- Normativa
- Ambiente ed energia
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.
Decreto ministeriale
24 giugno 2008
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 giugno 2008
Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il
1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;
Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in
particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di
sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007,
n. 271, recante riorganizzazione del Ministero dei trasporti ed in
particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, concernente regolamento recante disciplina per le navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci pericolose ed in particolare l'art. 3 che prevede che il
trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformita'
alla prescrizioni del codice IMDG;
Considerato che il paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG
stabilisce che la classificazione dei perossidi organici deve essere
fatta dall'autorita' competente del Paese di origine;
Considerata la necessita' di procedere alla classificazione di
alcuni perossidi organici ai fini del trasporto marittimo di merci
pericolose:
Decreta:
Articolo unico
I prodotti elencati e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al
presente decreto sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi,
in contenitori intermedi ed in cisterna, secondo le modalita' e con
le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2008
Il comandante generale: Pollastrini
Allegato Omissis
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