• Giurisprudenza
  • Motoveicoli e ciclomotori, Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta a casco
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Confisca motociclo per guida senza casco

Giudice di Pace di Acerra
sentenza del 17 ottobre 2007

Art 171, comma 1 e 2 CdS – violazione dell’obbligo di indossare il casco protettivo per conducenti di ciclomotori e motoveicoli –emissione ordinanza ingiunzione – termine perentorio - veicolo appartenente a terzo - confisca – inammissibilita’ – ius superveniens

 

    L’ ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca di motociclo emessa oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 204 comma 1 CdS e avente ad oggetto un motociclo appartenente ad altra persona estranea alla violazione amministrativa ex art. 171 comma 1 e 2 CdS è annullata per violazione di termini perentori e perché contrastante con quanto disposto dall’art. 213 comma 6 CdS, come modificato dal comma 169 dell’art. 2 DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge n. 286/2006. Tale modifica legislativa ha disposto l’abrogazione della vecchia formulazione del comma sexies dell’art. 213 CdS che disponeva la confisca  del ciclomotore o motoveicolo nel caso in cui si circolava senza indossare il casco, anche se il veicolo non era di proprietà del trasgressore. In seguito alla novella legislativa dell’art. 213, comma 6, la sanzione della confisca non si applica se il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE MANDAMENTO DI ACERRA REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 146/C/07 avente ad oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca di veicolo, ex art. 205 del Dlgs 285/92, vertente TRA Tizio Xxx, elettivamente domicialiato in Acerra, ….., rapp.to e difesa dall’Avv. prat. …. –opponente- CONTRO Prefetto della Provincia di Napoli in persona del l.r.p.t.. -resistente contumace- CONCLUSIONI All’udienza del 17/10/07, il procuratore del ricorrente, concludeva come da ricorso e verbale di causa per l’accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria in data 28/02/07, l’opponente Tizio Xxx, proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca n° 4…../X/AC/2006 III^ Area bis - confische, emessa in data 10/01/07, relativa al verbale di contestazione redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di KKKK, n° …….. del 07/02/06, per violazione dell’art. 171 comma 1 e 2 del C.d.S., perché Tizio Yyy, conducente del motociclo tg. ….. di proprietà di Tizio Xxx, circolava senza indossare il casco protettivo. L’opponente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca del veicolo in quanto l’ordinanza era stata emanata oltre i termini previsti dalla legge ed anche perché Tizio Xxx, era persona estranea alla violazione, per cui ai sensi del combinato disposto dell’art. 213 comma 1 e 6 del C.d.S., tale sanzione accessoria non poteva essere applicata. Con decreto del 07/03/07, ritualmente notificato, veniva fissata l’udienza del 17/10/07, per la comparizione delle parti. Incardinata la lite, il resistente, non depositava in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nè compariva, per cui si procedeva in contumacia. Precisate le conclusioni, si dava lettura del dispositivo in udienza. . MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione è tempestiva, perché proposta nel termine di giorni 30, dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione, previsto dall’art. 205 del C.d.S.. Alla data della violazione oggetto del presente giudizio, l’art. 171 comma 1 del C.d.S., così disponeva: “durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”. Il secondo comma dello stesso articolo così disponeva: “chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 ad euro 275,10” (oggi da € 70 ad € 285). La legge 17 agosto 2005, n. 168, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, aggiungeva all’art. 213 del C.d.S., il comma sexies, oggi abrogato, che così disponeva: “è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere la violazione amministrativa di cui all’articolo 171. In queste ipotesi l'autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili". L’art. 210 comma 3 del C.d.S., così dispone: “nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo della commessa violazione entro dieci giorni”. L’art. 213 comma 3 del C.d.S., così dispone: “quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.” L’art. 204 comma 1 del C.d.S., così dispone: “il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti” . Il comma 1 bis dello stesso articolo, così dispone: “i termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione”. L’art. 213 comma 1 del C.d.S., così dispone: “nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione”. Il comma 6 dello stesso articolo così dispone: “la sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.” Ai sensi dell’art. 210 del C.d.S., non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata. In tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui sia contestata una violazione del C.d.S. per la quale non è consentito il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, il relativo verbale di accertamento non costituisce titolo esecutivo, se il contravventore non propone ricorso amministrativo, in quanto in detta ipotesi il titolo esecutivo è costituito dall'ordinanza ingiunzione che il prefetto è tenuto ad emettere nel termine previsto dall'art. 204 del cod. strada, decorrente dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso amministrativo indicato nel precedente art. 203. (Cass. civ., Sez. II, 04/11/2005, n.21361) Il Prefetto della Provincia di Napoli ha emesso l’ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca del motociclo tg……….., oltre il termine perentorio di 120 giorni, previsto dall’art. 204 comma 1 del C.d.S., decorrente dalla scadenza del termine di giorni 10, per la trasmissione del verbale di contestazione della violazione, previsto dall’art. 210 del C.d.S.. L’ordinanza di confisca, non poteva essere emanata, poiché, come emerge dalla stessa ordinanza, il motociclo tg. …….., appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e quindi i veicolo non poteva essere sottoposto a sequestro, come previsto dall’art. 213 comma 6 del C.d.S.. L’ordinanza di confisca, altresì, non poteva essere emanata, poiché, anche se relativa a violazione commessa nel periodo di vigenza dell’art. 213, comma 2 - sexies del C.d.S., alla data del 10/01/07, tale sanzione accessoria, non era più prevista, a seguito dell’abrogazione del comma 2 – sexies, avvenuta con l’entrata in vigore del comma 169 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione n° 286/06. L’opposizione è fondata e va, pertanto accolta. Vi sono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, vista la novità della materia. P. Q. M. Il Giudice di Pace di Acerra Dott. Giovanni Franzese, definitivamente pronunciando sul ricorso come proposto, Visti gli art. 22, 22/bis e 23 L. 689/81 e l’art. 205 Dlgs 285/92 e successive modificazioni, così provvede: 1) Accoglie l’opposizione; 2) Annulla l’ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca n° 4..…/X/AC/2006 III^ Area bis - confische, emessa dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 10/01/07; 3) Compensa le spese di giudizio tra le parti; 4) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Acerra il 17/10/07 Il Giudice di Pace Dott. Giovanni Franzese .

 

Documenti allegati