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  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Competizioni motoristiche su strada

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Circolare 10 gennaio 2022, n. 110

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2022

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
CIRCOLARE 10 gennaio 2022, n. 110

Nuovo codice della strada - Art. 9  -  Competizioni  motoristiche  su
strada. Circolare relativa al programma delle gare da  svolgersi  nel
corso dell'anno 2022. (22A00226)

(GU n.13 del 18-1-2022)
 

 Vigente al: 18-1-2022  

 

 
                            Al Ministero dell'interno
                            Dipartimento della pubblica sicurezza
                            Agli uffici territoriali  del  Governo  -
                            Prefetture
                            Alle amministrazioni regionali
                            Alla  Amministrazione   della   Provincia
                            autonoma di Bolzano
                            Alla  Amministrazione   della   Provincia
                            autonoma di Trento
                            Alle amministrazioni provinciali
                            Alle citta' metropolitane
                            Alle amministrazioni comunali
                            All' ANAS S.p.a.
                            Ai Provveditorati interregionali  per  le
                            opere pubbliche
                            Alle Direzioni generali territoriali
                            Al CONI
                            All'ACI   (Federazione    automobilistica
                            italiana)
                            Alla F.M.I.  (Federazione  motociclistica
                            italiana)
 
  Oggetto: Competizioni motoristiche su strada ai sensi  dell'art.  9
del codice della strada. Circolare relativa al programma  delle  gare
da svolgersi nel corso dell'anno 2022.
1. Premesse
  L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e
successive modificazioni, di seguito denominato codice della  strada,
stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e  le
competizioni atletiche possono essere disputate, su  strade  ed  aree
pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
  Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle  quali  le
gare sono subordinate.
  Per le gare con veicoli a motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata,
sentite  le  federazioni  nazionali  sportive  competenti  e  dandone
tempestiva informazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli  162  e  163  del  decreto
legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  e  di  norme  successivamente
intervenute:
    dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
    dalle regioni per le strade regionali;
    dalle Province e dalle citta'  Metropolitane  per  le  strade  di
rispettiva competenza;
    dai comuni per le strade comunali.
  Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli enti
che autorizzano lo svolgimento delle gare, e  cioe'  le  regioni,  le
province, le citta' metropolitane e  i  comuni,  ferma  restando,  ai
sensi dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 settembre 2000,  l'attivita'  di  supporto  svolta  dalle
prefetture.
  Nel  caso  di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade
appartenenti ad enti diversi, la  procedura  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162  e
163  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   e   piu'
precisamente le autorizzazioni sono di competenza:
    delle Regioni e Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori  su
strade  ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di   interesse
nazionale;
    delle  regioni  per  le  competizioni  motoristiche   su   strade
regionali e per competizioni che interessano  piu'  province,  citta'
metropolitane e comuni;
    delle province e delle citta' metropolitane per  le  competizioni
motoristiche su strade di rispettiva competenza  e  per  competizioni
che interessano piu' comuni;
    dei  comuni  per   le   competizioni   motoristiche   su   strade
esclusivamente comunali.
  Per competizioni che interessano  piu'  regioni  o  piu'  province,
citta' metropolitane e comuni di  regioni  diverse,  l'autorizzazione
puo'  essere  rilasciata  dalla  regione  in   cui   ha   inizio   la
competizione.
  In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma  2,  del  codice
della strada, l'ente che autorizza acquisisce  il  nulla  osta  degli
altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
  La disciplina in parola si applica esclusivamente a  manifestazioni
che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione  tra
due  o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a   superarsi
vicendevolmente e  in  cui  e'  prevista  la  determinazione  di  una
classifica.
  Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non
hanno carattere agonistico. Per esse restano in  vigore  le  consuete
procedure di autorizzazione previste dal titolo III del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante:  «Approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773  delle  leggi  di
pubblica sicurezza».
  Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la
predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di  un  programma
delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno  successivo  sulla
base  delle  proposte  avanzate  dagli  organizzatori,   tramite   le
competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI  che,
ai fini del presente provvedimento  sono:  la  F.M.I.  -  Federazione
motociclistica  italiana  e  l'ACI  -   Federazione   automobilistica
italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio  2016
della  Direzione  affari  legali  -  Ufficio  assistenza   legale   e
contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26  novembre
2018.
  Per l'effettuazione di tutte le competizioni  motoristiche  che  si
svolgono su strade ed aree  pubbliche,  come  definite  dall'art.  1,
comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o  enti
locali, di seguito denominati  enti  competenti,  i  promotori,  come
previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono
preliminarmente  richiedere  il   nulla-osta   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili -  Dipartimento  per  la
mobilita' sostenibile - Direzione generale per la sicurezza  stradale
e l'autotrasporto.
  Non rientrano nel campo di applicazione della  presente  disciplina
le gare che si svolgono fuoristrada, anche  se  per  i  trasferimenti
siano  percorse  strade  ordinarie  nel  rispetto  delle   norme   di
circolazione del codice della strada e  quelle  che  si  svolgono  su
brevi  circuiti  provvisori,  le  gare  karting,  le  gare  su  piste
ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e  similari,
purche' con velocita' di percorrenza ridotta.
  Nell'ambito  di  tutte  le  competizioni  sopra   richiamate,   per
velocita' di percorrenza ridotta si intende una velocita', per  tutto
il percorso, inferiore a 80 km/h,  poiche'  il  superamento  di  tale
soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra  le  ordinarie
competizioni di velocita'.
    Il  nulla-osta  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili puo' non essere richiesto per i raduni e per le
manifestazioni di regolarita' amatoriali con velocita' per  tutto  il
percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilita'  di
guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su  speciali
percorsi di lunghezza limitata  (inferiore  a  3  km),  appositamente
attrezzati per evidenziare l'abilita' dei concorrenti (successione di
tratti che obbligano a ridurre la velocita' imponendo  deviazioni  di
traiettoria e tratti di raccordo a velocita' libera di lunghezza  non
superiore rispettivamente a 200 e 150  metri),  con  velocita'  media
sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purche' non  si  creino
limitazioni  al  servizio  di  trasporto  pubblico  e   al   traffico
ordinario. Qualora l'ente proprietario della strada ritenga opportuno
avvalersi del nulla-osta ministeriale anche per queste  tipologie  di
gara per le quali comunque sia necessaria  la  chiusura  al  traffico
ordinario dovra' farne espressa richiesta a questo ufficio.
  Anche in questo caso il  superamento  delle  rispettive  soglie  di
velocita'  farebbe  ricadere  le  manifestazioni  tra  le   ordinarie
competizioni motoristiche.
  Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9,
comma 3,  del  codice  della  strada,  in  quanto  il  nulla-osta  di
competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei
condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.
  Ovviamente, ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo
svolgimento  delle  competizioni,  devono  essere   comunque   sempre
rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e  6,  del  codice
della strada e quelle di seguito richiamate.
  Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersi  su  circuiti
cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di  intralcio
o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni  e  alla
sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.
  E' necessario che l'ente competente,  quale  che  sia  il  tipo  di
manifestazione sportiva, acquisisca il  preventivo  parere  del  CONI
espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Cio' anche al
fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse,
al cui ambito appare logico ricondurre tutte le  caratteristiche  che
garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara,  ma  anche
della professionalita' degli organizzatori,  i  presupposti  per  uno
svolgimento  delle  iniziative  ordinato  e  conforme  ai  canoni  di
sicurezza.
  Il  preventivo  parere  del  CONI   non   e'   richiesto   per   le
manifestazioni di regolarita' a cui  partecipano  i  veicoli  di  cui
all'art. 60 del codice della strada, purche' la velocita' imposta sia
per tutto il percorso inferiore a 40 km/h  e  la  manifestazione  sia
organizzata  in  conformita'  alle   norme   tecnico-sportive   della
federazione di competenza.
2. Programma-Procedure
  Sulla base delle esperienze  maturate  negli  anni  precedenti,  si
formulano le considerazioni che  seguono  per  offrire  un  utile  ed
uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli  atti  di
propria competenza. Si richiamano  in  proposito  le  responsabilita'
amministrative e penali in capo agli enti  competenti  che  dovessero
rilasciare autorizzazioni  allo  svolgimento  di  competizioni  senza
l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche
prescritte.
  La Direzione generale per la sicurezza stradale e  l'autotrasporto,
sulla base delle  proposte  degli  organizzatori,  trasmesse  per  il
tramite delle  competenti  Federazioni  sportive  nazionali,  che  ne
garantiscono  il  carattere  sportivo,  ha  formulato  il   programma
allegato alla presente circolare, dopo aver  verificato  il  rispetto
delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.
  Nel  caso  di  svolgimento  di  una  competizione  motoristica  non
prevista nel programma annuale, ai sensi del  disposto  dell'art.  9,
comma  5,  del  codice  della  strada,   gli   organizzatori   devono
tassativamente chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per  la
sicurezza stradale e  l'autotrasporto  almeno sessanta  giorni  prima
della gara, motivando il mancato inserimento nel programma,  inviando
tutta la documentazione esclusivamente a  mezzo  P.E.C.  al  seguente
indirizzo: dg.ss-div2@pec.mit.gov.it
  La richiesta di nulla-osta deve  essere  corredata  dalla  seguente
documentazione:
    a) una relazione contenente gli elenchi e  la  descrizione  delle
strade interessate dalla gara,  le  modalita'  di  svolgimento  della
stessa, i tempi di percorrenza previsti per  le  singole  tratte,  la
velocita' media prevista, le eventuali  limitazioni  al  servizio  di
trasporto  pubblico,  eventuali  indicazioni  sulla   necessita'   di
chiusura al traffico ordinario di tratti  di  strada  e  la  relativa
durata, nonche' ogni ulteriore  notizia  ritenuta  utile  per  meglio
individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti  competenti
al rilascio dell'autorizzazione, comunicando  l'ufficio  responsabile
del procedimento autorizzativo e il relativo  indirizzo  mail  a  cui
inviare il nulla-osta ministeriale;
    b) una planimetria del percorso di gara in cui,  nel  caso  siano
previste tratte stradali chiuse  al  traffico,  siano  evidenziati  i
percorsi alternativi per il traffico ordinario;
    c) il regolamento di gara che deve  includere  anche  l'eventuale
shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;
    d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di
approvazione delle competenti Federazioni sportive nazionali,  ovvero
l'attestazione che la manifestazione e'  organizzata  in  conformita'
alle norme tecnico-sportive della federazione di  competenza  per  le
manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;
    e) la ricevuta  del  versamento  dell'importo  dovuto,  su  conto
corrente  postale  n.  66782004,   intestato   al   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, via G.  Caraci  n.  36,
00157 Roma, per le operazioni tecnico  amministrative  di  competenza
del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,
come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  n.  1
del 4 gennaio 2021;
    f) la dichiarazione che le gare di velocita' e le prove  speciali
comprese nelle manifestazioni di regolarita' non  interessano  centri
abitati, ovvero l'attestazione  del  comune  nel  quale  rientrano  i
centri abitati interessati da tali manifestazioni, che  lo  svolgersi
della stessa non crei disagio o risulti di  intralcio  o  impedimento
alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della
circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.
  La Direzione generale per la sicurezza stradale  e  l'autotrasporto
non garantira' il rilascio del nulla-osta ministeriale per le istanze
non pervenute almeno sessanta giorni  prima  della  competizione  nel
rispetto di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice  della
strada,  o  la  cui  documentazione  risulti  incompleta,   ancorche'
presentata nel rispetto dei tempi previsti.
  Il  rilascio  del  nulla-osta,  ovvero  l'eventuale  diniego   allo
svolgimento della competizione, e' trasmesso all'ente  competente  al
rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.
  Ai sensi dell'art. 9, comma 5,  del  codice  della  strada,  l'ente
competente puo' autorizzare, per sopravvenute e motivate  necessita',
debitamente documentate, lo spostamento della data  di  effettuazione
di una gara prevista nel programma, su  richiesta  delle  Federazioni
sportive  competenti,  dando  comunicazione  della  variazione   alla
predetta Direzione generale.
  Ai fini della  autorizzazione  gli  organizzatori  devono  avanzare
richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della  data
di svolgimento della gara.
  Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori
devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per
la  responsabilita'  civile,  ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   che   copra   anche   la
responsabilita' dell'organizzazione e degli  altri  obbligati  per  i
danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
  Nell'istanza deve essere  esplicitamente  dichiarata  la  velocita'
media prevista per le tratte di  gara  da  svolgersi  sia  su  strade
aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.
  Alla stessa istanza e' opportuno che  sia  allegato  il  nulla-osta
dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve
svolgersi la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere  acquisito
direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al
rilascio dell'autorizzazione.
  Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del codice della
strada, qualora,  per  particolari  esigenze  connesse  all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al  numero  dei  partecipanti,
sia  necessaria  la  chiusura  della  strada,  la   validita'   della
autorizzazione e' subordinata, ove necessario,  all'esistenza  di  un
provvedimento  di  sospensione  temporanea  della   circolazione   in
occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6,  comma
1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma  1,  del
codice della strada.
  Sentite  le  competenti   Federazioni,   l'ente   competente   puo'
rilasciare  l'autorizzazione  all'effettuazione  della  competizione,
subordinandola  al  rispetto  delle  norme  tecnico-sportive   e   di
sicurezza  vigenti  (ad  esempio,  quelle  emanate   dalle   suddette
Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed  all'esito
favorevole del collaudo del percorso di  gara  e  delle  attrezzature
relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.
  A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4,
del codice  della  strada,  il  collaudo  del  percorso  di  gara  e'
obbligatorio nel caso di gare di velocita' e  nel  caso  di  gare  di
regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse  velocita'
medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,  aperti  o
chiusi al traffico.
  In tal modo e' chiarita la  corretta  interpretazione  del  termine
«velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in  cui  in  una
unica sezione di gara siano comprese tratti di  regolarita'  e  prove
speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico.
  Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.
  Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui  e'  prescritto,  sia
nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente  competente,
e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente
proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di
proprieta' dell'ente competente al rilascio.
  Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice  della  strada,  al
collaudo  del  percorso  di  gara  assistono  i  rappresentanti   dei
Ministeri delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  del
Ministero dell'interno, unitamente  ai  rappresentanti  degli  organi
sportivi competenti e degli organizzatori.
  Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie  amministrazioni
citate,  l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della   strada
comunica la data del collaudo  e  richiede  al  piu'  vicino  ufficio
periferico  di  tali  amministrazioni   di   designare   il   proprio
rappresentante.
  Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze
e' essenziale per poter svolgere  tutte  le  incombenze  connesse  al
conseguimento delle autorizzazioni.
  Al termine di ogni  gara  l'ente  competente  deve  tempestivamente
comunicare  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile  -  Direzione
generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto - le  risultanze
della competizione, precisando  le  eventuali  inadempienze  rispetto
all'autorizzazione e il verificarsi di inconvenienti o incidenti.
  In assenza di comunicazione entro la fine  dell'anno,  si  riterra'
tacitamente che la competizione  sia  stata  effettuata  regolarmente
senza  alcun  rilievo,  anche  ai  fini  della  predisposizione   del
calendario per l'anno successivo.
3. Nulla-Osta del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
  sostenibili
  Sono state prese in esame e definite le proposte  presentate  dagli
organizzatori per il tramite  dell'ACI  (Federazione  automobilistica
italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la
redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche
da svolgere nell'anno 2022. Le proposte, come riportate nell'allegato
A, sono relative a gare gia'  svolte  nell'anno  precedente,  per  le
quali  la  Direzione   generale   per   la   sicurezza   stradale   e
l'autotrasporto  ha  concesso   il   nulla-osta   avendo   verificato
l'insussistenza  di  gravi  limitazioni  al  servizio  di   trasporto
pubblico, nonche' al traffico ordinario per effetto  dello  svolgersi
delle gare stesse, nonche' a gare che non si sono potute  svolgere  a
causa della situazione di emergenza  sanitaria,  preclusiva  per  gli
organizzatori delle competizioni sportive della garanzia di  svolgere
regolarmente dette competizioni a causa delle disposizioni  contenute
negli atti emanati dal Governo  che  hanno  disposto  la  sospensione
degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina  nei
luoghi  pubblici  e  privati.  Le  gare  di  cui  sopra  sono   state
considerate come regolarmente svolte  nell'anno  precedente  2021  ai
fini del loro inserimento nel programma.
  Per le gare  fuori  calendario  si  dovra'  procedere  a  specifica
istruttoria per il rilascio del  nulla-osta  per  ogni  singola  gara
(allegato B).
  Il programma dettagliato nell'allegato A  e'  valido  per  le  gare
nella  configurazione  riportata  nello  stesso.  Non  e'  consentito
integrare o svolgere in piu' date una  manifestazione  gia'  iscritta
nel programma, ovvero operare frazionamenti delle  stesse.  Eventuali
frazionamenti potranno essere presi in considerazione come  gare  non
previste nel programma annuale.
    Roma, 10 gennaio 2022  
 
                                      Il direttore generale: Di Santo

                                                           Allegato A
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

                                                           Allegato B
 
              Parte di provvedimento in formato grafico