- Giurisprudenza
- Pedoni
- Dott.ssa Maristella Giuliano

Condotta responsabile del pedone
Corte di Appello di Lecce
Sentenza n. 429 del 22 giugno 2015
Sinistro stradale – investimento di un pedone – condotta imprevedibile e anomala del pedone – responsabilità – sussiste
Nel caso di sinistro stradale, la prova, liberatoria per il conducente, della responsabilità del pedone è fornita tramite la dimostrazione della condotta imprevedibile e gravemente colposa, tale, da non consentire al conducente del mezzo di evitare l'investimento. In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.