• Normativa
  • Assicurazioni e responsabilità civile
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Compensazioni tra imprese di assicurazione

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Provvedimento 14 novembre 2018 n. 79

Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27. (Provvedimento n. 79)

 

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2018

Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la
definizione  delle  compensazioni  tra   imprese   di   assicurazione
nell'ambito del risarcimento diretto, di  cui  all'articolo  150  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   in   attuazione
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito con  legge  24  marzo
2012, n. 27. (Provvedimento n. 79). (18A07544)

(GU n.276 del 27-11-2018)

Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 
 
           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle  assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP;
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con  legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato  lo  statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
  Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS  ed  il  relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con  delibere  n.
112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del  4  agosto  2015,  n.  77  del  23
settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n.  6  del  19  gennaio
2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5,  comma  1,  lettera  a),  dello
statuto dell'IVASS;
  Visti gli articoli  141,  148  e  150  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,  recante  il  Codice  delle  assicurazioni
private;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254,  recante  la  disciplina  del  risarcimento  diretto  dei  danni
derivanti dalla circolazione stradale,  a  norma  dell'art.  150  del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  18  febbraio  2009,  n.  28,   in
particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del  sistema
di risarcimento diretto»;
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  dell'11
dicembre  2009,  concernente  la  differenziazione  dei  costi   medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
  Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di  esercizio
e della relazione semestrale delle  imprese  di  assicurazione  e  di
riassicurazione  di  cui  al  titolo  VIII  (bilancio   e   scritture
contabili) capo I  (disposizioni  generali  sul  bilancio),  capo  II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione  contabile)  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private;
  Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008,  concernente
la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.  209 -  Codice  delle  assicurazioni
private;
  Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito con  legge  24  marzo
2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere  di  individuare  un
criterio per il calcolo  dei  valori  dei  costi  e  delle  eventuali
franchigie per la definizione  delle  compensazioni  tra  le  imprese
nell'ambito del risarcimento diretto;
  Visto l'art.  30  della  legge  4  agosto  2017,  n.  124,  che  ha
modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012,  n.
27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il
calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un
effettivo  recupero  di  efficienza   produttiva   delle   compagnie,
attraverso  la  progressiva  riduzione  dei  costi  dei  rimborsi   e
l'individuazione delle frodi;
  Visto  il  regolamento  IVASS  n.   3,   del   5   novembre   2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge  28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per  l'adozione  di
atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art.
9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli  atti  di
regolazione sono sottoposti a revisione periodica,  almeno  ogni  tre
anni, ai fini dell'adeguamento  all'evoluzione  delle  condizioni  di
mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto
alla prestazione assicurativa;
  Considerata  la  necessita'  di  implementare,  sulla  base   della
esperienza registrata e dei risultati osservati  nei  primi  anni  di
applicazione  del  modello,  il  criterio  individuato  al  fine   di
incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative  e  in
particolare di controllare i costi dei rimborsi e di  individuare  le
frodi;
 
                               Adotta
                     il seguente provvedimento:
 
                               Art. 1
 
 
                           Fonti normative
 
  1. Il presente provvedimento e' adottato  ai  sensi  dell'art.  150
(Disciplina  del  sistema  di  risarcimento  diretto),  del   decreto
legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private, e dell'art. 29 del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.

                               Art. 2
 
 
                             Definizioni
 
  1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni  e  le
classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea,
dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP
n. 27 del 14 ottobre 2008.
  2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono per:
    a) «AIA»: Archivio integrato antifrode  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108;
    b) «autoveicoli»: autovetture, autobus,  autocarri,  motocarri  e
macchine operatrici;
    c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori  per  il  risarcimento
diretto e per la  regolazione  dei  rimborsi  e  delle  compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141,  149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
    d) «CARD-CID»:  la  parte  seconda  della  convenzione  CARD  per
l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai  veicoli  e
alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei  proprietari
dei veicoli;
    e)  «CARD-CTT»:  la  parte  terza  della  convenzione  CARD   per
l'esercizio del diritto di rivalsa per  i  danni  relativi  ai  terzi
trasportati e alle cose di proprieta' dei terzi trasportati;
    f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
    g) Comitato tecnico: comitato previsto dall'art. 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006;
    h) «forfait»: il costo medio del  danno  stabilito  dal  Comitato
tecnico;
    i) «impresa»: l'impresa di assicurazione  autorizzata  in  Italia
all'esercizio dell'attivita' nel ramo  r.c.  auto  e  le  imprese  di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri o  aderenti  allo
Spazio economico europeo che operano nel territorio della  Repubblica
e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;
    j)  «impresa  gestionaria»:  l'impresa   di   assicurazione   del
danneggiato che gestisce il sinistro e  corrisponde  il  risarcimento
nell'ambito del sistema di risarcimento diretto;
    k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni;
    l)  «macroarea»:  raggruppamento  di  province  individuato   dal
Comitato tecnico all'interno della  Relazione  annuale  ai  fini  del
calcolo del forfait;
    m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di veicoli;
    n) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il  medesimo
danneggiato  o  trattati  nell'ambito  della  medesima  tipologia  di
gestione;
    o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento  prevista
dagli articoli 141, 149 e 150 del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209;
    p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di  cui  all'art.  7
del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016,  che  compendia  il
relativo livello di anomalia del sinistro;
    q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la  procedura  di
risarcimento diretto, trattati dall'impresa gestionaria;
    r) «sinistri CARD-CID»:  i  sinistri  e/o  le  partite  di  danno
relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose  e/o  lesioni  di
lieve entita' del conducente, ai sensi dell'art. 139 del Codice);
    s) «sinistri CARD-CTT»:  i  sinistri  e/o  le  partite  di  danno
relative   alla   convenzione   CARD-CTT   (lesioni   alle    persone
trasportate);
    t)  «stanza  di  compensazione»:  il  complesso  di   regolazioni
contabili dei rapporti economici tra  le  imprese  partecipanti  alla
convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
18 luglio 2006, n. 254.

                               Art. 3
 
 
                      Oggetto del provvedimento
 
  1.  Il  presente  provvedimento   disciplina,   nell'ambito   della
procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei  costi  e
delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono  definite  le
compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.

                               Art. 4
 
 
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Il  presente  provvedimento  si   applica   alle   imprese   di
assicurazione aderenti al sistema di risarcimento  diretto  ai  sensi
degli articoli 149  e  150  del  Codice,  con  i  limiti  di  cui  al
successivo art. 5, comma 3.

Titolo II
CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE

                               Art. 5
 
 
               Criteri di calcolo delle compensazioni
 
  1. Con riferimento alla convenzione  «CARD-CID»,  le  compensazioni
dei rapporti economici  per  i  danni  al  veicolo  assicurato,  alla
persona del conducente e alle  cose  trasportate  di  proprieta'  del
conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel  corso
dell'esercizio  sulla  base  di  un  costo  medio  unico  determinato
annualmente dal Comitato tecnico. Il costo medio unico  e'  calcolato
in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione  per
le   macroclassi   «autoveicoli»   e   «ciclomotori   e   motocicli».
Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose  trasportate
le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».
  2. Con riferimento alla convenzione  «CARD-CTT»,  le  compensazioni
dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato
e alle cose di sua proprieta'  sono  effettuate  attraverso  rimborsi
basati sul valore dell'importo risarcito che puo' essere  gravato  da
una franchigia,  assoluta  e/o  percentuale.  Le  compensazioni  sono
determinate  distintamente  per  le   macroclassi   «autoveicoli»   e
«ciclomotori e motocicli».
  3.   Le   imprese   che   nell'esercizio   hanno    contabilizzato,
distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e  «ciclomotori  e
motocicli», premi lordi superiori  alle  soglie  individuate  con  il
provvedimento di cui all'art. 6 integrano le compensazioni di cui  ai
commi 1 e 2  con  gli  incentivi  determinati  secondo  le  modalita'
descritte nell'allegato 1 (nota metodologica).
  4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi
sono calcolati, secondo le  rilevazioni  contabili  della  Stanza  di
compensazione, per le seguenti componenti:
    a) antifrode liquidativa;
    b) costo;
    c) dinamica del costo;
    d) velocita' di liquidazione.
  5.  La  Stanza  di  compensazione,  alla  chiusura  dell'esercizio,
determina i valori degli incentivi tenuto  conto  della  calibrazione
stabilita dall'IVASS ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento.
  6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i  flussi
informativi verso la stanza di compensazione  riferiti  all'esercizio
di  competenza  trasmessi   dalle   imprese   entro   il   31   marzo
dell'esercizio successivo.

                               Art. 6
 
 
                      Parametri di calibrazione
 
  1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 5, comma  3,  l'IVASS  fissa
per la generazione di riferimento:
    a) le soglie minime dei premi raccolti;
    b) il percentile minimo e il percentile massimo  che  individuano
gli importi da considerare per il calcolo del costo medio;
    c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti  di  cui
all'art. 5, comma 4.
  2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con
Provvedimento, i valori di cui al comma 1.

                               Art. 7
 
 
           Criteri per la determinazione dei sinistri CARD
                        con score medio-alto
 
  1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score  medio-alto  e'
effettuato dall'IVASS sul database  di  AIA  riferito  alla  chiusura
dell'esercizio, considerando i  sinistri  relativi  alle  ultime  tre
generazioni - inclusa quella di riferimento.
  2. Il conteggio di cui al comma 1  e'  effettuato  con  riferimento
alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che  presentano  almeno
un  veicolo  danneggiato,  relativo  alla  macroclasse   autoveicoli,
gestito nell'ambito del risarcimento diretto.

                               Art. 8
 
 
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo  di  sviluppo  sinistri
  per le imprese con sede legale in altri  Stati  membri  o  aderenti
  allo Spazio economico europeo
 
  1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che  aderiscono
alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla  compilazione
per i sinistri CARD:
    a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del
regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre  2008,  secondo  le  modalita'
previste dal regolamento stesso;
    b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di
cui al regolamento  ISVAP  n.  22  del  4  aprile  2008,  secondo  le
modalita' previste dal regolamento stesso.
  2. Le imprese assicurano il  raccordo  tra  le  totalizzazioni  dei
registri assicurativi di cui al comma 1, lettera  a)  e  gli  importi
indicati nel modulo di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  secondo  le
istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del regolamento  ISVAP
n. 27 del 14 ottobre  2008.  Le  imprese  conservano  evidenza  degli
elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
  3. Le imprese operanti  in  regime  di  stabilimento  conservano  i
registri assicurativi e il modulo di  sviluppo  sinistri  di  cui  al
comma 1 presso la propria sede in Italia.
  4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione  di  servizi
conservano i registri assicurativi e il modulo di  sviluppo  sinistri
di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per  la  gestione
dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice.

                               Art. 9
 
 
                   Informazioni sui sinistri CARD
 
  1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno
le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e
le istruzioni descritti nel «Manuale  Rilevazione  Card»  disponibile
nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it).
  2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione  coatta
amministrativa, che hanno cessato di  aderire  alla  procedura  CARD,
trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.
  3. Le imprese forniscono i dati di cui  al  comma  1  includendo  i
sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o
trasferimento totale o parziale di portafoglio, che  abbiano  effetto
entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.
  4. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma
1, le imprese redigono una relazione  che  descrive  il  processo  di
trasmissione  alla  stanza  di  compensazione  e  reca  l'analisi  di
riconciliazione tra la modulistica di  vigilanza  e  le  trasmissioni
alla stanza di compensazione. Nel documento  sono,  inoltre,  fornite
adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento  rispetto  alla
modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale  in  altri
Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al  modulo  di
cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
  5. Per le  imprese  di  assicurazione  autorizzate  in  Italia,  la
relazione di cui al comma 4 e' sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile della funzione  attuariale  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del Codice.
  6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo
Spazio  economico  europeo,  che   aderiscono   alla   procedura   di
risarcimento  diretto,  comunicano  all'IVASS   il   nominativo   del
responsabile dell'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma  4
mediante la rilevazione di cui al comma 1.
  7. Le imprese conservano  presso  la  propria  sede  in  Italia  la
relazione di cui al comma  4,  comprensiva  degli  elaborati  tecnici
utilizzati per la redazione della  stessa.  Le  imprese  operanti  in
regime di libera  prestazione  di  servizi  conservano  la  relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.

                               Art. 10
 
 
              Trasmissione degli incentivi alle imprese
 
  1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel  mese  di
ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 11
 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal  successivo  comma  2,
sono abrogati:
    a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014;
    b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.
  2. In sede di prima applicazione, con riferimento  alla  componente
«costo» di cui all'art. 5, comma  4,  lettera  b,  il  calcolo  degli
incentivi  relativi  ai  danni  alla  persona  prosegue   fino   alla
generazione 2019 secondo le  disposizioni  di  cui  al  provvedimento
IVASS n. 18 del 5 agosto  2014,  come  modificato  dal  provvedimento
IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.
  3.  E'  confermata  la   modifica   apportata   dall'art.   8   del
provvedimento IVASS n.  18/2014  alle  istruzioni  tecniche  relative
all'allegato  1  al  Modulo  17  del  ramo   responsabilita'   civile
autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento
ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito:
    a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase  «La  voce
accoglie altresi' i rimborsi spese  costituiti  dalle  penalita'  che
all'esito  della  procedura  arbitrale  prevista  dalla   CARD   sono
attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi  contabilizzati,
alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle  compensazioni
CARD-CID.»;
    b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le  altre
penalita' previste dalla  CARD»  e'  aggiunto  «e  le  penalizzazioni
contabilizzate, alla  chiusura  dell'esercizio,  per  la  regolazione
delle compensazioni CARD-CID.».

                               Art. 12
 
 
                            Pubblicazione
 
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana,  nel  Bollettino  dell'IVASS  e  sul  sito
internet dell'Istituto.

                               Art. 13
 
 
                          Entrata in vigore
 
  1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
 
    Roma, 14 novembre 2018
 
                                      p. il Direttorio integrato      
                                  Il Governatore della Banca d'Italia
                                                 Visco                

                                                           Allegato 1
 
         INCENTIVI E PENALIZZAZIONI CARD: NOTA METODOLOGICA
 
                      PROVVEDIMENTO IVASS N. 79
 
              Parte di provvedimento in formato grafico