- Giurisprudenza
- Economia dei trasporti e della mobilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Competenza in materia di tasse automobilistiche
Cassazione civile, sez. unite
sentenza n. 11076 del 15 maggio 2007
In materia di tasse automobilistiche, l’annosa vicenda normativa relativa alla competenza tra Giudice ordinario e Commissioni Tributarie, iniziata con il D.L. 953/82 che ha trasformato la tassa di circolazione in tassa sul possesso dei veicoli, si è conclusa con la L. 448 del 2001che ha consolidato la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie. Comunque per il principio della “perpetuatio iurisdictionis” di sui all’art. 5 cpc, sono irrilevanti i mutamenti legislativi che privano il giudice adito della giurisdizione, ma non quelli che gliela attribuiscono e quindi, nel caso di specie, la giurisdizione comunque rimaneva in capo alle Commissioni tributarie.
(…)Svolgimento del processo. Con atto notificato l'11/3/2005, G.B., D.R.R. e G.N. proponevano ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione. Mentre l'Agenzia delle Entrate non svolgeva attività difensiva, il Ministero dell'Economia e delle Finanze depositava atto di costituzione e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza dell'8/5/2007. Diritto Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto, emerge in fatto che con ricorso in data 20/6/1992, G.G. impugnava la cartella esattoriale con la quale gli era stato richiesto il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1984. La Commissione Tributaria Provinciale annullava l'atto impugnato per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del tributo e l'Ufficio delle Entrate interponeva appello con cui si limitava ad eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito perchè la causa avrebbe dovuto essere proposta davanti a quello ordinario. La Commissione Regionale accoglieva il gravame con sentenza che gli eredi G. hanno censurato deducendo, con l'unico motivo, la "violazione di legge e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 ed omessa insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia", in quanto la Commissione Regionale avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza della propria giurisdizione ai sensi del D.L. n. 151 del 1991, art. 11 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2. Così riassunte le doglianze dei ricorrenti, osserva il Collegio che con il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 32 veniva disposta la trasformazione della tassa di circolazione in tassa sul possesso dei veicoli, stabilendosi testualmente che al pagamento della stessa erano tenuti coloro che "risulta(va)no essere proprietari dal pubblico registro automobilistico". Malgrado si trattasse di una prestazione avente natura chiaramente tributaria, come dimostrato dall'inequivoca definizione usata dal Legislatore nonchè dalla mancanza di qualsiasi sinallagmaticità fra il pagamento e l'utilizzazione delle strutture e dei servizi predisposti per la circolazione dei veicoli, le relative controversie non rientravano ancora nella giurisdizione delle Commissioni Tributarieperchè il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1 riservava a quest'ultime soltanto la cognizione di specifici tributi fra cui non figuravano le tasse automobilistiche. Con il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 5, (convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 202) la giurisdizione delle Commissioni Tributarie veniva però estesa anche ai ricorsi contro i ruoli formati per tutte le imposte e le tasse contemplate dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 67 (C. Cass. 1997/714, 2000/126, 2001/8, 2003/19552 e 2005/13833), che al comma 1 prevedeva tale modalità di riscossione non soltanto per l'IVA ed altre imposte, ma pure per le tasse automobilistiche e quelle sulle concessioni governative. Per effetto dell'anzidetta disposizione, perciò, anche le impugnazioni delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora in materia di tasse automobilistiche appartenevano ormai alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie permanendo quella del giudice ordinario e, più in particolare, del Tribunale (C. Cass. 1991/12582, 1996/6902 e 1997/4732), soltanto per le restanti cause diverse da quelle di cui sopra. Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 innovava tuttavia sul punto ribadendo, con l'art. 2, che le Commissioni Tributarie avevano giurisdizione soltanto su di un certo numero d'imposte e tasse (fra le quali non rientravano quelle automobilistiche: C. Cass. 2002/3404, 2002/7352, 2003/587, 2005/13534 e 2006/10011) ed abrogando, con il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 71, la norma di cui all'art. 11, comma 5. Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, art. 12, comma 1, lett. b) (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556), ripristinava, però, l'efficacia del predetto art. 11, comma 5 che, tuttavia, veniva in seguito nuovamente (e definitivamente) soppresso dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 37, entrato in vigore a partire dal 1/7/1999. A distanza di poco più di due anni, però, la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, riconduceva nuovamente le controversie in materia di tasse automobilistiche nell'ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie (C. Cass. 2003/3599, 2005/27884 e 2006/27179), cui attribuiva la cognizione di "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie". Tanto ricordato e considerato, altresì, che il ricorso introduttivo del G. ha riguardato una cartella esattoriale ed è stato proposto nel giugno 1992, ne consegue che il giudice a quo non avrebbe potuto declinare la giurisdizione sia per la vigenza, al momento della domanda, del D.L. n. 151 del 1991, art. 11, comma 5, che per l'entrata in vigore, al momento della decisione, della L. n. 448 del 2001, art. 12, che avrebbe comunque consolidato la giurisdizione della Commissione Tributaria anche se (per ipotesi) la stessa ne fosse stata in origine priva. Queste Sezioni Unite hanno, infatti, ripetutamente affermato che il principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 c.p.c. rende irrilevanti soltanto i sopravvenuti mutamenti legislativi che privano il giudice adito della giurisdizione, ma non quelli che gliela attribuiscono (v., fra le altre, 1999/742, 2002/15885, 2003/6774 e 2005/13549). Dichiarata, pertanto, la giurisdizione delle Commissioni Tributarie ed accolto conseguentemente il ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza necessità di un rinvio degli atti alla Commissione Regionale perchè non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'appello con cui l'Ufficio si era limitato ad eccepire il difetto di giurisdizione senza muovere alcun'altra censura alla sentenza di primo grado. Sussistono, peraltro, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite fra le parti. P.Q.M. La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello presentato dall'Ufficio, compensando integralmente le spese di lite fra le parti. Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007