• Giurisprudenza
  • Comportamenti alla guida, Sanzioni accessorie
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Colpo di sonno: revisione della patente di guida

Consiglio di Stato VI sez.
12 luglio 2007, n. 3952

Art. 128 cod. strad. – revisione della patente di guida – presupposti – colpo di sonno – dubbi requisiti fisici – logicità – colpo di sonno – dubbi idoneità tecnica – necessità di effettuare un nuovo esame di guida – illogicità – non proporzionalità – eccesso di potere – illegittimità

 

E’ illogico e non proporzionale  e dunque affetto da illegittimità per eccesso di potere, il provvedimento di revisione della patente di guida disposto ai sensi dell’articolo 128 del codice della strada, sub specie di revisione dell’idoneità tecnica del conducente ( che impone la ripetizione dell’esame teorico e pratico di guida) a causa della collisione del veicolo determinata da un “colpo di sonno” occorso al conducente.
E’, al contrario, proporzionale, ragionevole e logica l’attivazione della procedura de qua, con riferimento alla necessità di verificare la persistenza dei requisiti psico-fisici del conducente, posto che il “colpo di sonno” può rilevare quale indizio di una possibile patologia del titolare della patente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  - A seguito di incidente stradale l’Ufficio Provinciale di Caserta della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (in seguito denominata MCTC) disponeva con atto del 4.1.1995 la revisione della patente di guida del ricorrente, ciò in applicazione dell’ art. 89 del T.U. n. 393/1959 con riferimento all’art. 236 del D.Lgs. 285/1992 e considerato che la condotta dello stesso ha fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici e di idoneità tecnica prescritti per la guida di autoveicoli.
In particolare il provvedimento di revisione veniva a collegarsi alla circostanza che il XXXXXXXX in data “03.12.1994 in località Marcianise alla guida di veicolo a causa di un colpo di sonno collideva contro un ostacolo fisso”.
Il ricorso gerarchico proposto dall’interessato avverso detto provvedimento era respinto dal competente Ministero con decreto del 2.2.1996.
Avverso tale ultimo decreto ed il sottostante provvedimento gravato in via amministrativa il sig. XXXXXXXX insorgeva avanti al T.A.R. per la Campania denunciando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.
Con la sentenza i cui  estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.
Avverso detta decisione il sig. XXXXXXXX ha proposto atto di appello e, a confutazione della conclusioni del primo giudice, ha dedotto:
- che la misura adottata, segnatamente per ciò che attiene l’imposizione della revisione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica alla guida, non si configura sostenuta da criteri di proporzionalità e logicità in relazione all’evento dannoso accertato dalla Polizia Stradale, inidoneo in sé a mettere in discussione l’ ultimo dei su indicati requisiti e tenuto conto che si tratta di fatto isolato in relazione a tutto il periodo in cui l’appellante ha esercitato il titolo di abilitazione alla guida;
- che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., i presupposti in fatto che hanno determinato l’adozione del provvedimento applicativo dell’art. 128 del codice della strada (modalità e dinamica dell’incidente) non identificano in sé elementi tali da introdurre dubbi sulla persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida;
- che l’estensione del procedimento di revisione anche alla verifica dell’ idoneità tecnica alla guida non è sostenuta da idonea motivazione;
- che la sentenza del T.A.R. non motiva sulle ragioni di mutamento di indirizzo rispetto alla misura accordata in sede di giudizio cautelare, che aveva sospeso il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui impone il rinnovato esame dell’ idoneità tecnica alla guida;
- che il Prefetto, in sede di decisione del ricorso gerarchico, ha indebitamente qualificato come “irregolare” il comportamento alla guida dell’ appellante.
In sede di note conclusive il XXXXXXXX ha insistito nelle proprie tesi difensive.
L’ Amministrazione intimata si è costituita in resistenza.
 All’udienza pubblica del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2). L’ appello è in parte fondato.
L’art. 128 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che il procedimento di revisione della patente di guida può aver luogo qualora “sorgano dubbi sulla persistenza (in capo ai titolari del titolo di abilitazione alla guida) dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”.
La su riferita disposizione prende disgiuntamente in considerazione i casi in cui il procedimento di riesame deve investire il possesso dei requisiti afferenti all’idoneità psico/fisica alla guida rispetto a quelli in cui la revisione deve avere ad oggetto l’ idoneità sul piano tecnico alla guida (capacità di conduzione del veicolo e conoscenza delle regole sulla circolazione stradale).
In base ad obiettivi e motivati elementi indizianti la revisione potrà investire il possesso di entrambi i requisiti. Possono, tuttavia, verificarsi ipotesi in cui il ragionevole dubbio viene ad incidere solo su uno di essi con esclusione dell’altro.
2.1). Ciò posto, come in precedenza accennato, l’ Ufficio della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione ha attivato nei confronti del sig. XXXXXXXX il procedimento di cui all’art. 128 del codice della strada perché in data “03.12.1994 in località Marcianise alla guida di veicolo a causa di un colpo di sonno collideva contro un ostacolo fisso”.
 Al riguardo il XXXXXXXX fondatamente si duole che nell’evento connesso alla conduzione del veicolo preso in considerazione dall’Amministrazione in nessun modo entrano in gioco, quale cause efficienti, un’ imperizia o difetto di capacità nella guida del veicolo e tantomeno la violazione di regole sulla circolazione stradale, che potrebbero introdurre il dubbio di un difetto di conoscenza delle stesse, né su tali circostanze si rinviene motivazione nell’ atto gravato.
 Il venir meno delle condizioni di veglia in costanza di guida del veicolo si atteggia all’evidenza, come correttamente argomentato dall’appellante, quale indizio di una possibile patologia afferente alle condizioni di idoneità fisica e psichica del titolare della patente. In presenza di un siffatto evento si configura, quindi, giustificata l’ attivazione del procedimento di revisione dell’idoneità psico/fisica alla guida, a salvaguardia del superiore interesse della sicurezza della circolazione stradale. Non si configura, invece, coerente con i presupposti del provvedere (collisione con ostacolo fisso per perdita dello stato di veglia), né risultano esternate nell’atto impugnato le ragioni giustificative in base alle quali la revisione è stata estesa anche alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità tecnica disponendo un nuovo esame di teoria e di guida.
 Il provvedimento di revisione va, quindi, dichiarato illegittimo in parte “de qua”, stante la fondatezza dei dedotti vizi di eccesso di potere per difetto dei presupposti, di motivazione e violazione dei canoni di proporzionalità nell’ esercizio del potere assegnato dall’ art. 128 del codice della strada all’ Ufficio M.C.T.C.
 2.2). Vanno, invece, respinti i motivi di appello tesi a denunciare l’illegittimità “in toto” del provvedimento della Direzione della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del 04.01.1995.
 Ed invero, premesso che il provvedimento rivolto al riesame dell’idoneità al possesso della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del codice della strada assume funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione, in presenza del dato obiettivo della perdita delle condizioni di veglia in costanza di guida non si configura né illogica, nè sproporzionata, né inadeguata al fine primario cui è indirizzato il richiamato art. 128 disporre il riesame delle condizioni di idoneità psico/fisica alla conduzione di veicoli.
 La circostanza che la revisione sia stata disposta in presenza di un solo episodio occorso per tutto il periodo (oltre ventanni) di titolarità della patente di guida non assurge a condizione preclusiva del procedimento di revisione ove, come nel caso di specie, emergano elementi che nella loro obiettività introducano, in base a valutazione discrezionale tecnica dell’Amministrazione che non si configura né illogica né sproporzionata, ragionevoli dubbi sulla persistenza delle attitudini fisiologiche e psicologiche alla guida.
 L’appello va, quindi, accolto nei limiti di cui al punto 2.1) della motivazione; per l’effetto, in riforma della sentenza appellata va parzialmente accolto il ricorso di primo grado e va annullato in parte “de qua” l’atto con esso impugnato.
 Alla reciprocità dei capi di soccombenza segue la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie in parte l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente il ricorso di primo grado ed annulla nei limiti di cui al punto 2.1) della motivazione l’atto con esso impugnato.

 

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