- Normativa
- Assicurazioni e responsabilità civile
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Compensazioni tra imprese di assicurazione
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Provvedimento 14 novembre 2018 n. 79
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 novembre 2018
Criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la
definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione
nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione
dell'articolo 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo
2012, n. 27. (Provvedimento n. 79). (18A07544)
(GU n.276 del 27-11-2018)
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche e
integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni
e l'istituzione dell'ISVAP;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 , n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art. 13 che istituisce
l'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'istituto con delibere n.
112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23
settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio
2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello
statuto dell'IVASS;
Visti gli articoli 141, 148 e 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.
254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto
del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in
particolare l'art. 13 recante «Organizzazione e gestione del sistema
di risarcimento diretto»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11
dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi
forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, concernente le
disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio
e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture
contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II
(bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private;
Visto il regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, concernente
la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni
private;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito con legge 24 marzo
2012, n. 27, che attribuisce all'IVASS il potere di individuare un
criterio per il calcolo dei valori dei costi e delle eventuali
franchigie per la definizione delle compensazioni tra le imprese
nell'ambito del risarcimento diretto;
Visto l'art. 30 della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha
modificato il comma 1.bis dell'art. 29 della legge 24 marzo 2012, n.
27, assegnando all'IVASS il compito di revisionare il criterio per il
calcolo delle compensazioni, qualora lo stesso non abbia garantito un
effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie,
attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e
l'individuazione delle frodi;
Visto il regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013,
sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28
dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di
atti regolamentari e generali dell'Istituto e, in particolare, l'art.
9 (Revisione degli atti di regolazione) che prevede che gli atti di
regolazione sono sottoposti a revisione periodica, almeno ogni tre
anni, ai fini dell'adeguamento all'evoluzione delle condizioni di
mercato e degli interessi dei contraenti, assicurati e aventi diritto
alla prestazione assicurativa;
Considerata la necessita' di implementare, sulla base della
esperienza registrata e dei risultati osservati nei primi anni di
applicazione del modello, il criterio individuato al fine di
incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in
particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le
frodi;
Adotta
il seguente provvedimento:
Art. 1
Fonti normative
1. Il presente provvedimento e' adottato ai sensi dell'art. 150
(Disciplina del sistema di risarcimento diretto), del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle
assicurazioni private, e dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le
classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, dal regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione europea,
dal regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008 e dal regolamento ISVAP
n. 27 del 14 ottobre 2008.
2. Agli effetti del presente provvedimento si intendono per:
a) «AIA»: Archivio integrato antifrode di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 maggio 2015, n. 108;
b) «autoveicoli»: autovetture, autobus, autocarri, motocarri e
macchine operatrici;
c) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento
diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
d) «CARD-CID»: la parte seconda della convenzione CARD per
l'indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e
alle cose trasportate di proprieta' dei conducenti o dei proprietari
dei veicoli;
e) «CARD-CTT»: la parte terza della convenzione CARD per
l'esercizio del diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi
trasportati e alle cose di proprieta' dei terzi trasportati;
f) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
g) Comitato tecnico: comitato previsto dall'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 254 del 18 luglio 2006;
h) «forfait»: il costo medio del danno stabilito dal Comitato
tecnico;
i) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia
all'esercizio dell'attivita' nel ramo r.c. auto e le imprese di
assicurazione con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo
Spazio economico europeo che operano nel territorio della Repubblica
e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;
j) «impresa gestionaria»: l'impresa di assicurazione del
danneggiato che gestisce il sinistro e corrisponde il risarcimento
nell'ambito del sistema di risarcimento diretto;
k) «incentivi»: incentivi o penalizzazioni;
l) «macroarea»: raggruppamento di province individuato dal
Comitato tecnico all'interno della Relazione annuale ai fini del
calcolo del forfait;
m) «macroclasse»: raggruppamento di tipologie di veicoli;
n) «partita di danno»: l'insieme dei danni afferenti il medesimo
danneggiato o trattati nell'ambito della medesima tipologia di
gestione;
o) «risarcimento diretto»: la procedura di risarcimento prevista
dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
p) «score medio-alto»: Indicatore sintetico, di cui all'art. 7
del provvedimento IVASS n. 47 del 1° giugno 2016, che compendia il
relativo livello di anomalia del sinistro;
q) «sinistri CARD»: i sinistri gestiti mediante la procedura di
risarcimento diretto, trattati dall'impresa gestionaria;
r) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno
relative alla convenzione CARD-CID (danni alle cose e/o lesioni di
lieve entita' del conducente, ai sensi dell'art. 139 del Codice);
s) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno
relative alla convenzione CARD-CTT (lesioni alle persone
trasportate);
t) «stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni
contabili dei rapporti economici tra le imprese partecipanti alla
convenzione CARD, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 luglio 2006, n. 254.
Art. 3
Oggetto del provvedimento
1. Il presente provvedimento disciplina, nell'ambito della
procedura di risarcimento diretto, i criteri di calcolo dei costi e
delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le
compensazioni tra compagnie e definisce i parametri di calibrazione.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento si applica alle imprese di
assicurazione aderenti al sistema di risarcimento diretto ai sensi
degli articoli 149 e 150 del Codice, con i limiti di cui al
successivo art. 5, comma 3.
Titolo II
CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI DI CALIBRAZIONE
Art. 5
Criteri di calcolo delle compensazioni
1. Con riferimento alla convenzione «CARD-CID», le compensazioni
dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato, alla
persona del conducente e alle cose trasportate di proprieta' del
conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel corso
dell'esercizio sulla base di un costo medio unico determinato
annualmente dal Comitato tecnico. Il costo medio unico e' calcolato
in base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione per
le macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e motocicli».
Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate
le compensazioni sono differenziate per «macroclasse» e «macroarea».
2. Con riferimento alla convenzione «CARD-CTT», le compensazioni
dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato
e alle cose di sua proprieta' sono effettuate attraverso rimborsi
basati sul valore dell'importo risarcito che puo' essere gravato da
una franchigia, assoluta e/o percentuale. Le compensazioni sono
determinate distintamente per le macroclassi «autoveicoli» e
«ciclomotori e motocicli».
3. Le imprese che nell'esercizio hanno contabilizzato,
distintamente per le due macroclassi «autoveicoli» e «ciclomotori e
motocicli», premi lordi superiori alle soglie individuate con il
provvedimento di cui all'art. 6 integrano le compensazioni di cui ai
commi 1 e 2 con gli incentivi determinati secondo le modalita'
descritte nell'allegato 1 (nota metodologica).
4. Con riferimento a ciascuna generazione, i valori degli incentivi
sono calcolati, secondo le rilevazioni contabili della Stanza di
compensazione, per le seguenti componenti:
a) antifrode liquidativa;
b) costo;
c) dinamica del costo;
d) velocita' di liquidazione.
5. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell'esercizio,
determina i valori degli incentivi tenuto conto della calibrazione
stabilita dall'IVASS ai sensi dell'art. 6 del presente provvedimento.
6. Per la determinazione degli incentivi sono considerati i flussi
informativi verso la stanza di compensazione riferiti all'esercizio
di competenza trasmessi dalle imprese entro il 31 marzo
dell'esercizio successivo.
Art. 6
Parametri di calibrazione
1. Ai fini del calcolo di cui all'art. 5, comma 3, l'IVASS fissa
per la generazione di riferimento:
a) le soglie minime dei premi raccolti;
b) il percentile minimo e il percentile massimo che individuano
gli importi da considerare per il calcolo del costo medio;
c) i coefficienti angolari delle rette per le componenti di cui
all'art. 5, comma 4.
2. L'IVASS, prima dell'inizio di ciascun esercizio, rende noti, con
Provvedimento, i valori di cui al comma 1.
Art. 7
Criteri per la determinazione dei sinistri CARD
con score medio-alto
1. Il conteggio dei sinistri CARD gestiti con score medio-alto e'
effettuato dall'IVASS sul database di AIA riferito alla chiusura
dell'esercizio, considerando i sinistri relativi alle ultime tre
generazioni - inclusa quella di riferimento.
2. Il conteggio di cui al comma 1 e' effettuato con riferimento
alle comunicazioni di sinistro censite in AIA che presentano almeno
un veicolo danneggiato, relativo alla macroclasse autoveicoli,
gestito nell'ambito del risarcimento diretto.
Art. 8
Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri
per le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti
allo Spazio economico europeo
1. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono
alla procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione
per i sinistri CARD:
a) dei registri dei sinistri, di cui agli articoli da 22 a 26 del
regolamento ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008, secondo le modalita'
previste dal regolamento stesso;
b) del modulo 29A.2 - sinistri CARD e del relativo allegato 1, di
cui al regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le
modalita' previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei
registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi
indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le
istruzioni dettate nell'allegato 1, lettera C, del regolamento ISVAP
n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza degli
elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano i
registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al
comma 1 presso la propria sede in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi
conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri
di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per la gestione
dei sinistri di cui all'art. 25 del Codice.
Art. 9
Informazioni sui sinistri CARD
1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno
le informazioni riferite al precedente esercizio, secondo lo schema e
le istruzioni descritti nel «Manuale Rilevazione Card» disponibile
nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it).
2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta
amministrativa, che hanno cessato di aderire alla procedura CARD,
trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.
3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i
sinistri acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o
trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto
entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.
4. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma
1, le imprese redigono una relazione che descrive il processo di
trasmissione alla stanza di compensazione e reca l'analisi di
riconciliazione tra la modulistica di vigilanza e le trasmissioni
alla stanza di compensazione. Nel documento sono, inoltre, fornite
adeguate motivazioni in merito a ogni disallineamento rispetto alla
modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri
Stati membri o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di
cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
5. Per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, la
relazione di cui al comma 4 e' sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa e dal responsabile della funzione attuariale ai sensi
dell'art. 34, comma 1, del Codice.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri o aderenti allo
Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di
risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del
responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4
mediante la rilevazione di cui al comma 1.
7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la
relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici
utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in
regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.
Art. 10
Trasmissione degli incentivi alle imprese
1. La stanza di compensazione trasmette alle imprese, nel mese di
ottobre, il prospetto riepilogativo del calcolo degli incentivi.
Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 11
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2,
sono abrogati:
a) il provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014;
b) il provvedimento IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.
2. In sede di prima applicazione, con riferimento alla componente
«costo» di cui all'art. 5, comma 4, lettera b, il calcolo degli
incentivi relativi ai danni alla persona prosegue fino alla
generazione 2019 secondo le disposizioni di cui al provvedimento
IVASS n. 18 del 5 agosto 2014, come modificato dal provvedimento
IVASS n. 43 del 4 marzo 2016.
3. E' confermata la modifica apportata dall'art. 8 del
provvedimento IVASS n. 18/2014 alle istruzioni tecniche relative
all'allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilita' civile
autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all'allegato 4 al regolamento
ISVAP n. 22/2008, articolata come di seguito:
a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce
accoglie altresi' i rimborsi spese costituiti dalle penalita' che
all'esito della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono
attribuite all'impresa» e' aggiunto «e gli incentivi contabilizzati,
alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione delle compensazioni
CARD-CID.»;
b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre
penalita' previste dalla CARD» e' aggiunto «e le penalizzazioni
contabilizzate, alla chiusura dell'esercizio, per la regolazione
delle compensazioni CARD-CID.».
Art. 12
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito
internet dell'Istituto.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2019.
Roma, 14 novembre 2018
p. il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d'Italia
Visco
Allegato 1
INCENTIVI E PENALIZZAZIONI CARD: NOTA METODOLOGICA
PROVVEDIMENTO IVASS N. 79
Parte di provvedimento in formato grafico