• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Classe di merito RCAuto

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Provvedimento 16 aprile 2018 n. 72

Criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito di conversione universale, di cui all'art. 3 del regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio, di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Provvedimento n. 72). 

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 16 aprile 2018

Criteri di individuazione e regole evolutive della classe  di  merito
di conversione universale, di cui all'art. 3 del regolamento n. 9 del
19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati  attestati  di
rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio, di cui  all'art.
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -  codice  delle
assicurazioni  private  -   dematerializzazione   dell'attestato   di
rischio. (Provvedimento n. 72). (18A02976)

(GU n.100 del 2-5-2018)

 
 
                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                         SULLE ASSICURAZIONI
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modificazioni ed integrazioni (Codice delle Assicurazioni Private);
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il  mercato
e  la  concorrenza»  recante  disposizioni  finalizzate  a  rimuovere
ostacoli  regolatori  all'apertura  dei  mercati,  a  promuovere   lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;
  Visto l'art. 3, comma 3, del regolamento IVASS n. 9, del 19  maggio
2015, concernente  «La  disciplina  della  Banca  dati  attestati  di
rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di  cui  all'art.
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -  Codice  delle
assicurazioni   private -   Dematerializzazione   dell'attestato   di
rischio»;
  Visto  il  regolamento  IVASS   n.   3,   del   5   novembre   2013
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto;
 
                             A d o t t a
                     il seguente provvedimento:
 
                               Art. 1
 
 
                              Finalita'
 
  1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri di assegnazione e
le regole evolutive della classe di merito di conversione  universale
(classe di  CU)  e  di  continuita'  della  storia  assicurativa,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 3, comma 3,  del  regolamento
IVASS n. 9, del 19 maggio 2015.

                               Art. 2
 
 
                   Assegnazione della classe di CU
 
  1. In caso di prima immatricolazione del  veicolo,  di  voltura  al
PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei  Veicoli,  al
contratto si applica la classe di CU 14.
  2. Nel caso di veicoli gia' assicurati il  contratto  e'  assegnato
alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio,
fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 3.

                               Art. 3
 
 
           Disciplina della classe di CU - Regole generali
 
  1. Per le  annualita'  successive  a  quella  di  acquisizione  del
rischio, nell'attestazione sullo stato del rischio e' indicata sia la
classe di merito interna, ove prevista dalle singole imprese, sia  la
classe di CU.
  2. I criteri di attribuzione della classe di  CU  per  l'annualita'
successiva, determinata sulla base della sinistrosita' registrata  ai
sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento IVASS n. 9, del 19  maggio
2015, per tutte le forme tariffarie, sono  riportati  nella  seguente
Tabella 1.
 
                              Tabella 1
             Criteri di attribuzione della classe di CU
    
=====================================================================
|Provenienza|                     Assegnazione                      |
+===========+==========+==========+==========+==========+===========+
| Classe di |    0     |    1     |    2     |    3     | 4 Sinistri|
|    CU     | Sinistri | Sinistro | Sinistri | Sinistri |   o piu'  |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     1     |    1     |    3     |    6     |    9     |     12    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     2     |    1     |    4     |    7     |   10     |     13    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     3     |    2     |    5     |    8     |   11     |     14    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     4     |    3     |    6     |    9     |   12     |     15    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     5     |    4     |    7     |   10     |   13     |     16    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     6     |    5     |    8     |   11     |   14     |     17    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     7     |    6     |    9     |   12     |   15     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     8     |    7     |   10     |   13     |   16     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     9     |    8     |   11     |   14     |   17     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    10     |    9     |   12     |   15     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    11     |   10     |   13     |   16     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    12     |   11     |   14     |   17     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    13     |   12     |   15     |   18     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    14     |   13     |   16     |   18     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    15     |   14     |   17     |   18     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    16     |   15     |   18     |   18     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    17     |   16     |   18     |   18     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|    18     |   17     |   18     |   18     |   18     |     18    |
+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
    

                               Art. 4
 
 
        Tabella di conversione della classe di merito interna
 
  1.   Ciascuna   impresa   prevede   una   specifica   tabella    di
corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio,
per convertire la classe  di  CU,  indicata  nell'attestazione  sullo
stato  del  rischio,  nella  classe  di  merito  interna  determinata
dall'impresa anche attraverso  l'individuazione  di  altri  parametri
autonomamente assunti, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  133,
comma 1-bis, del codice delle assicurazioni private.
  2. La tabella deve essere disponibile all'interno dei locali  degli
intermediari che operano su mandato delle compagnie (agenti e  propri
collaboratori) o in forza di un accordo  sottoscritto  con  l'impresa
(broker) e sul  sito  internet  dell'impresa  con  separata  evidenza
rispetto alla tabella allegata alle condizioni di polizza.
  3. I criteri evolutivi inerenti alle classi di merito interne delle
imprese non incidono sull'evoluzione delle classi di CU.

                               Art. 5
 
 
                 Validita' dell'attestato di rischio
 
   1. L'attestato di rischio conserva validita'  per  un  periodo  di
cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto  al  quale  tale
attestato si riferisce, in conformita' a quanto previsto dall'art.  8
del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
  2. Decorsi quindici giorni dalla scadenza del contratto di  cui  al
comma precedente, l'utilizzo dell'attestazione  e'  subordinato  alla
presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o  dal
proprietario  del  veicolo,  riferita  al  periodo  successivo   alla
scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti
la mancata circolazione ovvero la stipula di una  polizza  di  durata
temporanea.

                               Art. 6
 
 
   Polizze di durata temporanea - Rilevazione della sinistrosita'
 
  1. Ai fini  della  presente  disposizione  per  polizza  di  durata
temporanea  si  intende  il  contratto  di   assicurazione   r.c.auto
stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che,
pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore  a
quella convenuta qualunque ne sia la causa.
  2. Qualora, successivamente alla stipula della  polizza  di  durata
temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di  anno  piu'
frazione, i sinistri con responsabilita' che abbiano  interessato  le
polizze di cui al comma precedente, comunicati alla Banca dati  degli
attestati di rischio, ai  sensi  dell'art.  4-bis  del  Provvedimento
IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati  nell'attestato  di
rischio rilasciato dall'impresa che per prima  assumera'  il  rischio
con la polizza di durata annuale,  ai  fini  dell'attribuzione  della
classe di CU.

                               Art. 7
 
 
          Disciplina della classe di CU - Regole specifiche
 
  1. Il contratto e' assegnato alla classe di CU 18 qualora non venga
esibita   la   carta/certificato   di   circolazione,    il    foglio
complementare/certificato  di  proprieta',  ovvero   l'appendice   di
cessione del contratto.
  2.  Le  seguenti  regole  specifiche   disciplinano   i   casi   di
mantenimento  della  classe  di  CU  e  della  relativa  «Tabella  di
sinistrosita' pregressa» contenuta  nell'attestato  di  rischio,  fra
veicoli appartenenti alla stessa categoria secondo la classificazione
di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 285/1992:
    a)  per  i  casi  di  veicoli  gia'  assicurati  all'estero,   il
contraente consegna una dichiarazione,  rilasciata  dall'assicuratore
estero che consenta l'individuazione della classe di CU da  applicare
al contratto, sulla base della  sinistrosita'  pregressa,  secondo  i
criteri di cui alla Tabella  1,  considerando  la  14ª  quale  classe
d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a  tutti  gli  effetti,
attestazione sullo stato del rischio. In  caso  di  mancata  consegna
della dichiarazione il contratto e' assegnato alla classe di CU 14;
    b) in caso di mutamento  della  titolarita'  di  un  veicolo  che
comporti il passaggio da una pluralita' di proprietari ad uno o  piu'
di essi, a quest'ultimo/i e' attribuita la classe di CU  maturata  su
tale veicolo  anche  quando  lo  stesso  venga  sostituito  da  altro
veicolo. Gli altri soggetti gia' cointestatari possono conservare  la
classe di CU maturata sul veicolo ora intestato  ad  uno  o  piu'  di
essi, su un altro veicolo di proprieta' o acquisito  successivamente,
ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
    c) nel caso di trasferimento di  proprieta'  di  un  veicolo  tra
persone  coniugate,  unite  civilmente   o   conviventi   di   fatto,
all'acquirente e' attribuita  la  classe  di  CU  gia'  maturata  sul
veicolo trasferito. Il  cedente  la  proprieta'  puo'  conservare  la
classe di CU maturata sul veicolo ceduto  su  altro  veicolo  di  sua
proprieta' o acquisito successivamente  ed  avvalersene  in  sede  di
rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
    d) qualora sia stata trasferita su altro  veicolo  di  proprieta'
dello stesso soggetto la  classe  di  CU  attribuita  ad  un  veicolo
consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto,  ovvero
sia stata trasferita su altro veicolo la classe di CU  gia'  maturata
su un veicolo  oggetto  di  furto  con  successivo  ritrovamento,  al
veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento e'  attribuita
la classe di CU precedente alla perdita di possesso;
    e) nel caso in cui il proprietario di un  veicolo  dimostri,  con
riferimento ad altro e  precedente  veicolo  di  sua  proprieta',  di
trovarsi in  una  delle  seguenti  circostanze  intervenute  in  data
successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di  rischio,  ma
entro il periodo di validita' della stessa:
      vendita;
      demolizione;
      furto di cui sia esibita denuncia;
      certificazione di cessazione della circolazione;
      definitiva esportazione all'estero;
      consegna in conto vendita,
al nuovo veicolo dallo stesso acquistato e'  attribuita  la  medesima
classe di CU del precedente  veicolo.  La  medesima  disposizione  e'
applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo  da  assicurare  sia
acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio  a  lungo
termine, comunque non inferiore a dodici mesi.  In  tale  ipotesi  la
classe di  CU  maturata  sul  veicolo  alienato  e'  riconosciuta  al
locatario purche' le sue generalita' siano  state  registrate,  quale
intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma  2  dell'art.
247-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.  495/1992,  da
almeno dodici mesi;
    f) nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario,
o in noleggio a lungo termine  -  comunque  non  inferiore  a  dodici
mesi - sia acquistato da  soggetto  utilizzatore,  la  classe  di  CU
maturata e' riconosciuta allo stesso purche' le sue generalita' siano
state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi
del comma  2  dell'art.  247bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   495/1992,   da    almeno dodici    mesi.    Qualora
l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti  il  veicolo
locato in leasing o noleggiato, la classe di CU  e'  riconosciuta  su
altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica  ai
contratti  di  leasing  o  di  noleggio   stipulati   successivamente
all'entrata in vigore del presente Provvedimento;
    g)  nel  caso  di  veicolo  intestato  a  soggetto  portatore  di
handicap, la classe di CU maturata sul veicolo e' riconosciuta, per i
nuovi veicoli acquistati,  anche  a  coloro  che  hanno  abitualmente
condotto il veicolo stesso, purche' le generalita' degli stessi siano
state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247-bis del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 495/1992, da almeno dodici mesi;
    h) qualora la proprieta' del veicolo assicurato venga  trasferita
a seguito di successione mortis causa, la classe di CU  maturata  sul
veicolo e' attribuita a coloro, conviventi con il de cuius al momento
della morte, che abbiano acquisito la proprieta' del veicolo stesso a
titolo ereditario.
  Se l'erede, gia' convivente con il de cuius,  o  un  suo  familiare
convivente, e' proprietario di altro veicolo assicurato,  il  veicolo
acquisito a titolo ereditario puo' fruire della stessa classe  di  CU
del veicolo di preesistente proprieta'. In tal caso, a richiesta  del
contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo
caduto in successione, e' tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova
classe di CU;
    i) nel caso di trasferimento di proprieta' del veicolo assicurato
con cessione  del  contratto  di  assicurazione,  il  cessionario  ha
diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato
di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto  ceduto  ed  il
nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla  classe  di  CU
14, salvo quanto previsto dal c.d. «decreto Bersani»; il  cedente  ha
diritto a mantenere la classe di  CU  per  il  periodo  di  validita'
dell'attestato;
    j) qualora il precedente contratto  sia  stato  stipulato  presso
un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi  affari
o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato
di rischio non sia presente  nella  Banca  dati  degli  Attestati  di
Rischio, di cui all'art. 134 del Codice delle assicurazioni  private,
il nuovo contratto e' assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla
base  di  una  dichiarazione  sostitutiva  di  attestato   rilasciata
dall'impresa  o  dal  commissario  liquidatore   su   richiesta   del
contraente. In mancanza della predetta dichiarazione  sostitutiva  si
applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS  n.
9/2015;
    k) nel caso di trasferimento  di  proprieta'  del  veicolo  dalla
ditta individuale alla persona fisica e dalla societa' di persone  al
socio con responsabilita'  illimitata  e  viceversa,  gli  acquirenti
hanno diritto alla conservazione della classe di CU;
    l) qualora una societa' di persone o  capitali  sia  proprietaria
del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o
la cessione di ramo  d'azienda  determinano  il  trasferimento  della
classe di CU in capo alla persona giuridica che  ne  abbia  acquisito
civilisticamente la proprieta';
    m) nel  caso  di  mutamento  della  classificazione  del  veicolo
assicurato, di cui all'art. 47 del decreto legislativo  n.  285/1992,
lo stesso mantiene la classe di CU gia' maturata.
  3. La sinistrosita' pregressa non  viene  conservata  nei  casi  di
attribuzione della classe di CU in applicazione della legge 2  aprile
2007, n. 40 (c.d. «legge Bersani»).

                               Art. 8
 
 
         Procedure e presidi di controllo in fase assuntiva
 
  1. Per le fattispecie di cui all'art. 9 del regolamento IVASS n.  9
del 19 maggio  2015,  le  imprese  di  assicurazione  istituiscono  e
formalizzano procedure di controllo per la verifica della correttezza
dei  dati  relativi  all'attestato  di  rischio,  dell'identita'  del
contraente e, se  persona  diversa,  dell'intestatario  del  veicolo,
indicati nella documentazione assicurativa  esibita  dall'interessato
per la stipula del contratto, nonche' presidi  organizzativi  per  la
verifica delle dichiarazioni rilasciate dagli assicurati.

                               Art. 9
 
 
                      Disposizioni transitorie
 
  1. Per i contratti che alla data di entrata in vigore del  presente
provvedimento sono stati  gia'  stipulati  con  forma  tariffaria  «a
franchigia» o «tariffa fissa», si  applicano  le  regole  di  cui  ai
successivi commi 2 e 3.
  2. Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato  con
forma tariffaria «a franchigia», il medesimo e' assegnato alla classe
di  CU  risultante  dall'applicazione  dei  criteri  contenuti  nella
seguente Tabella 2.
 
                              Tabella 2
Criteri  evolutivi  in  caso   di   passaggio   da   «franchigia»   a
                            «bonus-malus»
 
 
                 ===================================
                 |    Anni senza   |               |
                 |    sinistri     |  Classe di CU |
                 +=================+===============+
                 |        5        |       9       |
                 +-----------------+---------------+
                 |        4        |       10      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        3        |       11      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        2        |       12      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        1        |       13      |
                 +-----------------+---------------+
                 |        0        |       14      |
                 +-----------------+---------------+
 
  3. Qualora il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato  con
forma tariffaria «a tariffa fissa», il  medesimo  e'  assegnato  alla
classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosita' pregressa.

                               Art. 10
 
 
                 Pubblicazione ed entrata in vigore  
 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel  Bollettino  dell'IVASS.  E'  inoltre
disponibile sul sito internet dell'Istituto.
  2. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  3.  Relativamente  ai  soli  contratti  con  forma  tariffaria   «a
franchigia»  e  «a  tariffa  fissa»,  le  imprese  si  adeguano  alle
disposizioni di cui all'art. 3, comma 2,  a  partire  dal  1°  giugno
2018, con riferimento ai contratti in scadenza  il  1°  agosto  2018.
Sono fatte salve le disposizioni gia' vigenti in materia  di  polizze
gratuite.
  4. Le imprese si adeguano alle  disposizioni  di  cui  all'art.  6,
comma 2,  a  partire  dal  1°  gennaio  2019.  Sono  fatte  salve  le
disposizioni gia' vigenti in materia di polizze gratuite.
 
    Roma, 16 aprile 2018
 
                                           p. Il direttorio integrato
                                                 Il Presidente        
                                                     Rossi            


 

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