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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Collocamento impianti pubblicitari su strade

Tar Milano III sez.
29 dicembre 2008, n. 6182

Strade a scorrimento veloce – collocamento impianti pubblicitari – art. 23 comma 1 cod. strad. – pericolo per la circolazione – presunzione – inammissibilità

 

Il semplice inquadramento della strada in quelle a scorrimento veloce, così come determinate dalla Direttiva 12/04/1995, non implica ex se il divieto di collocamento di impianti pubblicitari.
Occorre, infatti, esternare in sede motivazionale l’idoneità dell’impianto a generare pericolo per la circolazione stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - 1. La società ricorrente ha presentato al comune di Milano, in data 28 novembre 1996, istanza volta ad ottenere l’autorizzazione per l’installazione su suolo pubblico di un impianto destinato all’affissione di manifesti. L’istanza è stata rigettata con provvedimento adottato il 14 marzo 1997.
L’interessata ha quindi proposto richiesta di riesame del rigetto ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 639/72. Anche questa ulteriore istanza è stata tuttavia rigettata dall’amministrazione intimata, e contro tale ultimo diniego è diretto il presente ricorso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano per opporsi al gravame.
La Sezione, con ordinanza n. 15387 del 30 ottobre 1997 ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, la parti hanno depositato memorie e documentazione.
Tenutasi la pubblica udienza in data 27 novembre 2008, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Con unico motivo di ricorso il provvedimento impugnato viene censurato sotto i profili di eccesso di potere, e di violazione di legge per contrarietà agli artt. 51 del D.P.R. n. 495/92 e 5, comma 5, del regolamento comunale sulla pubblicità.
La motivazione contenuta nell’atto gravato sarebbe infatti, secondo la ricorrente, carente ed illogica nella parte in cui afferma che l’area oggetto dell’istanza avrebbe pregio ambientale, ed errata quanto all’affermazione di motivi viabilistici ostativi, atteso che nessuna norma vieta il collocamento degli impianti pubblicitari sulle strade a scorrimento veloce.
2.1. Il ricorso è fondato.
Il diniego opposto dal comune di Milano all’istanza avanzata dalla ricorrente è dovuta a “motivi viabilistici (strada a scorrimento veloce) nonché per motivi ambientali”.
Come si vede si tratta di una motivazione alquanto sintetica che non dà adeguatamente conto delle ragioni per le quali l’amministrazione ha assunto la determinazione negativa. Ciò in particolare con riferimento all’asserito pregio ambientale dell’area interessata, giacché non vengono illustrate le motivazioni che la fanno ritenere tale, né vengono indicati gli eventuali provvedimenti che avrebbero impresso tale qualificazione al contesto considerato.
D’altro canto, dalla documentazione depositata emerge che l’area interessata dalla domanda presenta caratteri che sembrano affatto privi di pregio ambientale, trattandosi di spazio utilizzato come spartitraffico fra due carreggiate, sul quale insistono colture spontanee.
Non è dunque dato sapere perché il Comune abbia ritenuto di denegare l’autorizzazione sulla base di una asserita rilevanza ambientale dell’area in questione; conseguentemente la doglianza deve ritenersi fondata.
2.2. Anche l’altro pilastro motivazionale su cui si poggia il provvedimento impugnato si rivela del tutto vacillante.
Come ha correttamente evidenziato la ricorrente, non vi è alcuna norma che pone un divieto assoluto al collocamento di impianti pubblicitari sulle strade a scorrimento veloce (definite dalla Dir. Min. 12/04/1995). Sicché il Comune non poteva limitarsi a richiamare tale carattere per motivare il diniego, ma avrebbe dovuto evidenziare, qualora ne avesse riscontrato i presupposti, come la collocazione dell’impianto in argomento determinasse l’insorgenza di pericoli per la circolazione stradale (cfr. art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285); ovvero mettere in evidenza il mancato rispetto delle distanze stabilite dall’art. 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. Ma anche sotto tale profilo la motivazione è del tutto carente. 
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto.
4. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

 

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