- Normativa
- Ambiente ed energia, Urbanistica, territorio e infrastrutture
- Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci
Comunicazione dei prezzi dei carburanti
Ministero delle imprese e del made in Italy
Decreto 31 marzo 2023
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 31 marzo 2023
Modalita' dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli
esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per
autotrazione. (23A02947)
(GU n.118 del 22-5-2023)
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia», e in particolare l'art. 51, commi 1 e 2, ai sensi del
quale, «al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle
informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo
impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero
territorio nazionale», si introduce l'obbligo per «chiunque eserciti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per
uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i
prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione
commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo
economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualita' e
sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo» e definire «i criteri e le
modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte
dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei
suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul
sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri
strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione
di tali informazioni presso i consumatori»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre
2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23
luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010);
Visto il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico
17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15
ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di
vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi
dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo
2013);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del
Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di
«Ministero delle imprese e del made in Italy»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di
rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza
dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto
pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023,
n. 23;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14
gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 23, ove si dispone che «il Ministero delle imprese e
del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei
carburanti di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete
autostradale nonche' la media aritmetica, su base nazionale, di
quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale
e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I
dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a
mezzo di dispositivi portatili. La modalita' delle comunicazioni, da
effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo
praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di esposizione
dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono
definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto»;
Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2023, ove
dispone che «Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i
prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»;
Considerato che il comma 4 del medesimo art. 1 del precitato
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 stabilisce che «in caso di
violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal
decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto
anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui
la violazione si e' consumata. Ove la violazione degli obblighi di
comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non
consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo' essere disposta la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni. La
sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e
modalita', anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione
del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni
di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di
finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e
del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del
medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai
relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto
compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si
applica, altresi', alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
nonche' in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo
effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal
singolo impianto di distribuzione»;
Considerato inoltre che la disponibilita' di dati richiesti dalle
precitate disposizioni circa i prezzi praticati appare necessaria al
fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy il
calcolo e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete
autostradale e della media aritmetica, su base nazionale, di quelli
comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale;
Considerato che e' operativa la piattaforma di raccolta dei prezzi
dei carburanti comunicati dagli esercenti ai sensi dell'art. 51 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, raggiungibile all'indirizzo
carburanti.mise.gov.it;
Considerato che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 51 della
legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del
decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sussiste per ogni tipologia di
carburante per autotrazione commercializzato e va riferito, ai sensi
del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, ad
una sola forma di vendita;
Considerato che il garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui
all'art. 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi
medi, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23;
Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016,
n. 257 recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE;
Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) esercenti: coloro che esercitano l'attivita' di vendita al
pubblico di carburante per autotrazione per uso civile;
b) self-service: modalita' di distribuzione che prevede
l'erogazione del carburante a cura dell'utente;
c) servito: modalita' di distribuzione che prevede l'erogazione
del carburante a cura del personale addetto all'impianto;
d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e
per le modalita' di vendita diverse dal self-service: le
comunicazioni motivate dall'interesse commerciale concorrenziale
dell'operatore a far conoscere la propria offerta completa;
e) decreto-legge: il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23
recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante
per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione
del trasporto pubblico»;
f) legge: la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in
materia di energia»;
g) ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;
h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica;
i) Osservaprezzi carburanti: servizio telematico dedicato alla
raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti
realizzato in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n.
99;
l) tipologia di carburante per autotrazione per uso civile:
benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC);
m) carburanti speciali: tipologie di carburanti differenti da
quelli indicati alla lettera l);
n) sito internet: sito web istituzionale del Ministero delle
imprese e del made in Italy.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto-legge n. 5/2023, le modalita' dell'obbligo di
comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attivita' di
vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all'art.
51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonche' le caratteristiche e le
modalita' di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di
riferimento.
Art. 3
Obbligo di comunicazione dei prezzi
1. L'obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al
pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di
carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'art. 51 della
legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n.
5/2023, sussiste con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale
all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in
diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo
comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza
di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima
comunicazione inviata.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la
vendita effettuata mediante modalita' self service; ove non sia
presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di
comunicazione va riferito alla vendita in modalita' servito.
3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di
ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione
del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal
fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del
made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini
della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati
per altre modalita' di vendita.
4. Per i carburanti speciali e le altre modalita' di vendita le
comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a
rinuncia espressa a tale facolta', rispondono ai medesimi obblighi di
veridicita' ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
Art. 4
Termini, modalita' della comunicazione e pubblicazione
1. L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 decorre dal 24
luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di
cui all'art. 3 al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le
cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all'obbligo di
comunicazione esclusivamente con modalita' telematiche mediante
utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico
accessibile, previa autenticazione, all'indirizzo internet
carburanti.mise.gov.it, seguendo altresi' le istruzioni e
indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet.
Eventuali successive modifiche dell'indirizzo internet per l'accesso
al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito
internet istituzionale del Ministero.
2. Sono altresi' possibili forme di trasmissione semplificata, di
cui all'art. 5, fermo restando che gli esercenti rimangono
destinatari dell'obbligo di comunicazione al Ministero.
3. Al fine di garantire la piu' ampia diffusione delle informazioni
sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su
Osservaprezzi carburanti.
4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile
elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attivita'
di monitoraggio, comparabilita' dei prezzi, comunicazione al
pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo di
dispositivi portatili, nonche' per le finalita' di cui all'art. 1,
commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.
Art. 5
Forme di trasmissione semplificata
e forme di collaborazione
1. Ai fini di facilitare la diffusione delle relative informazioni,
nonche' per rendere possibili forme di trasmissione semplificata da
parte degli esercenti dei prezzi praticati dei carburanti, quali, ad
esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi e, inoltre,
al fine dell'eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai
consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato puo'
stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con i soggetti
che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto,
manifestino l'interesse a gestire tali forme di comunicazione.
2. Ai fini dell'assistenza e per l'aggiornamento del servizio
telematico di cui all'art. 4, e del patrimonio informativo
dell'Osservaprezzi carburanti in collegamento dinamico con il
registro delle imprese, nonche' per le finalita' di cui all'art. 1,
comma 5-bis del decreto-legge, sono individuate le opportune forme di
collaborazione con l'Unione italiana delle Camere di commercio
(Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o,
comunque, nell'ambito delle risorse disponibili.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge, al fine di
garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati
e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile
gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile a mezzo di
dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi
nonche' dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite
funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto
in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di
convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di
specifica competenza.
Art. 6
Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge, il Ministero
ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e 3,
elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e
delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti
l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in
impianti situati fuori della rete autostradale, nonche' la media
aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti
operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la
pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto
2023, entro le ore 8,30 in apposita sezione del proprio sito
internet, in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera
l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica
di cui al comma 1 sono stabiliti nell'allegato tecnico al presente
decreto, ferma restando la possibilita' di eventuali modifiche o
integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttoriale della
DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero.
Art. 7
Caratteristiche e modalita' di esposizione
dei cartelloni contenenti i prezzi medi
1. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone
riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all'art. 6, relativi alle
tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita,
assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera.
2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi
medi entro le ore 10,30 se l'orario di apertura e' precedente o
contestuale alle ore 8,30; qualora l'orario di apertura sia
successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro
le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su 24
gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.
3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto
all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni
di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilita'.
4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso
presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri
usati e' determinata in modo da garantirne la visibilita' in
condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12
cm in altezza.
5. I prezzi medi, di cui all'art. 6, sono esposti secondo il
seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL,
metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo
per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino
alla terza.
Art. 8
Vigilanza e sanzioni
1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli rilevano ai fini
della applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge a
decorrere dal 1° agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione di cui
all'art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge.
2. Non costituisce violazione dell'obbligo di esposizione del
prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento
del cartello in caso di sospensione dell'attivita' di vendita.
3. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei
prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il
relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e cio' sia
comunicato sul sito Osservaprezzi.
4. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di esposizione il
mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non
vengano pubblicati dal Ministero e cio' sia comunicato sul sito
internet del Ministero.
Art. 9
Abrogazioni
1. A decorrere dal 1° agosto 2023 cessano di avere applicazione i
decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010,
attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio
2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 277 del 26 novembre 2010) e 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed
integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e
pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per
autotrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n.
99» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
63 del 15 marzo 2013).
Art. 10
Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Il presente decreto acquista efficacia dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Roma, 31 marzo 2023
Il Ministro: Urso
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali e del turismo, reg. n. 587
ALLEGATO TECNICO
(art. 6, comma 2)
I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, n. 23 sono
illustrate nel presente allegato.
1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla
base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4
del presente decreto;
2. I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i
prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e con decorrenza
non oltre otto giorni prima;
3. I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle
seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano
facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per
la modalita' «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati
per la modalita' «servito».
4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i
carburanti speciali.
5. Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al
calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o piu'
giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o piu'
tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio e' sostituito da
una sigla indicante la «non disponibilita'» di tale dato.