• Normativa
  • Arresto, fermata e sosta, Mobilità persone con disabilità
  • Dott.ssa Daniela Mascaro e Dott. Andrea Guerci

Contrassegni di circolazione e sosta invalidi

Nota del Ministero dell’ Interno
prot. M/2413/34

 

Ministero dell’ Interno
Contrassegni di circolazione e sosta invalidi – Articolo 74 decreto legislativo 196/2003. Quesito
(nota prot. M/2413/34)

 
Alla Prefettura
Ufficio territoriale del Governo di
PESARO ed URBINO
Area III


    Con la nota in riferimento, codesta Prefettura ha indirizzato allo scrivente Ministero un quesito formulato dall’Unione dei Comuni di …(omissis)… in materia di contrassegni rilasciati per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide, al fine di conoscere l’avviso di questa Amministrazione in ordine alle modalità di attuazione dell’articolo 74 decreto legislativo 196/2003 (codice della privacy).
     In particolare si chiede se, oltre al nome e all’indirizzo del titolare, debba eliminarsi, dalla parte anteriore del contrassegno, anche il simbolo di una persona su sedia a rotelle prevista dall’articolo 381 del DPR 495/92 e dalla raccomandazione 98/376/CE del 4 giugno 1998.
     Sul punto si evidenzia che, sebbene l’articolo 74 decreto legislativo 196/2003 stabilisca espressamente che i contrassegni di circolazione e sosta, volti alla esposizione su veicoli, devono contenere i “soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata, senza l’apposizione di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno”, sono pervenute a questo Ministero alcune considerazioni da parte della ADICONSUM.
     La predetta associazione ha evidenziato le notevole difficoltà in cui spesso vengono a trovarsi i soggetti disabili, in quanto il contrassegno di circolazione che viene rilasciato dal Comune di residenza, in ossequio all’articolo 74 decreto legislativo 196/2003, non reca nella parte anteriore il simbolo della persona su sedia a rotelle prescritto dal citato articolo 381 del DPR 495/92.
     Secondo l’ADICONSUM, l’omissione di tale simbolo determina una forte limitazione della libertà di circolazione delle persone disabili, esponendole al frequente rischio di sanzioni amministrative.
     In particolare gli ordini di Polizia dei Comuni diversi da quello di residenza non riconoscono la validità del contrassegno, elevando contestazioni di illeciti amministrativi inesistenti e costringendo il titolare del contrassegno a difendere le proprie ragioni nelle sedi competenti.
     Ma soprattutto questa prassi ostacola l’uso del contrassegno all’estero, nel corso di un soggiorno in uno dei paesi dell’Unione Europea, in quanto non conforme al contenuto della raccomandazione 98/376/CE del 4 giugno 1998, che invita gli stati dell’Unione ad adottare un contrassegno unico recante il simbolo della carrozzina.
     Tanto premesso, la complessità delle problematiche suesposte e le incertezze normative sollevate dal coordinamento dell’articolo 381 del DPR 495/92 con l’articolo 74 decreto legislativo 196/2003, ha indotto lo scrivente ufficio a sottoporre la questione all’ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, al fine di valutare quali iniziative sia opportuno intraprendere per addivenire ad un bilanciamento delle contrapposte esigenze di tutela della riservatezza, da un lato, e di garanzia di libertà della circolazione, dall’altro.
     Con riferimento al quesito in oggetto, si ritiene che il simbolo della sedia a rotelle non sia lesivo del diritto alla riservatezza, giacchè da tale simbolo non può evincersi quale sia il tipo di patologia che colpisce il titolare del contrassegno, essendo utilizzato, anche a livello internazionale, per indicare qualunque disabilità che comporti una difficoltà a deambulare.
     Inoltre va evidenziato che detto simbolo si limita  a riprodurre lo stesso contenuto del segnale stradale verticale posto in corrispondenza  del parcheggio o della segnaletica orizzontale che delimita gli spazi di sosta riservati.
     Alla luce delle suesposte considerazioni, fatte salve ovviamente le iniziative che al riguardo si riterrà di assumere da parte del citato ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, si è dell’avviso che il simbolo in argomento possa essere riportato anche nella parte esteriore del contrassegno di circolazione e di sosta, atteso che in tale parte non è riportato il nominativo del soggetto disabile.
     Codesta Prefettura - Ufficio territoriale del Governo – è pregata di portare a conoscenza il presente parere all’Unione di Comuni che ha posto il quesito.

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 

 

 

 

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