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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Competizioni motoristiche su strada

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circolare 23 dicembre 2025, n. 27645

Competizioni motoristiche su strada ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada. Circolare relativa al calendario delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2026

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 23 dicembre 2025, n. 27645 

Competizioni motoristiche su strada  ai  sensi  dell'articolo  9  del
codice della strada. Circolare relativa al calendario delle  gare  da
svolgersi nel corso dell'anno 2026. (26A00231) 

(GU n.18 del 23-1-2026)
 

 Vigente al: 23-1-2026  

 

 
                                Al Ministero dell'interno 
 
                                Dipartimento della pubblica sicurezza 
 
                                Agli Uffici territoriali del  Governo
                                - prefetture 
 
                                Alle amministrazioni regionali 
 
                                Alla amministrazione della  Provincia
                                autonoma di Bolzano 
 
                                Alla amministrazione della  Provincia
                                autonoma di Trento 
 
                                Alle amministrazioni provinciali 
 
                                Alle citta' metropolitane 
 
                                Alle amministrazioni comunali 
 
                                All' ANAS S.p.a. 
 
                                Ai Provveditorati interregionali  per
                                le opere pubbliche 
 
                                Alle Direzioni generali territoriali 
 
                                Al CONI 
 
                                All'ACI (Federazione  automobilistica
                                italiana) 
 
                                Alla       F.M.I.        (Federazione
                                motociclistica italiana) 
 
                                Alle  A.S.D.,  societa',   Automobile
                                club    organizzatori     di     gare
                                motoristiche 
 
1. Premesse 
1.1 Autorizzazione per le gare motoristiche 
Competenze 
  L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e
successive modificazioni, di seguito denominato Codice della  strada,
stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e  le
competizioni atletiche possono essere disputate, su  strade  ed  aree
pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. 
  Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle  quali  le
gare sono subordinate. 
  La presente circolare e' rivolta agli organizzatori e agli enti che
autorizzano lo svolgimento delle gare con veicoli a motore,  e  cioe'
le regioni, le province, le citta' metropolitane e  i  comuni,  ferma
restando, ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 settembre  2000,  l'attivita'  di  supporto
svolta dalle prefetture. 
  L'autorizzazione e' rilasciata, sentite  le  federazioni  nazionali
sportive  competenti,  informando  tempestivamente   l'autorita'   di
pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal Codice  della
strada e dagli articoli 162 e 163 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, e di norme successivamente intervenute: 
    dalla regione o dalle Province autonome di Trento  o  di  Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; 
    dalla regione per le strade regionali o nel caso di  espletamento
di gare  motoristiche  su  strade  ordinarie  di  interesse  di  piu'
province, nell'ambito della medesima regione; 
    dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  per  le  strade
provinciali; 
    dai comuni per le strade comunali. 
  In forza del disposto di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 quando, in presenza della concorrente competenza di piu' enti,
si renda necessario acquisire le relative autorizzazioni, si puo' far
ricorso all'istituto della conferenza dei servizi. 
  La conferenza di servizi deve essere convocata  dall'ente  pubblico
territoriale competente di grado di coordinamento superiore. 
  Per competizioni che interessano la competenza di  piu'  regioni  o
piu' province, citta' metropolitane e comuni la conferenza di servizi
deve essere convocata dall'ente pubblico  territoriale  di  grado  di
coordinamento superiore in cui ha inizio la competizione. 
Ambito di applicazione 
  Secondo quanto previsto dal Codice della strada, la  disciplina  in
parola  si  applica   alle   manifestazioni   caratterizzabili   come
competizioni sportive con carattere agonistico. 
  Ricadono  pertanto  nella  disciplina  le  gare  motoristiche,  sia
automobilistiche che motociclistiche, che comportano la previsione di
una  classifica  basata  sui  fattori  propri  delle   manifestazioni
agonistiche, quali: 
    il tempo impiegato a percorrere una distanza predefinita; 
    la distanza coperta in un periodo di tempo determinato; 
    il rispetto di tempi prestabiliti per percorrere  un  percorso  o
tratti di esso; 
    l'abilita' di guida dei partecipanti; 
    l'impegno psico-fisico dei partecipanti ; 
    la durata dell'impegno; 
    la prestazione dei veicoli. 
  Sono pertanto comprese, tra le altre, le gare  automobilistiche  di
abilita' (quali slalom, drifting, formula  challenge,  regolarita'  -
classica, regolarita' sport e a media) anche quando caratterizzate da
un ridotto contenuto agonistico, con riferimento a quanto definito al
punto 12.1 del RSN - Regolamento sportivo  nazionale  di  ACI  Sport,
lettera B. 
  Non rientrano nel campo di applicazione della  presente  disciplina
le gare in cui la competizione si svolge in  ambiti  circoscritti  al
fuoristrada, anche se  per  i  trasferimenti  siano  percorse  strade
ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del  Codice  della
strada, e a brevi circuiti provvisori, quali gare karting, le gare su
piste ghiacciate, le gimkane, le  gare  di  minimoto,  supermotard  e
similari, purche' con velocita' di  percorrenza  ridotta.  Intendendo
come tale una velocita', per tutto il percorso, inferiore a 80  km/h;
il  superamento  di  tale  soglia  farebbe  di  fatto   ricadere   la
manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocita'. 
  Altresi', non rientrano in tale disciplina  le  manifestazioni  che
non hanno carattere agonistico, ma ludico  ricreativo  e  amatoriale.
Per esse restano in vigore le consuete  procedure  di  autorizzazione
previste dal titolo III del regio-decreto  6  maggio  1940,  n.  635,
recante: «Approvazione del regolamento  per  l'esecuzione  del  testo
unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza». 
  Si evidenzia che tali manifestazioni possono  anche  svolgersi  con
modalita' competitive e possono financo comportare l'assegnazione  di
premi e/o trofei di natura simbolica sulla base  di  classifiche  che
non siano basate sui fattori propri delle manifestazioni  agonistiche
di cui sopra. 
  A tal merito, per quanto attiene alle gare di regolarita' con  auto
storiche, ai fini della presente circolare, si  configurano  a  tutti
gli effetti come gare amatoriali, quando  e  solo  se  rispettino  le
seguenti condizioni: 
    rispetto del limite di velocita' massimo di 40 km/h su  tutto  il
percorso; 
    assenza  di  prove  speciali  all'interno  della  competizione  e
percorso interamente su strade aperte al traffico ordinario; 
    condotta dei partecipanti, rispettosa del  Codice  della  strada,
non condizionata dal raggiungimento  di  uno  scopo  agonistico,  con
assenza di una classifica finalizzata all'assegnazione  di  titoli  o
premi se non simbolici. 
  Nel rispetto di queste condizioni le gare  si  possono  configurare
come raduni di tipo ludico-ricreativo e  amatoriale  e  pertanto  non
necessitano di autorizzazione. 
  Per  quanto  concerne   le   manifestazioni   ludico-ricreativo   e
amatoriale, non assoggettate al regime autorizzatorio di cui all'art.
9 del Codice della  strada,  e'  necessario  in  ogni  caso,  che  la
Commissione  di   vigilanza   di   cui   al   citato   regio-decreto,
eventualmente  avvalendosi  delle  Prefetture  e  delle   Federazioni
sportive nazionali, preliminarmente, sulla base della  documentazione
prodotta dai promotori, verifichi il «carattere  sportivo»  sotto  il
profilo  della  tipologia  della  gara,  agonistico   o   amatoriale,
contestualmente  alla  professionalita'  degli  organizzatori,  e  ai
presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e  conforme
ai canoni di sicurezza. 
  Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersi  su  circuiti
cittadini  a  meno  di  limitare  con  adeguate  misure  il  disagio,
l'intralcio o l'impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli  e  dei
pedoni e alla sicurezza della circolazione,  ed  in  particolare  dei
trasporti urbani. 
  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento  delle
competizioni, devono essere comunque sempre rispettate  le  procedure
di cui all'art. 9, commi 2, 3, 4 e 6 del Codice della strada e quelle
di seguito richiamate. 
1.2 Atti preparatori per l'autorizzazione 
Nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  Per l'effettuazione di tutte le competizioni  motoristiche  che  si
svolgono su strade ed aree  pubbliche,  come  definite  dall'art.  2,
comma 1 del Codice della strada, di competenza delle regioni  o  enti
locali, i promotori, come previsto dall'art. 9, comma 3,  del  citato
Codice della strada, devono preliminarmente richiedere il  nulla-osta
al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ai  fini  di  una
valutazione delle limitazioni  e  dei  condizionamenti  alla  normale
circolazione. 
  Il nulla-osta del Ministero, in assenza di limitazioni al  servizio
di trasporto pubblico  e  al  traffico  ordinario,  puo'  non  essere
richiesto nel caso di slalom e gare di formula challenge quando siano
verificate contemporaneamente ciascuna delle seguenti condizioni: 
    percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), 
    successione di  tratti  che  obbligano  a  ridurre  la  velocita'
imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a  velocita'
libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri; 
    velocita' media sull'intero percorso non superiore a 80 km/h. 
  Qualora  l'ente  proprietario  della   strada   ritenga   opportuno
avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste  tipologie  di
gara per le quali comunque sia necessaria  la  chiusura  al  traffico
ordinario dovra' farne espressa richiesta a questo ufficio. 
Parere del CONI 
  L'ente territoriale competente e il Ministero, al fine del rilascio
dei rispettivi atti di competenza in materia  di  gare  motoristiche,
devono acquisire il  preventivo  parere  del  CONI;  tale  parere  e'
espresso, secondo disposizione del  CONI  stesso,  dalle  Federazioni
sportive nazionali  (1) 
  Il suddetto parere  non  e'  richiesto  per  le  manifestazioni  di
regolarita' a cui partecipano i veicoli di cui all'art. 60 del Codice
della strada, purche' la velocita' imposta sia per tutto il  percorso
inferiore  a  40  km/h  e  la  manifestazione  sia   organizzata   in
conformita'  alle  norme  tecnico-sportive   della   federazione   di
competenza, come previsto dall'art.  9,  comma  3  del  Codice  della
strada. 
2. Procedure 
  Sulla base delle esperienze  maturate  negli  anni  precedenti,  si
formulano le considerazioni che  seguono  per  offrire  un  utile  ed
uniforme indirizzo sia agli organizzatori per il corretto svolgimento
dei loro adempimenti, sia alle amministrazioni  interessate  per  gli
atti  di  propria  competenza.  Si   richiamano   in   proposito   le
responsabilita' amministrative e penali in capo agli enti  competenti
che  dovessero  rilasciare   autorizzazioni   allo   svolgimento   di
competizioni   senza   l'acquisizione   della   documentazione,   del
nulla-osta e delle verifiche prescritte. 
2.1 Autorizzazione 
  Ai fini della  autorizzazione  gli  organizzatori  devono  avanzare
richiesta agli enti territoriali  competenti,  almeno  trenta  giorni
prima della data di svolgimento della gara. 
  Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis del Codice  della
strada, qualora,  per  particolari  esigenze  connesse  all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al  numero  dei  partecipanti,
sia  necessaria  la  chiusura  della  strada,  la   validita'   della
autorizzazione e' subordinata, ove necessario,  all'esistenza  di  un
provvedimento  di  sospensione  temporanea  della   circolazione   in
occasione del transito dei partecipanti; la sospensione temporanea e'
disposta dal sindaco per le competizioni che si svolgono  interamente
nel territorio di un solo comune, e, negli altri casi, dal prefetto. 
  L'autorizzazione   all'effettuazione   della   competizione   viene
rilasciata,   sentite   le   competenti   Federazioni,   dagli   enti
territoriali competenti o, come determinazione di  conclusione  della
conferenza  dei  servizi,  nel  caso  di  indizione   della   stessa,
subordinandola  al  rispetto  delle  norme  tecnico-sportive   e   di
sicurezza vigenti,  di  altre  specifiche  prescrizioni  tecniche  ed
all'esito favorevole del  collaudo  del  percorso  di  gara  e  delle
attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario. 
  A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4,
del Codice  della  strada,  il  collaudo  del  percorso  di  gara  e'
obbligatorio nel caso di gare di velocita' e  nel  caso  di  gare  di
regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse  velocita'
medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,  aperti  o
chiusi al traffico. 
  In tal modo e' chiarita la  corretta  interpretazione  del  termine
«velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in  cui  in  una
unica sezione di gara siano comprese tratti di  regolarita'  e  prove
speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico. 
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso. 
  Ne segue che nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata  la
velocita' media prevista per le tratte di gara da  svolgersi  sia  su
strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. 
  Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui  e'  prescritto,  sia
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente territoriale
competente, e' effettuato  da  un  tecnico  di  quest'ultimo,  ovvero
richiesto all'ente proprietario della strada se la strada interessata
non e' di sua proprieta'. 
  Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del Codice  della  strada,  al
collaudo  del  percorso  di  gara  assistono  i  rappresentanti   dei
Ministeri delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
dell'interno, unitamente  ai  rappresentanti  degli  organi  sportivi
competenti e degli organizzatori. 
  Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie  amministrazioni
citate, l'ente territoriale competente ovvero il  proprietario  della
strada comunica la data  del  collaudo  e  richiede  al  piu'  vicino
ufficio periferico di tali amministrazioni di  designare  il  proprio
rappresentante. 
  Per quanto riguarda l'assistenza al collaudo dei rappresentanti dei
Ministeri, la loro eventuale assenza non puo' essere impeditiva circa
il regolare svolgimento del collaudo  stesso,  che  viene  rilasciato
come atto finale dal tecnico incaricato dall'ente proprietario  della
strada. 
  Resta  inteso  che  il  nulla-osta  ministeriale  e'  provvedimento
autonomo rispetto al collaudo del percorso  di  gara  ed  agli  altri
eventuali nulla-osta  da  parte  degli  enti  proprietari  di  strade
diversi da quello che autorizza la competizione. 
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la  responsabilita'  civile,  ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   che   copra   anche   la
responsabilita' dell'organizzazione e degli  altri  obbligati  per  i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. 
  Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Codice della  strada,  gli  enti
territoriali  competenti  possono  autorizzare,  per  sopravvenute  e
motivate necessita', debitamente documentate,  lo  spostamento  della
data  di  effettuazione  di  una  gara  prevista  nel  programma,  su
richiesta  delle  Federazioni  sportive  competenti,  comunicando  la
variazione al Ministero. 
  Al termine di ogni gara gli  enti  territoriali  competenti  devono
altresi' tempestivamente comunicare al Ministero delle infrastrutture
e dei  trasporti  -  Dipartimento  per  la  mobilita'  sostenibile  -
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto  -  le
risultanze della competizione, precisando le  eventuali  inadempienze
rispetto all'autorizzazione  e  il  verificarsi  di  inconvenienti  o
incidenti. 
  In assenza di comunicazione entro la fine  dell'anno,  si  riterra'
tacitamente che la competizione  sia  stata  effettuata  regolarmente
senza  alcun  rilievo,  anche  ai  fini  della  predisposizione   del
calendario per l'anno successivo di cui al punto seguente. 
2.2 Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  Nell'intento di operare uno snellimento nella procedura di rilascio
del nulla-osta, la Direzione generale per  la  sicurezza  stradale  e
l'autotrasporto redige annualmente, entro  il  31  dicembre  di  ogni
anno, un programma o calendario delle competizioni da  svolgersi  nel
corso dell'anno a venire per le  quali  il  suddetto  nulla  osta  si
intende automaticamente concesso. 
  A tal fine vengono prese in  esame  le  proposte  presentate  dagli
organizzatori per il tramite  dell'ACI  (Federazione  automobilistica
italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica  italiana),  che
ne garantiscono il carattere sportivo, previo versamento al Ministero
da  parte  dei  promotori  dei  diritti  per  le  operazioni  tecnico
amministrative di competenza, come previsto dall'art. 405 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, indicato in
tab. VII.1, punti A e B. 
  Vengono approvate e inserite in calendario le gare  che  soddisfano
integralmente le seguenti condizioni: 
    regolare  svolgimento   della   gara   nell'anno   corrente   con
concessione del nulla-osta e relativa verifica dell'insussistenza  di
gravi limitazioni al  servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche'  al
traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse; 
    invarianza del percorso rispetto alla precedente edizione; 
    continuita' di organizzatore rispetto alla precedente edizione. 
  Si evidenzia, pertanto,  che  il  contenuto  del  calendario  cosi'
stilato non ricalca il programma federale contenente tutte le gare in
programma, ma riporta l'elenco delle gare per le quali il nulla  osta
e' rilasciato in continuita' con l'anno precedente. 
  Il programma relativo alle gare da svolgersi  nel  corso  dell'anno
2026 e' contenuto nell'allegato «A» della  presente  circolare  e  ne
costituisce parte integrante. 
  Nel  caso  di  svolgimento  di  una  competizione  motoristica  non
prevista nel programma  annuale  (fuori  calendario),  ai  sensi  del
disposto  dell'art.  9,  comma  5  del  Codice  della   strada,   gli
organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla  Direzione  generale
per  la  sicurezza   stradale   e   l'autotrasporto -   Divisione   2
almeno sessanta giorni prima della gara. 
  Nei casi in cui il nulla-osta ministeriale, sebbene non necessario,
sia richiesto dall'ente territoriale competente,  i  termini  per  la
presentazione dell'istanza sono i medesimi di quelli previsti per  le
gare non inserite in calendario. 
  La richiesta di  nulla-osta,  da  inviare  esclusivamente  a  mezzo
P.E.C.   all'indirizzo   dg.ssa-div2@pec.mit.gov.it,   deve    essere
corredata dalla seguente documentazione: 
    a) una relazione contenente gli elenchi e  la  descrizione  delle
strade interessate dalla gara,  le  modalita'  di  svolgimento  della
stessa, i tempi di percorrenza previsti per  le  singole  tratte,  la
velocita' media prevista su  strade  aperte  e  chiuse  al  traffico,
eventuali  indicazioni  sulla  necessita'  di  chiusura  al  traffico
ordinario di tratti di strada e  la  relativa  durata,  nonche'  ogni
ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare  il  tipo  di
manifestazione; 
    b) dichiarazione relativa alle eventuali limitazioni al  servizio
di trasporto pubblico; 
    c) la dichiarazione che le gare di velocita' e le prove  speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non  interessano  centri
abitati, ovvero l'attestazione  del  Comune  nel  quale  rientrano  i
centri abitati interessati da tali manifestazioni, che  lo  svolgersi
delle stesse non crei disagio o risulti di  intralcio  o  impedimento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani; 
    d) una planimetria del percorso di gara in cui,  nel  caso  siano
previste tratte stradali chiuse  al  traffico,  siano  evidenziati  i
percorsi alternativi per il traffico ordinario; 
    e) il regolamento particolare di gara che  deve  includere  anche
l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo; 
    f) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali,  ovvero
l'attestazione che la manifestazione e'  organizzata  in  conformita'
alle norme tecnico-sportive della federazione di  competenza  per  le
manifestazioni derogate ai sensi dell'art.  9,  comma  3  del  Codice
della strada; 
    g) comunicazione dei nominativi dell'ente o degli enti competenti
al rilascio dell'autorizzazione, comunicando  l'ufficio  responsabile
del procedimento autorizzativo e il  relativo  indirizzo  PEC  a  cui
inviare il nulla-osta ministeriale; 
    h) la ricevuta del versamento  dell'importo  dovuto,  attualmente
solo su conto corrente postale n. 66782004,  intestato  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, via  G.  Caraci  n. 36  - 00157
Roma, per le operazioni  tecnico  amministrative  di  competenza  del
suddetto Ministero, come  previsto  dall'art.  405  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.  495,  indicato  in
tab. VII.1, punti C e D, aggiornato ogni due  anni  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  (2) 
    Si dovra' altresi'  presentare  istanza  di  nulla-osta,  con  la
medesima procedura delle gare fuori  calendario,  per  le  gare  che,
seppure iscritte in  programma,  hanno  subito  delle  variazioni  di
percorso  e/o  organizzatore  successivamente   all'inserimento   nel
programma stesso. In tal  caso  l'organizzatore  della  gara  non  e'
tenuto a versare integralmente gli importi indicati al p.to h)  ma  a
corrispondere  una   integrazione   a   quanto   gia'   versato   per
l'iscrizione, fino alla concorrenza della somma prevista per le  gare
fuori programma. 
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere  tutte  le  incombenze  connesse  al
conseguimento delle autorizzazioni. 
  La Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto
non garantira' il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze
non pervenute almeno sessanta giorni  prima  della  competizione  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del Codice  della
strada,  o  la  cui  documentazione  risulti  incompleta,   ancorche'
presentata nel rispetto dei tempi previsti. 
  Il nulla-osta viene rilasciato  solo  dopo  aver  esperito  singole
istruttorie ai fini  della  valutazione  di  ogni  elemento  utile  a
garanzia  della  sicurezza  e  fluidita'   del   traffico   e   della
conservazione del patrimonio stradale in tutti gli ambiti  nei  quali
la singola manifestazione motoristica abbia luogo. 
  Il  rilascio  del  nulla-osta,  ovvero  l'eventuale  diniego   allo
svolgimento della competizione, e'  trasmesso  all'ente  territoriale
competente  al  rilascio  della  autorizzazione  per   i   successivi
adempimenti. 
  Si evidenzia che il silenzio assenso non e'  applicabile  al  nulla
osta di cui all'art. 9, comma 3 del Codice della strada. 
  Per  tutte  le  informazioni  e  gli  eventuali  aggiornamenti   e'
possibile consultare la pagina web dedicata  al  seguente  indirizzo:
www.mit.gov.it/node/2662 
    Roma, 23 dicembre 2025 
 
                                        Il direttore generale: Fedele 

(1) Ai  fini  del  presente  provvedimento  il  Coni  riconosce  come
    Federazioni competenti: la F.M.I.  -  Federazione  motociclistica
    italiana e l'ACI -  Federazione  automobilistica  italiana,  come
    ribadito dal Coni medesimo con nota 1299/SR  del  13.07.16  della
    Direzione affari legali - Ufficio assistenza legale e contenzioso
    e confermato con successiva nota n. 1883 del 26 novembre 2018. 

(2) Al momento attuale  di  adozione  della  presente  circolare  gli
    importi da versare sono stabiliti dal D.M. del 10  gennaio  2025,
    pubblicato in G.U. Serie Generale n.45 del 24 febbraio 2025. 

                                                           Allegato A 
 
            Nulla-osta per le gare in programma nel 2026 
                        gia' svolte nel 2025 
 
    L'ACI (Federazione automobilistica italiana), con nota  prot.  n.
A78A2E2/0003290/25 del 12 dicembre 2025  trasmessa  in  pari  data  e
acquisita dallo scrivente ufficio  al  protocollo  n.  26913  del  16
dicembre 2025, e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana), con
nota del 11 dicembre  2025,  acquisita  dallo  scrivente  ufficio  al
protocollo  n.  26693  del  12  dicembre  2025,  hanno  trasmesso  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti e la navigazione -  Direzione  generale  per  la  sicurezza
stradale e l'autotrasporto, ai fini del rilascio del  nulla-osta,  il
programma per il 2026 delle gare automobilistiche  e  motociclistiche
gia' svolte nell'anno precedente. 
    Con le medesime note le Federazioni sportive  nazionali,  per  le
gare  anzidette,  inoltre  non  hanno  dichiarato  di  aver  ricevuto
segnalazioni  in  merito  al  verificarsi  di  gravi  limitazioni  al
trasporto pubblico o al traffico ordinario  e  hanno  comunicato  gli
inconvenienti o incidenti  di  rilievo  in  merito  ai  quali  questo
ufficio ha verificato l'insussistenza  di  procedimenti  in  corso  a
carico degli organizzatori. 
    Nelle suddette note e' anche dichiarato  che  non  sono  previste
variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti  edizioni  e
che gli  organizzatori  hanno  versato  gli  importi  dovuti  per  le
operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
    Questa  Direzione,  sulla  base  delle  dichiarazioni  delle  due
Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle  Prefetture
e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono
gia' svolte nel 2025 e sono proposte dagli stessi organizzatori della
precedente edizione, che  e'  stato  regolarmente  versato  l'importo
dovuto per le operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  come   previsto
dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, rilascia il  nulla-osta  per  le  gare  comprese  negli
elenchi  allegati  e  costituenti  parte  integrante   del   presente
provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi: 
      elenco n. 1: gare auto confermate; 
      elenco n. 2: gare moto confermate. 
    Il programma dettagliato negli elenchi di cui sopra e' valido per
le  gare  nella  configurazione  riportata  nello  stesso.   Non   e'
consentito integrare o svolgere in piu' date una manifestazione  gia'
iscritta nel programma, ovvero operare  frazionamenti  delle  stesse.
Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione  come
gare non previste nel programma annuale. 
    Resta inteso  che  il  detto  nulla-osta  non  vincola  gli  enti
competenti al rilascio dell'autorizzazione se, per qualsiasi  motivo,
una determinata gara sia  stata  oggetto  di  segnalazione  negativa,
durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero. 
    Nei casi in cui gli organizzatori vengano sostituiti  o  debbano,
per motivate e documentate necessita', cambiare il percorso  di  gara
rispetto alla precedente  edizione,  occorrera'  comunque  il  parere
delle competenti Federazioni e dovra' essere rispettata la  procedura
prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare  fuori  programma
illustrata nella presente circolare. 
    Conformemente a quanto disposto  dall'art.  9  del  codice  della
strada  gli  enti  competenti  potranno  rilasciare  l'autorizzazione
soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo
verbale di collaudo del percorso quando dovuti. 
    L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi'
all'accertamento  della  sussistenza  delle   misure   previste   per
l'incolumita' del pubblico e dei piloti, ai sensi della  circolare  2
luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno. 
    Per la tutela delle strade, della segnaletica  stradale  e  della
sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi  ove  le
manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si  invitano  gli
enti  competenti  ad  impegnare  gli  organizzatori  -  all'atto  del
rilascio della  autorizzazione  -  ad  operare  affinche'  non  siano
prodotti danni ne' sotto il profilo estetico ne' ambientale  (neppure
con iscrizioni, manifestini, ecc.) e in ogni caso venga  ripristinata
puntualmente la situazione ante gara. 
 

              ELENCO 1 - GARE AUTO CONFERMATE ANNO 2026 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 
              ELENCO 2 - GARE MOTO CONFERMATE ANNO 2026 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico

 

Documenti allegati