- Giurisprudenza
- Patente a punti, Sanzioni pecuniarie
- Dott.ssa Maristella Giuliano

Comunicazione dei dati dei conducente mancata, reticente, incompleta, errata
Corte di Cassazione, Sezione II civile
Sentenza 18567 del 26 luglio 2017
Con riferimento alla sanzione pecuniaria prevista dal combinato disposto degli artt. 126 bis, 2° comma e 180, 8° comma cds, il momento di consumazione dell'illecito omissivo, consistente nella mancata comunicazione dei dati del conducente al momento della commessa violazione, coincide con la scadenza del termine entro il quale la condotta deve essere eseguita ( 60 gg. dalla notifica del verbale di contestazione) sia nell'ipotesi in cui la condotta è del tutto mancata, sia nel caso di comunicazione reticente, incompleta o errata. Tale interpretazione normativa è effettuata nell'interesse del proprietario del veicolo, il quale può disporre del lasso temporale residuo, utili allo scadere dei sessanta giorni, per effettuare una nuova comunicazione più precisa e pertinente, idonea a sottrarlo alla irrogazione della sanzione pecuniaria ex 2° comma, art. 126 bis.
Inoltre, la motivazione della sanzione pecuniaria, risiede nel fatto che il proprietario del veicolo è sempre tenuto a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, in quanto responsabile della circolazione nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e dei terzi. Di conseguenza, nel caso di impossibilità di identificazione dell’effettivo conducente del veicolo, è sempre il proprietario che risponde a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento del veicolo, sia nei confronti delle Amministrazioni per le sanzioni, sia nei confronti dei terzi per i danni.
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente:
Stefano PETITTI
Rel. Consigliere:
Luigi ABETE
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti di causa
In data 3.9.2011 la Polizia Stradale di Lercara notificava verbale n. 111 del 6.6.2011 ad A. A. con il quale le si intimava la comunicazione entro sessanta giorni dalla ricezione dei dati personali e relativi alla patente di guida del conducente dell'autoveicolo targato AA000BB risultato di proprietà della stessa A. A. ed incorso nella violazione di cui all'art. 148 c.d.s.
In data 26.1.2012 la Polizia Stradale di Palermo notificava verbale n. 000 del 14.12.2011 ad A. A. con il quale, in dipendenza del vano decorso del termine di sessanta giorni di cui al verbale n. 111 del 6.6.2011, le si contestava la violazione di cui all'art. 126 bis c.d.s.
Avverso il verbale n. 000 A. A. proponeva opposizione al giudice di pace di Palermo.
Resisteva il Prefetto di Palermo.
Con sentenza del 10.5.2012 il giudice adito rigettava l'opposizione.
Proponeva appello A. A.
Resistevano il Ministro dell'Interno ed il Prefetto di Palermo.
Con sentenza n. 1269/2015 il tribunale di Palermo rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado.
Esplicitava il tribunale, in ordine al primo motivo d'appello, che la contestazione era stata notificata il 26.1.2012 e dunque nel rispetto del termine di novanta giorni, di cui all'art. 201 c.d.s., a decorrere dal 3.11.2011, all'esito della scadenza del termine di sessanta giorni per la comunicazione sollecitata con il verbale n. 111 notificato il 3.9.2011.
Esplicitava altresì con riferimento al verbale n. 000 del 14.12.2011 che la motivazione era senz'altro adeguata, giacché il relativo obbligo era stato assolto per relationem, con rimando agli atti del procedimento.
Esplicitava inoltre, in ordine al motivo di gravame con cui la A. A. aveva dedotto di aver comunicato di non essere in condizioni di indicare chi fosse il conducente dell'autoveicolo al momento dell'infrazione di cui all'art. 148 c.d.s., "in quanto l'auto veniva condotta abitualmente ed indistintamente da lei stessa e dal marito" (così sentenza d'appello, pag. 3), che siffatta comunicazione non era idonea ad esimere da responsabilità l'appellante, proprietaria dell'autoveicolo targato AA000BB.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A. A.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.
Il Ministero dell'Interno ed il Prefetto di Palermo hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 201 c.d.s. per errata individuazione del momento consumativo dell'illecito.
Deduce che, contrariamente all'assunto del tribunale, il momento di consumazione dell'illecito omissivo coincide con la scadenza del termine entro il quale la condotta sollecitata deve essere eseguita unicamente nell'ipotesi in cui la condotta è del tutto mancata; che viceversa il momento di consumazione coincide con il momento in cui la comunicazione è comunque giunta a conoscenza della pubblica amministrazione in ipotesi di comunicazione reticente, incompleta o errata; che quindi il giudice d'appello avrebbe dovuto identificare il momento di consumazione della violazione di cui all'art. 126 bis c.d.s. con il 30.9.2011, ossia con la data in cui la Polstrada ha ricevuto la raccomandata a.r. con cui si rappresentava che l'autoveicolo targato AA000BB era condotto abitualmente da ella ricorrente e dal coniuge; che conseguentemente i novanta giorni di cui all'art. 201 c.d.s. per elevare la sanzione spiravano il 29.12.2011, sicché il verbale, siccome spedito il 18.1.2012, è stato inoltrato per la notifica allorché la decadenza si era già compiuta.
Il motivo è destituito di fondamento.
E difatti, contrariamente all'assunto della ricorrente, "la comunicazione reticente o incompleta o errata" (così ricorso, pag. 3) non vale a determinare la "consumazione" del termine di sessanta giorni - dalla data di notifica del verbale di contestazione - entro il quale il proprietario del veicolo è tenuto a fornire all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Siffatta opzione esegetica si impone, si badi, nell'interesse dello stesso proprietario del veicolo, che ben può, pur a seguito di una "comunicazione reticente o incompleta o errata", fruire del lasso temporale residuo, onde attendere, nel rispetto comunque del termine di sessanta giorni, ad una nuova comunicazione se del caso idonea a sottrarlo alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al penultimo periodo del 2° co. dell'art. 126 bis del c.d.s.
In tal guisa ben avrebbe potuto la ricorrente, a seguito dell'inoltro della raccomandata a.r. n. 222 del 23.9.2011, provvedere all'invio di un'ulteriore comunicazione entro il termine di sessanta giorni a far data dal 3.9.2011.
Il giudice d'appello dunque ha correttamente identificato il dies a quo del termine di novanta giorni di cui all'art. 201 c.d.s.
Con il secondo motivo - subordinato al rigetto del primo - la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 126 bis, 2° co., sesto periodo, c.d.s.
Deduce che ha errato il tribunale a ritenere non assolto di dovere di leale collaborazione; che invero in una famiglia normale non può pretendersi il censimento continuo dell'uso dell'autoveicolo.
Il motivo è del pari destituito di fondamento.
Si rappresenta previamente che il motivo si qualifica in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. (si condivide quindi la prospettazione dei controricorrenti secondo cui "siffatto convincimento (...) accede ad accertamento in punto di fatto incensurabile in cassazione": così controricorso, pag. 4).
Occorre tener conto, da un lato, che A. A. con il motivo de quo censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui il tribunale palermitano ha atteso (i dati comunicati "forniscono una giustificazione (prevista dalla norma in rubrica) alla impossibilità di individuare tra i due indicati potenziali conducenti e nello specifico occorso chi fosse l'effettivo conducente": così ricorso, pag. 5).
Occorre tener conto, dall'altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini si rappresenta altresì che l'asserito vizio motivazionale de quo agitur rileva nei limiti della novella formulazione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis al caso di specie (la sentenza impugnata è stata assunta in data 15.2.2015).
Conseguentemente riveste valenza l'insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
Su tale scorta si rappresenta ulteriormente quanto segue.
Da un canto, che è da escludere recisamente che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua dell'indicazione nomofilattica a sezioni unite testé menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il tribunale siciliano ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - il giudice di secondo grado ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo ("le allegazioni svolte non paiono idonee ad esimere da responsabilità il proprietario del mezzo: si tratta infatti di veicolo condotto da due soli familiari, pertanto la verifica del soggetto conducente ben avrebbe potuto essere svolta con esito positivo": così sentenza d'appello, pag. 3; "né risulta allegata una particolare giustificazione che abbia reso in concreto impossibile stabilire quale dei due soggetti fosse alla guida del mezzo": così sentenza d'appello, pag. 3).
Dall'altro, che il tribunale (nel segno della regola per cui l'art. 3 della legge n. 689/1981 dà corpo ad una presunzione di colpa, sicché grava sull'agente l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa) ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante la res litigiosa ovvero le concrete circostanze asseritamente idonee a dar ragione dell'esimente della buona fede ("il mero utilizzo indistinto del veicolo, non può infatti costituire impedimento idoneo a rendere l'obbligo di cooperazione inesigibile": così sentenza d'appello, pag. 3. Si tenga conto, ad ulteriore conforto dell'operata qualificazione del motivo in esame, che questa Corte spiega che l'accertamento dell'esimente della buona fede rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione: cfr. Cass. 29.9.2009, n. 20866).
In ogni caso l'iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico-formale.
E ciò viepiù se si tiene conto che questa Corte spiega che, in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis, 2° co., penultimo periodo, e 180, 8° co., c.d.s., il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente (cfr. Cass. 12.6.2007, n. 13748).
Con il terzo motivo - subordinato al rigetto del primo e del secondo - la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 nonché delle tabelle dei parametri forensi sub 2.
Deduce che il valore del giudizio è di euro 280,69; che di conseguenza il tribunale ha liquidato a titolo di rimborso spese importi - euro 1.200,00, oltre accessori - di gran lunga superiori ai "massimi".
Il motivo è fondato e va accolto.
Si premette che in materia di infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il cumulo della sanzione pecuniaria, di valore determinato, e della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non rende la causa di valore indeterminabile ai fini dell'individuazione del giudice competente, né rileva ai fini della liquidazione delle spese processuali, che restano parametrate sull'importo della sola sanzione pecuniaria (cfr. Cass. 16.6.2014, n. 13598).
Si premette altresì che alla fattispecie è applicabile alla ratione temporis il d.m. 10.3.2014, n. 55.
Si premette inoltre che, in dipendenza dell'ammontare - euro 280,69 - della sanzione irrogata, lo scaglione di riferimento è quello da euro 0,01 ad euro 1.100,00.
In questi termini il valore liquidato dal giudice a quo - euro 1.200,00, oltre accessori - si svela senza dubbio superiore ai "massimi".
Invero, considerate le fasi tutte, di studio, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione e decisionale, i "massimi" si specificano in euro 630,00.
Ne discende perciò che la sentenza impugnata in parte qua non si conforma ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e va - in parte qua - conseguentemente cassata.
Al riguardo tuttavia non si prospetta la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell'art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito, cioè con la condanna di A. A. a pagare agli appellati, Ministero dell'Interno e Prefettura di Palermo, controricorrenti in questa sede, le spese del giudizio di appello nella (minor) misura di cui in dispositivo.
Il ricorso a questa Corte seppur in parte è risultato fondato. Siffatta circostanza giustifica di per sé l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere parzialmente.
Non sussistono pertanto i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 (comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228), la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.
Per questi motivi
La Corte così provvede:
rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo ricorso, cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto la sentenza del tribunale di Palermo n. 1269/2015 e, decidendo nel merito, condanna A. A. a pagare agli appellati, Ministero dell'Interno e Prefettura di Palermo, controricorrenti in questa sede, le spese del giudizio di appello, spese che si liquidano nel complesso in euro 540,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% i.v.a. e cassa come per legge;
compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;
non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.p.r.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 27 febbraio 2017.
Il Presidente: PETITTI
Il Consigliere estensore: ABETE
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017.