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  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Comunicazione dei dati del conducente, condotta autonoma rispetto all'illecito principale

Corte di Cassazione Sezione II Civile
Sentenza n. 15542 del 23 luglio 2015

Obbligo di comunicazione dei dati del conducente – art. 180 comma 8 cds – violazione con decurtazione dei punti patente – art. 126 bis cds – autonomia delle condotte sanzionabili - proposizione ricorso – decorrenza dei termini dalla conclusione del ricorso – non sussiste

 

Obbligo di comunicazione dei dati del conducente – art. 180  comma 8 cds – violazione con decurtazione dei punti patente – art. 126 bis cds – autonomia delle condotte sanzionabili - proposizione ricorso  – decorrenza dei termini dalla conclusione del ricorso – non sussiste


Nel caso di sanzione che comporti la decurtazione dei punti patente, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, è tenuto a fornire i dati del conducente, al fine di garantire l’interesse pubblicistico alla tempestiva identificazione del responsabile. La mancata comunicazione o il ritardo, senza giustificato e documentato motivo, sono punibili a norma di quanto previsto dall’art. 180 comma 8 del cds. Tale condotta è pertanto tutelabile di per sé e non in quanto collegata all’effettiva commissione di un precedente illecito. Se ne deduce pertanto il principio generale dell’autonomia delle due condotte sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta ex 126 bis cds) e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente (ex 180 comma 8 cds) – in cui la seconda è del tutto indipendente dalla esistenza della prima condotta  e dagli esiti di una eventuale impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto. In conclusione non è legittimo sostenere che nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l’accertamento della infrazione principale, il termine per la comunicazione dei dati del conducente, decorre dalla definizione del relativo procedimento amministrativo o giurisdizionale concorrente, bensì il termine perentorio di 60 giorni decorre dalla data di notifica della violazione a prescindere dal fatto che sia stato proposto un eventuale procedimento di impugnazione della violazione principale.


Svolgimento del processo

1 – F.G. propose opposizione avverso il verbale di accertamento del 12 aprile 2007 contenente la contestazione dell’infrazione prevista e punita dall’art. 180, comma ottavo del codice della strada, in relazione all’art. 126  bis, comma secondo, del medesimo codice, assumendosi che avrebbe omesso di comunicare il nominativo del conducente della vettura al medesimo intestata, il quale si sarebbe reso responsabile di diversa infrazione stradale, comportante, se accertata, la perdita di punti-patente. A sostegno dell’opposizione sostenne (per quello che ancora interessa in sede di legittimità)che la sanzione non avrebbe potuto essere irrogata prima della definizione del procedimento di opposizione, nel frattempo intrapreso, avverso la diversa infrazione.
2 – L’opposizione fu respinta; il F. propose appello innanzi al Tribunale di Corno che rigettò il gravame, statuendo che l’art. 126 bis, II comma, cod. strada, prevederebbe, nella sua prima parte, la disciplina delle modalità di sottrazione del punteggio dalla patente di guida e che, a questo solo fine, stabilirebbe il termine di trenta giorni, decorrente dalla definizione della contestazione effettuata, per comunicare all’anagrafe nazionale l’avvenuta infrazione che comporta la sottrazione del punteggio ; la seconda parte della norma invece sarebbe diretta a regolamentare la diversa ipotesi per la quale il conducente responsabile non sia stato identificato: in questo caso, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il proprietario della vettura deve fornire i dati identificativi del conducente, senza dunque che sia previsto alcun termine ulteriore ( secondo la ipotesi difensiva: decorrente dalla definizione della eventuale opposizione alla sanzione per la violazione presupposta).
3 – Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto ricorso, sulla base di un unico motivo; il Comune di Como ha depositato memoria di costituzione, riservandosi di svolgere in pubblica udienza argomentazioni avverso il ricorso.
Motivi della decisione
I – Con unico motivo il ricorrente contesta la interpretazione dell’art. 126 bis, secondo comma, del codice della strada, fornita dal Tribunale di Corno, sostenendo che nel caso in cui sia stata proposta opposizione avverso l’accertamento della infrazione principale o presupposta, il termine per la comunicazione del conducente sconosciuto decorre dalla definizione del relativo procedimento: a sostegno di tale interpretazione invoca l’autorità della Corte delle Leggi che, con sentenza 27 del 2005, avrebbe sancito che in nessun caso il proprietario del veicolo (che avesse proposto opposizione avverso l’accertamento dell’infrazione presupposta) sarebbe stato tenuto a rilevare i dati personali e della patente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali od amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione della infrazione.
II – La interpretazione suggerita dal ricorso non appare condivisibile.
II.a – Va innanzi tutto ricordato il quadro normativo di riferimento: per effetto di interventi legislativi successivi alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 (segnatamente: del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286; nonché decreti ministeriali di aggiornamento delle sanzioni pecuniarie), l’art. 126 bis, comma 2 è ora del seguente tenore: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione, sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 272,00 a Euro 1,088,00. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
II.b – Ciò posto, non assume rilievo decisivo in favore della tesi del ricorrente l’intervento della Corte costituzionale con l’indicata sentenza n. 27/2005: in particolare, l’affermazione contenuta in quella decisione, secondo la quale “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”, era funzionale a respingere l’eccezione di incostituzionalità, per violazione dell’art. 24 Cost., della prevista decurtazione dei punti patente a carico del proprietario in caso di omessa identificazione del conducente (eccezione invece accolta sotto il diverso profilo della violazione dell’art. 3 Cost.); del resto nella stessa decisione la Corte delle leggi ebbe a sottolineare che “L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’art. 180 C.d.S., comma 8. In tal modo viene anche fugato il dubbio – che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti – in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente”.
II.c – Il principio dunque che deve essere posto a base dell’interpretazione della norma de qua è quello dell’autonomia delle due condotte sanzionabili – quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente – in cui la seconda è prevista a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, tutelabile di per sé e non in quanto collegato all’effettiva commissione di un precedente illecito (vedi Cass. Sez. II n. 22881/2010; Cass. sez. II n. 11811/2010) – ovviamente essendo comunque necessaria l’allegazione, pur se poi dimostratasi infondata, della sua perpetrazione – ed è dunque indipendente dalla esistenza e dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto (vedi Cass. Sez. II n. 17348/2007; Cass. Sez. II n. 16674/2010), così che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente non può decorrere se non dal momento della richiesta dell’autorità, vertendosi, in caso di inadempimento, in un’ ipotesi di illecito istantaneo. II.d – Per completezza espositiva – ed in ragione di un segnalato contrasto tra l’indirizzo interpretativo di cui sopra e Cass., Sez. VI-2 n. 20974/2014 che ebbe a statuire: In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., che attiene ad un dovere di collaborazione di natura autonoma ed e separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l’opponente si sia limitato a riferire dell’avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l’obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art. 282 cod. proc. civ. – va ribadita la soluzione ermeneutica qui proposta in quanto non sussiste, con l’indicata decisione n. 20974/2014 né una sovrapponibilità di fattispecie (il caso colà deciso si poneva al di fuori della problematica della fissazione del dies a quo di decorrenza del termine per la comunicazione, qui controversa) né una valida congruità argomentativa che si contrapponga allo stabilizzato indirizzo in precedenza richiamato (statuendosi, in detta isolata decisione, espressamente l’autonomia dei presupposti sanzionatori, con riferimento alla sopra citata, Cass. 22881/2010 ma facendo allo stesso tempo emergere una sostanziale pregiudizialità dall’esito del giudizio di impugnazione dell’accertamento della violazione presupposta).
III – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo quanto indicato in dispositivo, tenuto conto del limitato apporto argomentativo contenuto nel preteso “controricorso” (in cui si rinviava all’esposizione delle proprie ragioni in sede di udienza pubblica).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 800,00 di cui 200,00 per esborsi.

 

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