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Comportamento in caso di incidente
Dott. Raffaele Pongelli ACI
La guida può essere un piacere oppure una necessità, ma è comunque un’attività pericolosa, che può comportare la possibilità di essere parte di un incidente stradale.
Come confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la circolazione dei veicoli costituisce un caso particolare di attività pericolosa, avendo il legislatore costruito la disciplina dell’art. 2054 c.c. come sottospecie dell’art. 2050 c.c. (Sent. Cass. Civ., Sez III, 26 ottobre 2017, n. 25421). Difatti, a norma dell’art. 2050 c.c., chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa … è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, mentre, a mente dell’art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, (ad esempio le automobili o i motoveicoli), è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
Anche il comportamento da tenere in caso d’incidente, sia che se ne sia parte e sia che vi si assista, rappresenta un obbligo e non solo morale.
Dal punto di vista morale è chiaro che, a prescindere dall'essere coinvolti o meno, in caso di sinistro occorre fermarsi e prendere gli opportuni provvedimenti del caso, primo fra tutti l’eventuale soccorso ai feriti, chiamando immediatamente il 112.
In relazione invece agli obblighi di legge, la situazione si differenzia a seconda se si sia parte del sinistro o se viceversa si transiti accidentalmente nel luogo dell’incidente.
Obblighi comportamentali di chi è parte di un incidente
Il codice della strada, all’art. 140, enuncia il principio informatore della circolazione, secondo il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Delineato il perimetro generale di riferimento, entrando in media res, è l’art. 189 c.d.s. a descrivere il comportamento in caso d’incidente, del quale di seguito verranno analizzati i commi più significativi.
Innanzitutto, l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
Inoltre, le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione.
In ogni caso i conducenti devono fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
Chiunque - comma 5 dell’art. in analisi - in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma prevista. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti, tale da determinare l'applicazione della revisione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il comma 6 invece prescrive che chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e con danni alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. In tale ambito sono anche applicabili le misure previste dal codice di procedura penale, quali il divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, ed è possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato.
Nel comma 7 è previsto che chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Al comma 8 è contenuta la previsione che mitiga la sanzione per il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, infatti egli non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
Il comma 8 bis concede una possibilità al conducente di tornare indietro sui suoi passi. Infatti, nei confronti del conducente il quale, nelle 24 ore successive al fatto di cui al comma 6 (fuga), si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni circa l’arresto e le misure del citato comma 6.
Tra gli altri commi dell’articolo, si ritiene di sottolineare il comma 9 bis - aggiunto dall’art. 31, comma 2, l. 29 luglio 2010, n. 120 -. Tale disposizione è rivolta anche al comportamento volto alla messa in sicurezza degli animali, prevedendo che l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chi non ottempera è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono perciò porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
Da quanto sopra descritto si evince che la ratio dell’art. 189 c.d.s. è quella d’impedire che i responsabili dell’incidente stradale possano eludere le investigazioni dell’autorità, per evitare così la punizione di reati eventualmente compiuti. La prescrizione vuole inoltre evitare che i responsabili dell’incidente non prestino assistenza a coloro i quali abbiano subito danno alla persona.
Il termine “utente della strada” indica chiunque usufruisca della sede stradale - pedone o ciclista compreso - al cui comportamento sia riconducibile l’incidente stradale. Egli è il soggetto attivo della fattispecie in esame. Ciò significa che, chi transiti accidentalmente nel luogo del sinistro, al suo verificarsi o immediatamente dopo, non sarà soggetto agli obblighi riportati. Tuttavia, per costoro potrebbero sorgere altri obblighi comportamentali, che verranno affrontati nel prosieguo della trattazione.
Tra le fattispecie analizzate, l’unica penalmente rilevante è la c.d. “fuga dopo l’incidente”, prevista in due situazioni diverse: la prima nel comma 6 (danni alle persone) e la seconda nel comma 7 (assistenza a persone ferite).
Lo studio del delitto di fuga consente la corretta ricostruzione giuridica del comportamento sanzionato dalla norma.
Il reato ha natura omissiva ed è considerato di pericolo (ex pluris Sent. Cass. Pen., Sez. IV, 9 agosto 2002, n. 29706), in quanto la condotta si realizza con il non adempiere all’obbligo richiesto, vale a dire fermarsi.
Per la consumazione del delitto occorre semplicemente che l’utente della strada si allontani dal luogo del sinistro, dopo aver contribuito a realizzarlo, e si ritiene la natura istantanea del reato.
Il dolo è l’elemento soggettivo richiesto per la condotta, inteso come rappresentazione cosciente e volontaria di non adempiere all’obbligo di fermarsi in caso di danno alla persona (comma 6), o di prestare assistenza alle persone ferite (comma 7).
Per “assistenza” la dottrina intende quel soccorso che si reputa necessario, tenuto conto della situazione concreta dell’incidente e considerati i mezzi a disposizione e le possibilità del soccorritore. Seppur non previsto espressamente dalla norma, si ritiene che il soccorritore debba dare avviso alle autorità per consentire gli interventi opportuni, primo fra tutti contattare il 112.
Ai fini dell’imputabilità e della colpevolezza – e della conseguente punibilità - è richiesto all’autore del reato il dolo c.d. “eventuale”, che si configura allorché il soggetto attivo accetti il rischio di verificazione del reato, come ben evidenziato dalla Cassazione. Secondo la Suprema Corte, il dolo eventuale si configura quando l’agente, consapevolmente, rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettando, per ciò stesso, l’esistenza (Sent. Cass. Pen., Sez. IV, 21 giugno 2006, n. 21445).
Le sanzioni previste in generale per la fuga sono la reclusione da 6 mesi a 3 anni, la sospensione della patente da 1 a 3 anni e la decurtazione di 10 punti dalla patente, (se non ci si ferma in un incidente con danno alle persone, di cui al comma 6); e la reclusione da 1 a 3 anni e la sospensione della patente da 1 anno e 6 mesi a 5 anni, (per la mancata assistenza ai feriti, di cui al comma 7).
Obblighi comportamentali di chi assiste ad un incidente
Anche il terzo estraneo al sinistro ha tuttavia degli obblighi in caso d’incidente. Ci si riferisce all’omissione di soccorso, prevista dall’art. 593 c.p. comma 2, fattispecie di ampia casistica e ben adattabile all’evenienza di un sinistro stradale.
Infatti, il codice penale punisce con la reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a 2.500 euro chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Il comma 3 prevede due aggravanti: se dalla condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se invece ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.
Soggetto attivo del reato è “chiunque”, senza distinguere tra persona coinvolta in un incidente o meno.
A una prima lettura si potrebbe porre la questione del concorso formale di reati tra la fattispecie prevista dall’art. 189 comma 6 o 7 c.d.s. - c.d. fuga dopo l’incidente - e l’omissione di soccorso, normata dall’art. 593 comma 2 c.p. Utilizzando i canoni ermeneutici previsti dal principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., in caso di conflitto tra norme penali che regolano la stessa materia, la legge speciale deroga alla legge generale (lex specialis derogat generali). Di conseguenza l’art. 189 c.d.s. individua una fattispecie più specifica rispetto all’art. 593 c.p.
Per esser più chiari nell’esposizione, mentre nell’omissione di soccorso (art. 593 comma 2 c.p.) il soggetto attivo del reato è “chiunque”; nel mancato fermarsi in caso d’incidente con danno alle persone (art. 189 comma 6 c.d.s.), o nella mancata assistenza alle persone ferite (art. 189 comma 7 c.d.s.), il soggetto attivo del reato è “chiunque, in caso d’incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento”.
Di conseguenza, chi è parte dell’incidente stradale è chiamato a rispondere solo del reato di cui all’art. 189 commi 6 o 7 c.d.s. e non anche del reato di omissione di soccorso.
Chiarita la mancanza di concorso tra i reati, è possibile ora analizzare il reato omissivo nelle sue caratteristiche di struttura e di condotta.
In merito alla natura giuridica del reato di omissione ex art. 593 c.p., essa è rinvenibile nel principio solidaristico espresso dall’art. 2 Cost., che impone a tutti i cittadini doveri di solidarietà politica, economica e sociale (Sent. Cass. Pen. 29 aprile 2013, n. 18840).
L’elemento oggettivo del reato è costituito dalla mancata prestazione del soccorso. Infatti integra il reato di omissione di soccorso, la condotta dell’automobilista che, imbattutosi in un incidente stradale, si allontani da tale luogo dopo essersi fermato ed avere avvisato telefonicamente la competente autorità di polizia, in quanto, ai fini della prestazione occorrente di cui all’art. 593 secondo comma c.p., non è sufficiente contattare la polizia e le autorità sanitarie, ma occorre anche presidiare il luogo dell’incidente allo scopo di adottare tutte le cautele necessarie a limitare il danno riportato alla vittima, in primis a scongiurare la sua esposizione al pericolo di essere investito ulteriormente da parte di altre vetture (Sent. Cass. Pen., 2 febbraio 2005, n. 3397).
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo, inteso come coscienza e volontà di non soccorrere chi ne abbia bisogno e si trovi in contatto materiale con il soggetto attivo del reato. Il caso di scuola è appunto il passante, terzo estraneo a un incidente stradale.
In conclusione, si evidenzia come gli obblighi per chi sia parte di un sinistro siano più penetranti rispetto a quelli per i terzi estranei, sottolineando che, la graduazione di responsabilità delle diverse fattispecie riportate si ispira sia al dovere di solidarietà sociale e sia al principio della personalità della responsabilità penale, rispettivamente previsti dagli artt. 2 e 27 della Costituzione Italiana.