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Concorso di colpa nello scontro tra veicoli

Corte di Cassazione sez. III civ.
15 ottobre 2009, n. 21907

Sinistri – Attraversamento di un incrocio disciplinato da semaforo segnalante luce verde – Obbligo di diligenza nella condotta di guida - Scontro tra veicoli – Art. 2054, c.c., comma 2 – Presunzione di pari concorso di colpa – Prova liberatoria.

 

Il conducente di un veicolo che impegna un incrocio disciplinato da semaforo segnalante a suo favore luce verde, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida dovendo usare la necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio.
Conseguentemente, in caso di scontro con altro veicolo in transito nel medesimo incrocio, si presume, ex art. 2054 c.c., il pari concorso di colpa nella causazione del sinistro salvo che il conducente dimostri di aver fatto il possibile per evitare lo scontro in considerazione della concreta situazione della circolazione all’interno dell’incrocio.

sul ricorso proposto da:
BE. GI. , PI. RO. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato BARTOLI STEFANO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERGAMASCHI GIUSEPPE, MICELI CALOGERO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
e contro
COMANDO PROV. VIGILI FUOCO, AS. SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 4711/2004 del TRIBUNALE di FIRENZE, emessa il 22.11.2004, depositata il 24/11/2004; R.G.N. 7859/2002.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Be. Gi. e Pi. Ro. convenivano dinanzi al giudice di Pace di Firenze il Comando Provinciale dei VV.FF. e la s.p.a. As. As. deducendo che il primo maggio 1997, mentre il Be. era alla guida dell’auto della Pi., con cui viaggiava insieme alla figlia, percorrendo via (omissis) con direzione via della (omissis), immessosi nell’incrocio con via dello (omissis) avendo il segnale semaforico verde, veniva violentemente urtato da un automezzo dei VV.FF. che si era immesso nel medesimo incrocio da via dello (omissis), direzione (omissis), malgrado il semaforo rosso e con sirena a bassa sonorità attivata solo al momento dell’immissione per farsi spazio tra le macchine.
A seguito del violento impatto sulla fiancata posteriore sinistra l’auto roteava più volte su se stessa terminando con la parte anteriore sinistra contro altri veicoli sul lato opposto dell’incrocio.
Il Giudice di Pace, ritenuta la pari responsabilità del conducente del mezzo dei VV.FF. perché, pur avendo azionato i dispositivi di segnalazione supplementare, si era immesso nell’incrocio senza osservare la necessaria prudenza, e del Be. perché, pur avendo sentito la sirena, ancorché all’ultimo momento, non aveva posto in essere nessuna manovra di arresto dell’ auto o di deviazione del medesimo, condannava i VV.FF. e l’ As. a pagare al Be. la somma di lire 2.929.000.
Con sentenza del 24 novembre 2004 il Tribunale di Firenze ha respinto l’appello degli attori sulle seguenti considerazioni: 1) l’articolo 177 C.d.S., comma 1, con riferimento all’espletamento dei servizi urgenti di istituto, non obbliga i conducenti dei veicoli ad esso adibiti ad utilizzare dispositivi supplementari di allarme, bensì dispone che in tali situazioni il loro uso è consentito, mentre il comma 2 stabilisce che, se tali dispositivi sono azionati, i conducenti non sono obbligati ad osservare i limiti ed i divieti della circolazione stradale, ma devono tuttavia rispettare le regole di comune diligenza e prudenza; 2) era stato provato che quando il mezzo dei VV.FF si era immesso nell’incrocio aveva i dispositivi supplementari in funzione, ancorché azionati per far spostare le auto ferme al semaforo; quindi per dare il tempo alle auto di scansarsi ed infatti il teste Mu. ha dichiarato di esser salito sulla banchina divisoria - è da ritenere che il conducente del veicolo dei VV.FF. abbia rallentata e che nel frattempo il dispositivo acustico sia stato sentito anche dai conducenti delle auto che marciavano nella stessa direzione del Be. , ed infatti secondo il Co., che era sul mezzo dei VV.FF., aveva dichiarato che un veicolo che percorreva detta direzione si era fermato, ed il C.T.U. ha affermato che il Be. poteva udire la sirena a venti metri di distanza dall’incrocio; 3) al momento dell’urto i veicoli avevano percorso lo stesso tratto all’interno dell’area dell’intersezione e la velocità di quello dei VV.FF. era stata stimata dal C.T.U. in circa 35-40 Km e quindi non particolarmente elevata, ancorché non conforme a prudenza, tanto più che la visibilità della strada era limitata da edifici; peraltro i conducente del mezzo dei VV.FF. aveva considerato che un veicolo proveniente dalla stessa direzione del Be. si era fermato e quindi aveva ritenuto che anche questi si fosse accorto del sopravvenire del mezzo dei vigili del fuoco.
Ricorrono per cassazione Be.Gi. e Pi. Ro..
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso deducono: “Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 285, articolo 117, articoli 1176 e 2054 c.c.”.
Dall’istruttoria è emerso: 1) il veicolo dei vigili aveva azionato in ritardo un solo segnalatore acustico, attraversando l’incrocio ad alta velocità con il semaforo rosso, mentre il Be. con il verde senza commettere nessuna infrazione, ed infatti i vigili non gli contestarono alcunché, ed al momento dell’urto aveva quasi terminato la manovra di attraversamento tant’è che esso era avvenuto nella parte posteriore dell’auto.
Quindi la sentenza impugnata ha contraddittoriamente affermato che i segnalatori acustici erano in funzione da un certo lasso di tempo, ma al contempo che erano stati azionati mentre i VV.FF. stavano attraversando l’incrocio ed inoltre è contraddittorio affermare che il Be. poteva percepire la sirena a distanza di venti metri dall’intersezione se questi invece aveva già impegnato l’incrocio allorché è avvenuto l’impatto e peraltro se i VV.FF. avevano azionato il dispositivo all’incrocio era impossibile averlo sentito prima. Nessun veicolo era nella stessa direzione di marcia del Be. ed il teste Mu. , conducente di un veicolo sulla stessa direzione di marcia dei VV.FF., era stato costretto a buttarsi su marciapiede per farli passare a forte velocità. E poiché l’impatto con l’auto del Be. era avvenuta con la parte posteriore dell’auto di questi, è contraddittorio affermare che egli aveva il tempo di arrestarsi mentre stava terminando la manovra di attraversamento all’incrocio, tant’è che la stessa sentenza afferma che l’incidente è avvenuto nella corsia di marcia del veicolo dei VV.FF..
I conducenti dei mezzi di cui all’articolo 177 C.d.S. possono attraversare con il semaforo rosso con prudenza e senza travolgere chi passa purché mettano in funzione il segnale acustico supplementare di allarme e la segnalazione visiva, ma tali segnalazioni non vi erano e lo stato dei luoghi impediva la visibilità fino all’incrocio.
Dunque il Be. aveva superato la presunzione di colpa a suo carico ed era stata accertata l’esclusiva responsabilità del conducente dei VV.FF..
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha più volte affermato, in tema di circolazione stradale, da un lato che il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore “luce verde”, non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal semaforo, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti nell’incrocio; dall’altro che durante i servizi di polizia, antincendi, ambulanza, è rimesso alla prudenza dei conducenti dei veicoli adibiti ai predetti servizi decidere, in considerazione dell’ora, del traffico, della visibilità e di tutte le circostanze concrete, se e quando azionare, in caso di urgenza, il dispositivo supplementare acustico d’allarme (sirena: Cass. 585/1996). E poiché nel caso di scontro di veicoli, l’entità della prova liberatoria che uno dei conducenti deve fornire per vincere la presunzione di pari concorso di colpa stabilita dall’articolo 2054 c.c., comma 2, deve essere determinata non in astratto, ma in rapporto alla concreta situazione della circolazione, il conducente di un’auto scontratasi con un’autoambulanza avente il dispositivo supplementare di allarme in azione è tenuto, al fine suddetto, a dimostrare positivamente - oltre l’adeguatezza della velocità da lui mantenuta - di aver arrestato il proprio veicolo tempestivamente, in rapporto non soltanto all’avvistamento del veicolo in servizio pubblico, vigente ma anche alla percezione acustica della sirena azionata dalla stessa.
A tutti questi principi si sono attenuti i giudici di merito avendo accertato che, nelle condizioni di tempo e traffico del giorno dell’incidente - ore 20,45 del (omissis), in cui su via (omissis), nella stessa direzione di marcia del Be., circolava soltanto un’altra auto (teste Co. ) - il conducente del veicolo dei VV.FF. azionò la sirena in prossimità dell’incrocio per far scostare le macchine ferme al semaforo rosso e che l’auto del Be. poteva averla sentita a distanza di 20 metri dall’incrocio sì che, essendo l’urto avvenuto allorché i due veicoli avevano percorso lo stesso tratto all’interno dell’area di intersezione, hanno correttamente stabilito la pari corresponsabilità dei rispettivi conducenti ai sensi dell’articolo 2054 cod. civ., comma 2 per non aver il Be. osservato l’obbligo di fermarsi.
2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’articolo 91 c.p.c. e segg.”.
La condanna al pagamento di un terzo delle spese di secondo grado è conseguentemente illegittima.
Il motivo è infondato in conseguenza del rigetto del motivo precedente.
3.- Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

 

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