• Giurisprudenza
  • Mobilità persone con disabilità, Arresto, fermata e sosta
  • Dott.ssa Maristella Giuliano

Contrassegno invalidi e sosta nelle aree di fermata dei bus

Corte di Cassazione II sez.
22 gennaio 2008, n. 1272

Art. 158 comma 2 lett. d) cod. strad. – spazio sosta auto – divieto di sosta art. 159 lett. a) – invalidi – contrassegno per la sosta – irrilevanza

 

E’ sempre disposta la rimozione del veicolo trovato in sosta nelle aree destinate alla fermata dei bus, in base alla presunzione legale di intralcio o pericolo per la circolazione.
Sono tenuti al rispetto dei suddetti limiti anche coloro che utilizzano veicoli muniti di contrassegno per la circolazione di persone disabili, pur essendo titolari di talune agevolazioni accordate a tale tipologia di utenti.


  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - Con ricorso depositato presso la Cancelleria del giudice di pace di Terni il 3.7.2000 C. F. ebbe ad opporre, ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge n. 689/1981 così come richiamati dall'art. 205 decreto legislativo n. 285/92, il verbale n. XXXXX del 02.07.02 redatto da agente in forza al Comando di polizia municipale del Comune di Terni stante l'accertata violazione a suo carico dell'art. 158 del codice della strada quale intestataria della carta di circolazione dell'autovettura Ford XXXXX tg. XXXXX.
Nello specifico il predetto veicolo veniva riscontrato in sosta in Terni piazza Tacito nello spazio riservato a bus.
 La C. contestava il cennato verbale con ricorso del seguente tenore: "Avevo accompagnato mia madre P. G. presso la filiale della Banca Nazionale del Lavoro e dopo aver effettuato diversi giri in piazza Tacito, non riuscivo a trovare parcheggio. È da tenere presente che la suddetta banca effettua l'apertura pomeridiana per 1 ora soltanto e quindi non avevo tempo per recarmi nelle vie limitrofe.
È molto importante considerare che la piazza Tacito è così grande che è sprovvista di parcheggi riservati agli invalidi. Infatti mia madre P. G. ha gravi problemi di deambulazione, è dunque invalida ed in possesso di contrassegno n. XXX rilasciato dal Comune di XXXXX 08.02.02, che io avevo regolarmente esposto sul vetro dell'auto" (così nell'atto di opposizione depositato il 3.7.2002). Il giudice di pace di Terni, nell'emettere il decreto di fissazione d'udienza, disponeva la sospensione del verbale opposto in difetto di allegazione dei gravi motivi richiesti dall'art. 22 L. n. 689/81.
Si costituiva il Comune di Terni contestando la fondatezza del proposto ricorso. Il Giudice adito, sulla scorta di istruttoria meramente documentale, accoglieva il gravame dando lettura del dispositivo della decisione all'udienza del 18.11.02 e depositando la parte motiva della sentenza n. 1237/02 il 20.11.02 affermando testualmente: "I motivi del ricorso meritano accoglimento.." (così a pag. 2 della sentenza). Il Comune di Terni ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza del Giudice di Pace di Terni n. posta in pubblicazione il 20.11.02, ritenendola lesiva degli interessi del Comune, con tre motivi di gravame. Non ha svolto difese in questa fase del giudizio C. F..


MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con il primo motivo il Comune di Terni denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 111 comma 6 Cost. (obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali), degli artt. 132 comma 2 n. 4) ("contenuto della sentenza; obbligo di concisa motivazione") e 311 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 - omessa, insufficiente e/o contraddittoria e/o apparente motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5, per avere erroneamente il Giudice di Pace di Terni con la detta sentenza accolto l'opposizione proposta dal C. F. ritenendo l'illegittimità dell'operato dell'agente accertatore ed annullando il verbale n. XXXXX del 2.7.02 ma omettendo di fornire motivazione congrua ed adeguata, o meglio offrendone una solo apparente, a sostegno dell'orientamento assunto e rendendo impossibile comprendere l'iter logico argomentativo seguito per giungere ad una pronuncia così chiaramente contra legem.
Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza consiste nella concisa e logica esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione: esposizione che deve porre in evidenza i fatti salienti della causa e le ragioni giuridiche della decisione, senza omettere l'indicazione delle norme di legge o dei principi giuridici applicati; per adempiere all'obbligo della motivazione il giudice di merito non è tenuto a compiere una analisi particolareggiata di tutte le deduzioni delle parti e di tutti gli elementi probatori emersi nel procedimento, essendo sufficiente che egli, attraverso un valutazione globale di tutte le risultanze di causa, spieghi le ragioni che hanno determinato il suo convincimento (Cass. Civ. Sez. II n. 2114/1995; Cass. III n. 9744/1996; Cass. I n. 2067/1998; Cass. n. 109/1957; Cass. n. 3705/1956; Cass. n. 1684/1956; Cass. n. 1603/1955 ecc. ...). Più volte è stato affermato che la motivazione, quale presupposto logico giuridico della sentenza, ben può servire ad integrare e non soltanto a chiarire od interpretare la effettiva statuizione contenuta nel dispositivo, dovendo per un verso la volontà espressa dal giudice esser valutata sulla base di tutte le enunciazioni contenute nella sentenza stessa vista nel suo complesso (così Cass. n. 3688/1981; Cass. n. 3800/1982); per altro verso dovendosi la motivazione di una sentenza ritenere insufficiente quando riveli nel suo insieme una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice del merito alla formazione del suo convincimento (Cass. n. 11154/1995). La gravata decisione, per quanto detto, risulta affetta dalle censure denunciate, in quanto solo apparentemente motivata. Ciò perché il giudice di merito, limitandosi nel caso di specie ad affermare che "I motivi del ricorso meritano accoglimento...", ha omesso ogni argomentazione sul punto decisivo dibattuto tra le parti e dunque sull'iter logico seguito e sulla ratio decidendi posti alla base della adottata decisione. Infatti, il punto decisivo della controversia sul quale il Giudicante doveva motivare e non ha motivato riguardava la mera circostanza dell'avvenuta sosta del mezzo di proprietà della C. su area riservata a Bus ancorché con asserita esposizione di permesso tipo invalidi e della ragione della sua idoneità ad invalidare l'irrogata sanzione (l'opponente, infatti, non ha neppure contestato la violazione essendosi limitata ad affermare di essersi recata in Piazza Tacito per accompagnare presso la locale Banca Nazionale del Lavoro la propria madre asseritamente invalida e che in tale piazza, pur grande, non vi sarebbero parcheggi per invalidi).
Essendo questa la questione introdotta dall'opponente, peraltro contrastata dal Comune, dalla lettura della gravata decisione risulta del tutto preclusa la possibilità di ricostruire il ragionamento posto a fondamento del decisum non avendo il giudice di merito in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche della illegittimità dell'opposto verbale ed anzi, la motivazione rivela una obiettiva deficienza nell'iter logico che ha condotto il giudicante alla formazione del proprio convincimento, ciò in spregio alle norme in rubrica ed ai principi enucleati dalla Suprema Corte (ulteriormente Cass. Civ. - Sez. III - N. 10667/01; Cass. civ. - Sez. II - n. 7476/01; Cass. Civ. - Sez. III - n. 12803/00; Cass. Civ. - Sez. II - n. 1413/99). Da ciò discende la fondatezza delle censure di cui in rubrica.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. ("onere della prova"), 2699 c.c. ("atto pubblico"), 2700 c.c. ("efficacia dell'atto pubblico"), dell'art. 115 c.p.c. ("disponibilità della prova"); dell'art. 23 comma 6 L. n. 689/1981 ("giudizio di opposizione - potere di disporre d'ufficio mezzi di prova necessari.."), dell'art. 158, comma 2 lett. d) e 159, comma lett. a) del d.l.vo n. 285 del 30.4.92 ("divieto di fermata e sosta sugli spazi riservati ai veicoli in servizio di piazza", rimozione veicoli nei casi di cui all'art. 159 comma 1 lett. a"), dell'art. 4 L. 689/1981 dell'art. 54 c.p. (stato di necessità), dell'art. 99 c.p.c. ("principio della domanda") in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., perché erroneamente il Giudice di Pace di Terni con la sentenza precitata ha accolto l'opposizione proposta da C. F. ritenendo l'illegittimità dell'operato dell'agente accertatore ed annullando il verbale n.. XXXXX del 2.7.02. La gravata decisione risulta ulteriormente affetta dalle censure di cui in rubrica ed emessa in violazione delle norme ivi indicate. Ciò in considerazione delle totali carenze probatorie in ordine ai motivi di opposizione svolti dalla C., la quale non ha fornito la prova della mancanza di parcheggi liberi e dell'assenza di parcheggi riservati agli invalidi nella piazza Tacito, né tanto meno che il veicolo a lei intestato fosse effettivamente coinvolto nel trasporto della propria madre asseritamente invalida presso la Banca Nazionale del Lavoro. L'infondatezza della svolta opposizione, del resto, emerge ancor più evidente se si considerano le diverse risultanze della documentazione in atti versati nel giudizio di merito (in specie il verbale opposto e controdeduzioni dell'agente accertatore; doc. 1 e 2 fascicolo di parte del Comune). In particolare, è dato leggere nelle summenzionate controdeduzioni che ... il sottoscritto istruttore di vigilanza B. L. dichiara che durante l'espletamento del servizio nella zona di piazza Tacito accertava che la fermata riservata ai bus di piazza Tacito era completamente occupata da autovetture. Il sottoscritto, dopo aver atteso qualche istante, cominciava a compilare i relativi verbali. Arrivato alla vettura della ricorrente, a metà verbale, si avvedeva del permesso per invalido esposto nella parte anteriore della vettura stessa .... Si fa presente che i titolari di permesso per invalidi devono, comunque, rispettare le indicazioni riportate a tergo della concessione, ovverosia le prescrizioni elencate agli artt. 157 e 158 del codice della strada". A tergo delle concessioni invalidi è infatti stampata la seguente dicitura: "Il titolare del presente contrassegno è autorizzato a sostenere nelle zone vietate ed in quelle regolamentate senza limiti di tempo e a circolare e sostenere nelle zone a traffico limitato, senza arrecare intralcio alla circolazione e con il rispetto di tutte le disposizioni in particolare di cui agli artt. 158 e 188 del codice della strada". L'avvenuta sosta del mezzo di proprietà della C. su area riservata a bus, del resto, oltre che non contestata dall'opponente, è anche rilevabile dal verbale opposto che su tale fatto fa fede fino a querela di falso. Il giudice di pace di Terni, ciò nonostante, ha ritenuto di dar credito alle indimostrate affermazioni della ricorrente (a conferma della quale non è stata richiesta né tanto meno svolta attività istruttoria da parte della C.), disattendendo immotivatamente le risultanze dei documenti offerti in giudizio dal Comune di Terni che rendevano palese l'infondatezza della svolta opposizione. Il giudice, in mancanza assoluta di tali elementi di prova, non poteva considerare i motivi mossi all'accertamento fondati perché meritevoli di accoglimento (motivi in sé anche inidonei - ove provati - ad inficiare la patente legittimità dell'accertamento e della sanzione irrogata). Anzi, proprio in virtù della carenza assoluta di prove il Giudice di merito avrebbe dovuto ritenere rilevante e decisivo: a) quanto verbalizzato dall'agente di polizia municipale; al verbale opposto ed alle successive controdeduzioni, infatti, l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ha attribuito il valore di atto pubblico ex art. 2700 c.c., seppur limitatamente alla autenticità del documento, alla sua provenienza ed ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (Cass. n. 788/88; Cass. Sez. Lav. n. 5237/1989; Cass. n. 7913/1990; Cass. 3127/1990); b) la presunzione di colpa in ordine al fatto vietato posta a carico di colui che l'ha commesso dall'art. 3 L. n. 689/1981 (Cass. I, n. 664/00; III, n. 536/00). L'opponente, infatti, non ha fornito prova della mancanza di spazi liberi da adibire a parcheggio né di essersi effettivamente recata in piazza Tacito. Ne discende che la sentenza è stata emessa in palese violazione dell'onere probatorio imposto dal combinato disposto dall'art. 2697 C.C. nonché del divieto si fermata e sosta sugli spazi riservati allo stanzionamento dei veicoli in servizio dettato dall'art. 158, comma 2 lett. d del menzionato decreto legislativo n. 285/92 (codice della strada). Va ancora sottolineato che la violazione dell'art. 158, comma 2 lett. d) d.l.vo n. 285/92, neppure contestata dall'opponente, attiene allo specifico divieto di fermata e di sosta su area riservata allo stazionamento di bus.
La Corte di Cassazione, con condivisa decisione del 21.06.1960, ha confermato la specifica configurazione dell'illecito anche quando lo spazio destinato a questo scopo sia stato solo parzialmente occupato ed anche che non sia stato effettivamente cagionato un impedimento o un intralcio alla circolazione. Peraltro ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 158 e di cui al successivo art. 159, comma 1 lett. a) è sempre disposta (quindi obbligatoria senza alcun apprezzamento discrezionale da parte degli organi di polizia stradale) la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo trovato in sosta nelle situazioni specificatamente indicate dai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 158. Il legislatore dal 1992 ha voluto, pertanto, assegnare ai citati divieti, per il solo fatto di essere violati, la caratteristica di intralcio o pericolo per la circolazione prevedendo espressamente ed obbligatoriamente la sanzione accessoria della rimozione del veicolo onde eliminare gli elementi di sussistenza della pericolosità del comportamento violativo accertato e censurato. A tal riguardo, anche coloro che utilizzano gli autoveicoli per il trasporto delle persone invalide (in possesso dello specifico contrassegno), (trasporto di cui non vi è prova in atti nella causa che si occupa) nonostante alcune agevolazioni accordate a tale tipologia di utenza (sosta nelle zone vietate dalla specifica segnaletica, circolazione e sosta nelle aree tutelate - Z.T.L. ed Aree Pedonali -, sosta senza limiti di tempo nelle aree destinate a sosta regolamentata, sosta nei parcheggi a pagamento senza corresponsione del rispettivo ticket, circolazione nelle corsie preferenziali), devono rispettare i divieti imposti dal citato art. 158, proprio per la presunzione accordata dal legislatore di intralcio e pericolo per la circolazione nel caso delle specifiche violazioni. Invero, il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del d.p.r. n. 384/1978, concernente il regolamento di esecuzione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30.3.1971, riguardante l'abolizione delle "barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone invalide devono essere accordate tutte le possibili facilitazioni nel spostarsi e nel sostare nei centri abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive situazioni di pericolosità che sono, tra l'altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei commi 1, 2 e 3 del già citato art. 158. Da aggiungere ancora che gli stessi permessi per disabili (come quello detenuto dal ricorrente), nella parte posteriore, prevedono uno specifico avviso dal testo: "il titolare del presente contrassegno è autorizzato a sostare nelle zone vietate ed in quelle regolarmente senza limiti di tempo e a circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, senza recare intralcio alla circolazione e col rispetto di tutte le norme di cui all'art. 158 del codice della strada". Ne deriva, pertanto, che il ricorrente non poteva posizionare il veicolo su area riservata alla sosta di veicoli in servizio di piazza (quali bus) solo per il fatto di non riuscire a trovare altro parcheggio e che in piazza Tacito in Terni non vi sono parcheggi riservati agli invalidi, situazione peraltro soltanto dichiarata e non supportata da alcuna prova. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta l'opposizione di C. F.; condanna la C. F. al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 100,00 per spese ed in Euro 300,00 per onorari; compensa le spese del primo grado del giudizio.
PQM La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C. F.; condanna la C. al pagamento delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 100,00 per spese ed in Euro 300,00 per onorari, oltre oneri consequenziali; compensa le spese del primo grado.

 

 

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