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Competizioni sportive su strada

Senato della Repubblica
Disegno di legge 1414

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge S 1414, recante “Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada”, di iniziativa degli On.li Pella e Tassinari.
L'atto si compone di un solo articolo che modifica la precedente disciplina prevedendo  che sulle strade ed aree pubbliche sono “permesse”, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge  le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche. precedentemente tali competizioni erano  “vietate, salvo autorizzazione”

Le modifiche non riguardano le disposizioni dell’articolo 9 del Cds relative alle gare con veicoli a

motore, secondo cui l'autorizzazione è rilasciata sentite le federazioni nazionali sportive competenti, dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Il provvedimento è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

l Senato della Repubblica, il 2 aprile 2025, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pella, Deidda, Pastorino e Tassinari, già approvato dalla Camera dei deputati:

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

Art. 1.

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Al fine di garantire la sicurezza pubblica e il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche o ciclistiche e le gare con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche o ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione o dalla provincia autonoma di Trento o di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province e dalle città metropolitane per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Qualora, per i diversi interessi pubblici coinvolti, sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti, può essere indetta una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241»;

b) al comma 2, le parole: «e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada» sono soppresse;

c) al comma 7-bis:

1) le parole: «ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1» sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione temporanea è disposta, per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune, dal sindaco e, negli altri casi, dal prefetto»;

d) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di cui al comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 12».IL PRESIDENTE

 

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