• Giurisprudenza
  • Motoveicoli e ciclomotori, Comportamenti alla guida
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Comportamenti scorretti alla guida come espressione della violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale

Corte di Cassazione V Sezione Penale
Sentenza n. 47571 del 10 novembre 2016

Guida senza casco – guida contromano – guida con patente revocata – violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – art. 75 comma 2 d.lgs 159/2011 - sussiste

La guida di un ciclomotore senza casco, contromano e con  patente revocata, costituiscono espressioni di violazioni degli obblighi correlati alla più grave misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Per la Cassazione tali infrazioni sono "eloquenti" della volontà di ribellione del soggetto alle misure che accompagnano l'obbligo di soggiorno, ex art 75 comma 2 d. lgs. 159/2011 (inosservanza degli obblighi di cui alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). 

Ritenuto in fatto

 1. Il Tribunale del riesame di Catania con l'ordinanza impugnata ha confermato quella del Gip di Caltagirone 29-4-2016, applicativa a A. A. della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG in relazione alla contestazione del delitto di cui all'art. 75 comma 2 d. lgs. 159/2011 (inosservanza degli obblighi di cui alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno), essendosi posto alla guida di un ciclomotore privo di patente di guida e senza casco, così disattendendo la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi.

 2. Il tribunale ha ritenuto che il fatto avesse carattere delittuoso anche dopo la pronuncia delle Sezioni Unite 32923/2014, Sinigaglia, ritenendo tale decisione non in contrasto con la giurisprudenza di legittimità maggioritaria secondo la quale costituisce delitto e non contravvenzione qualunque inosservanza di obblighi o prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale se accompagnata dall'obbligo o dal divieto di soggiorno, tenuto anche conto che la Corte Costituzionale (282/2010) ha avuto modo di valorizzare l'ampiezza del divario tra la pena minima e quella massima previste dalla norma, divario che consente il concreto adeguamento della sanzione al diverso disvalore delle singole violazioni.

 3. Il fatto ascritto al A. A., integrante tanto violazione di precetti di natura amministrativa (guida senza casco e contromano), che di natura penale (art. 73 del Codice Antimafia: guida con patente revocata), è stato comunque ritenuto sintomatico di spregio per gli obblighi correlati alla misura di prevenzione con obbligo di soggiorno.

 

4. Il ricorso nell'interesse del A. A. articola due motivi.

 5. Con il primo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi delittuosa invece che contravvenzionale sostenendo che le conclusioni delle Sezioni Unite sono in linea con la giurisprudenza minoritaria e non con quella maggioritaria, a differenza da quanto ritenuto erroneamente nell'ordinanza, per cui rilevano come delitto soltanto condotte del sorvegliato speciale qualificato "eloquenti" come espressione di effettiva volontà di ribellione all'obbligo o divieto di soggiorno. Tale non sarebbe la violazione della prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi in cui è incorso il A. A., integrante quindi l'ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma della norma incriminatrice. Anche perché non sarebbe stato violato alcun precetto penale giacché per la guida di un ciclomotore non occorre patente di guida.

 6. Il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 280 cod. proc. pen. non essendo applicabili misure cautelari personali in caso di contravvenzioni.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è infondato.

 2. In primo luogo va osservato che se è vero che le Sezioni Unite Sinigaglia hanno sposato il filone minoritario della giurisprudenza di legittimità, ciò vale solo per quanto specificamente attiene l'inosservanza dell'obbligo di portare con sé e di esibire la carta di permanenza o carta precettiva, inosservanza che la giurisprudenza dominante, sulla base del superamento della distinzione tra la violazione degli obblighi e quella delle prescrizioni imposte al sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, ricondotte e unificate nell'area della fattispecie delittuosa sanzionata dall'art. 9, comma 2, L. n. 155 del 2005 (ora integralmente trasfuso nell'art. 75, comma 2, del D.Lgs. n. 159 del 2011), riteneva configurare un delitto, sanzionato anch'esso dal predetto art. 9, comma 2, trasfuso nell'appena citato art. 75, comma 2), mentre il supremo organo nomifilattico ha ritenuto integrare la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. recependo l'orientamento minoritario.

 3. Pertanto tutte le considerazioni della sentenza Sinigaglia sono finalizzate alla conclusione dell'estraneità dell'omessa esibizione della carta di permanenza agli obblighi e prescrizioni che presidiano le misure di prevenzione personali e conseguentemente all'area delle relative sanzioni.

 4. Così il richiamo ai due criteri guida, il principio di offensività, ex art. 13 e 25 Cost. e il principio di proporzionalità, ex art. 3, comma 1, Cost. e 27, comma 3, Cost., che il ricorrente evoca citando due stralci della pronuncia delle Sezioni Unite, è esclusivamente funzionale, in tale pronuncia, alla dimostrazione che quella omessa esibizione non può essere ricondotta all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 75, comma 2, Codice Antimafia.

 5. Infatti è proprio il principio di offensività ad esigere, secondo le Sezioni Unite, che rientrino in tale ipotesi "condotte eloquenti, in quanto espressive di una effettiva volontà di ribellione all' obbligo o al divieto di soggiorno, vale a dire alle significative misure che detto obbligo o divieto accompagnano, caratterizzano o connotano, misure la cui elusione comporterebbe la sostanziale vanificazione" dell'obbligo o del divieto di soggiorno, mentre la disposizione che contempla la condotta del porto e dell'esibizione della carta di permanenza è piuttosto preordinata "a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia".

 6. Mentre il principio di proporzionalità, ex art. 3, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza-ragionevolezza, "non consente, in sede ermeneutica, di equiparare, in una omologante indifferenza valutativa, ogni e qualsiasi défaillance comportamentale (ma sempre con riferimento, nella motivazione della pronuncia Sinigaglia, alla mancata esibizione della carta di permanenza, ndr), anche se ascrivibile a un soggetto "qualificatamente" pericoloso".

 7. A voler poi trarre dall'insegnamento delle Sezioni Unite, a livello di obiter, l'indicazione che l'ipotesi delittuosa non può che ricomprendere inosservanze e violazioni del sorvegliato speciale qualificato rilevanti sotto il profilo della funzione della misura, anche in tal caso non potrà che condividersi l'assunto del tribunale secondo cui la guida senza casco e contromano, in una con la guida con patente revocata (art. 73 Codice Antimafia), siano significative di spregio degli obblighi correlati alla più grave misura di prevenzione personale e quindi "eloquenti" (secondo l'espressione delle Sezioni Unite) della volontà di ribellione alle misure che accompagnano l'obbligo di soggiorno.

 8. Nella specie ricorre infatti il reato di cui all'art. 73 citato essendo manifestamente infondato l'assunto del ricorrente secondo cui la guida di un ciclomotore non richiederebbe il possesso di patente.

 9. Invero l'art. 116, comma 1 quater, cod. strada, stabilisce che "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale". Il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è quindi un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile alla patente di guida. Ciò trova conferma nella disposizione successiva, di cui al comma l quinquies, secondo la quale non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida (per l'evidente ragione che "il più contiene il meno"), con l'ulteriore specificazione che i titolari di certificazione di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo all'atto del conseguimento delle patente (così in motivazione Cass. 32439/2012).

 

10. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

 

11. Segue il carico delle spese del procedimento.

 

Per questi motivi

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 settembre 2016.

 

Il Presidente: SAVANI

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2016.

 

Documenti allegati