicoli  precedentemente  assicurati  in  altro   Stato
appartenente  all'Unione  europea,  l'attestazione  di  sinistralita'
pregressa di cui al regolamento (UE) 3 luglio 2024, n. 1855; 
      per i veicoli  precedentemente  assicurati  in  uno  Stato  non
appartenente  all'Unione  europea,  una  dichiarazione   sostitutiva,
rilasciata dall'assicuratore estero, che si considera,  a  tutti  gli
effetti, attestazione sullo stato del rischio. 
  Acquisita la documentazione, l'impresa  procede  a  individuare  la
classe  di  CU  da  applicare  al   contratto,   sulla   base   della
sinistralita' pregressa, secondo i criteri indicati nella Tabella  1,
di cui all'articolo 5 del presente regolamento, considerando  la  14ª
classe CU quale classe d'ingresso. 
  In caso di  mancata  consegna  dell'attestazione  di  sinistralita'
pregressa o della dichiarazione sostitutiva il contratto e' assegnato
alla classe di CU 14; 
    b) in caso di mutamento  della  titolarita'  di  un  veicolo  che
comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno o  piu'
di essi, a quest'ultimo/i e' attribuita la classe di CU  maturata  su
tale veicolo  anche  quando  lo  stesso  venga  sostituito  da  altro
veicolo. In questo caso il nuovo proprietario manterra' lo IUR  e  la
sinistralita'  pregressa.  Gli  altri  soggetti  gia'   cointestatari
possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato
ad uno o piu' di essi, su un altro veicolo di proprieta' o  acquisito
successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un
nuovo contratto; 
    c) nel caso di trasferimento di  proprieta'  di  un  veicolo  tra
persone  coniugate,  unite  civilmente   o   conviventi   di   fatto,
all'acquirente e' attribuita  la  classe  di  CU  gia'  maturata  sul
veicolo trasferito. Il  cedente  la  proprieta'  puo'  conservare  la
classe di CU maturata sul veicolo ceduto  su  altro  veicolo  di  sua
proprieta' o acquisito successivamente  ed  avvalersene  in  sede  di
rinnovo o di stipula  di  un  nuovo  contratto.  La  disposizione  si
applica anche nel caso in cui l'acquirente ceda il  veicolo  a  terzi
per acquistarne uno in sostituzione. La  sinistralita'  maturata  sul
veicolo resta in capo alla  persona  coniugata,  unita  civilmente  o
convivente di fatto che acquisisce la proprieta'; 
    d) qualora sia stata trasferita su altro  veicolo  di  proprieta'
dello stesso soggetto la  classe  di  CU  attribuita  ad  un  veicolo
consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto,  ovvero
sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU  gia'  maturata
su un veicolo  oggetto  di  furto  con  successivo  ritrovamento,  al
veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento e'  attribuita
la classe di CU precedente alla perdita di possesso; 
    e) nel caso in cui il proprietario di un  veicolo  dimostri,  con
riferimento ad altro e  precedente  veicolo  di  sua  proprieta',  di
trovarsi in  una  delle  seguenti  circostanze  intervenute  in  data
successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di  rischio,  ma
entro il periodo di validita' della stessa: 
      vendita; 
      demolizione; 
      furto di cui sia esibita denuncia; 
      certificazione di cessazione della circolazione; 
      definitiva esportazione all'estero; 
      consegna in conto vendita, 
    al  nuovo  veicolo  dallo  stesso  acquistato  e'  attribuita  la
medesima  classe  di  CU  del   precedente   veicolo.   La   medesima
disposizione e' applicata anche nel caso in cui il nuovo  veicolo  da
assicurare sia acquisito in leasing operativo  o  finanziario,  o  in
noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a  dodici  mesi.  In
tale ipotesi la  classe  di  CU  maturata  sul  veicolo  alienato  e'
riconosciuta al locatario purche'  le  sue  generalita'  siano  state
registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai  sensi  del
comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, da almeno dodici mesi; 
    f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario,
o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici  mesi
- sia acquistato da soggetto utilizzatore, la classe di  CU  maturata
e' riconosciuta allo stesso purche' le sue  generalita'  siano  state
registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai  sensi  del
comma 2 dell'art. 247-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, da almeno dodici mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne
cessi l'utilizzo,  non  acquisti  il  veicolo  locato  in  leasing  o
noleggiato, la classe di CU e' riconosciuta su  altro  veicolo  dallo
stesso acquistato; 
    g) nel caso di veicolo intestato a persona  con  disabilita',  la
classe di CU maturata  sul  veicolo  e'  riconosciuta,  per  i  nuovi
veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il
veicolo stesso, purche'  le  generalita'  degli  stessi  siano  state
registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi.  Allo
stesso modo la persona con disabilita' che acquisti un veicolo potra'
godere della classe di merito di CU maturata su  un  eventuale  altro
veicolo di proprieta' del conducente abituale annotato sul  documento
di circolazione; 
    h) qualora la proprieta' del veicolo assicurato venga  trasferita
a seguito di successione mortis causa, la classe di CU  maturata  sul
veicolo e' attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento
della morte, che abbiano acquisito la proprieta' del veicolo stesso a
titolo ereditario. 
  Se l'erede, gia' convivente con il de cuius,  o  un  suo  familiare
convivente, e' proprietario di altro veicolo assicurato,  il  veicolo
acquisito a titolo ereditario puo' fruire della stessa classe  di  CU
del veicolo di preesistente proprieta'. In tal caso, a richiesta  del
contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo
caduto in successione, e' tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova
classe di CU; 
    i) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato
con cessione  del  contratto  di  assicurazione,  il  cessionario  ha
diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato
di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto  ceduto  ed  il
nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla  classe  di  CU
14; il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il  periodo
di validita' dell'attestato; 
    j) qualora il precedente contratto  sia  stato  stipulato  presso
un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi  affari
o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato
di rischio non sia presente  nella  Banca  dati  degli  attestati  di
rischio, di cui all'art. 134, comma 2, del CAP, il nuovo contratto e'
assegnato  alla  classe  di  CU  di  pertinenza  sulla  base  di  una
dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o  dal
commissario liquidatore su richiesta del contraente; 
    k) nel caso di trasferimento  di  proprieta'  del  veicolo  dalla
ditta individuale alla persona fisica e dalla societa' di persone  al
socio   con   responsabilita'   illimitata   o   dalla   societa'   a
responsabilita' limitata al socio unico e viceversa,  gli  acquirenti
hanno diritto alla conservazione della classe di CU. La  disposizione
si applica anche su un veicolo acquistato in  proprio  dalla  persona
fisica/socio a responsabilita' illimitata in sostituzione  di  quello
ceduto dalla ditta individuale/societa' di persone a terzi. Nel  caso
di trasferimento del veicolo da una societa' in accomandita  semplice
a uno dei soci della stessa, la classe di merito CU sara'  conservata
soltanto  qualora  l'acquirente  rivesta   la   qualita'   di   socio
accomandatario con mantenimento anche  della  sinistralita'  maturata
sul veicolo; 
    l) qualora una societa' di persone o  capitali  sia  proprietaria
del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o
la cessione di ramo  d'azienda  determinano  il  trasferimento  della
classe di CU in capo alla persona giuridica che  ne  abbia  acquisito
civilisticamente la proprieta', quest'ultima usufruira' della  classe
di CU maturata sul veicolo acquisito. Tale  disposizione  si  applica
anche nel caso di operazioni di riorganizzazione poste in  essere  da
associazioni e fondazioni di cui agli  articoli  14  e  seguenti  del
Codice civile; 
    m) nel  caso  di  mutamento  della  classificazione  del  veicolo
assicurato, di cui all'art. 47 del decrfeto legislativo n.  285/1992,
lo stesso mantiene la classe di CU gia' maturata. 
  3. In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134,
comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni private, la sinistralita'
pregressa del veicolo beneficiario e'  mantenuta  e  riportata  nella
relativa tabella dell'attestato di rischio. 

Capo III
Disposizioni finali

                               Art. 11 
 
                            Pubblicazione 
 
  Il presente regolamento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  nel  sito  internet
dell'IVASS. 

                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 febbraio 2026 
 
                                         Per il direttorio integrato: 
                                               Il Presidente          
                                                 Signorini            

                                                           Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Documenti allegati