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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

Decreto ministeriale
24 giugno 2008

 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 24 giugno 2008

 

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

 

                       IL COMANDANTE GENERALE

                del Corpo delle capitanerie di porto

 

  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della

navigazione e della vita umana in mare;

  Vista  la  legge  23 maggio  1980,  n.  313,  recante adesione alla

convenzione  internazionale  del  1974 per la salvaguardia della vita

umana   in  mare,  con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il

1° novembre 1974, e sua esecuzione e successivi emendamenti;

  Vista  legge  28 gennaio  1994,  n. 84, e successive modificazioni,

recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in

particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di

sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle

capitanerie di porto;

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle

amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle

attribuzioni dei dirigenti;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007,

n.  271,  recante  riorganizzazione del Ministero dei trasporti ed in

particolare  l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale

del Corpo delle capitanerie di porto;

  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni

urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione

dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.

134,   concernente   regolamento   recante  disciplina  per  le  navi

mercantili  dei  requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di

merci  pericolose  ed  in  particolare  l'art.  3  che prevede che il

trasporto  di  merci pericolose deve essere effettuato in conformita'

alla prescrizioni del codice IMDG;

  Considerato  che  il  paragrafo 2.5.3.2.5 del succitato codice IMDG

stabilisce  che la classificazione dei perossidi organici deve essere

fatta dall'autorita' competente del Paese di origine;

  Considerata  la  necessita'  di  procedere  alla classificazione di

alcuni  perossidi  organici  ai fini del trasporto marittimo di merci

pericolose:

 

                              Decreta:

 

 

                           Articolo unico

 

  I  prodotti  elencati  e classificati negli allegati 1, 2, 3 e 4 al

presente  decreto  sono ammessi al trasporto marittimo in imballaggi,

in  contenitori  intermedi ed in cisterna, secondo le modalita' e con

le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 24 giugno 2008

                                  Il comandante generale: Pollastrini

 

       

     

  Allegato Omissis

 

 

   

 

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