- Atti preparatori
- Mobilità persone con disabilità
- Dott.ssa Maristella Giuliano
Contrassegno per le persone disabili
Senato della Repubblica
Disegno di legge S 192
d'iniziativa della senatrice RIZZOTTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2018
Norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati
ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge detta nuove norme volte a disciplinare, ottimizzandolo, l'utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, anche attraverso l'introduzione di disposizioni più opportune in merito alla concessione impropria di tale contrassegno e alle sanzioni conseguenti a un uso scorretto dello stesso. A legge vigente il «contrassegno disabili», in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio comune di residenza, più esattamente dal sindaco (articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Lo status di invalido comporta il riconoscimento di veri e propri diritti soggettivi in capo ai soggetti disabili. La stessa Corte di cassazione ha qualificato il diritto al rilascio del cosiddetto «contrassegno invalidi» come un diritto soggettivo (sentenze n. 2412 del 26 febbraio 1993 e n. 89 del 3 aprile 2000), configurando in tal modo l'esistenza di un più generale diritto soggettivo – quello della mobilità del disabile – non subordinato ad alcuna discrezionalità amministrativa. Un'espressione di questo impegno è il rilascio del contrassegno invalidi che legittima a fruire di agevolazioni nella circolazione e nella sosta del veicolo.
Nel disciplinare l'utilizzo del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili, il disegno di legge abroga l'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Contrassegno di circolazione e di parcheggio per disabili e disposizioni per la sua concessione)
1. Gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti in termini di sicurezza tutte le strutture per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: «contrassegno di circolazione e di parcheggio per disabili» conforme al modello previsto dalla raccomandazione 98/376/CE del Consiglio, del 4 giugno 1998. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato a uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: «simbolo di accessibilità».
3. Il contrassegno permanente è rilasciato:
a) alle persone con difficoltà cognitiva, disabilità intellettiva, disturbo mentale, sindrome confusionale acuta, demenza, disturbo amnestico e altri disturbi mentali che determinano patologie invalidanti o alterazioni psicologiche o comportamentali relative alla personalità dell'individuo che causano pericolo o disabilità che alterano il normale sviluppo psichico della persona;
b) alle persone deambulanti in carrozzina o con disabilità motoria grave agli arti inferiori che utilizzano con continuità tutori o protesi, ovvero alle persone che, a causa di notevoli difficoltà di deambulazione, non possono usare mezzi di trasporto pubblico;
c) alle persone prive di entrambe le mani o braccia o della loro funzionalità, o affette da un deficit agli arti superiori tale da compromettere la sicurezza propria o altrui sui mezzi di trasporto pubblico;
d) alle persone affette da cecità totale, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138;
e) ai minori il cui sviluppo fisico evidenzi una grave difficoltà motoria e di deambulazione, solo dal momento in cui tale difficoltà si manifesti;
f) alle persone con difficoltà di deambulazione che abbiano superato gli ottanta anni di età.
4. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 l'interessato, o chi legalmente lo rappresenta, deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale è chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità di cinque anni. In caso di patologie permanenti la validità è di dieci anni. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili permanente devono essere ben visibili la data di scadenza e la lettera «P». Il titolare del contrassegno disabili può chiederne il rinnovo al sindaco trenta giorni prima della scadenza e non oltre trenta giorni dopo la scadenza del contrassegno. La richiesta è corredata da nuova certificazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Le persone affette da invalidità totale e permanente sono esenti da ogni spesa relativa al rilascio della certificazione medica. Le spese relative a verifiche o ad accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti sono poste a carico dell'ente richiedente.
5. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 4. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. Il contrassegno disabili temporaneo ha validità non superiore a diciotto mesi. Sulla parte anteriore e posteriore del contrassegno disabili temporaneo devono essere ben visibili la data di scadenza e la lettera «T».
6. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno di parcheggio per disabili». Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
7. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1 sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.
8. Entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale, il soggetto interessato al rilascio del contrassegno disabili può presentare ricorso a un'apposita commissione regionale. Nel suddetto ricorso egli può farsi assistere da un rappresentante di una delle associazioni che tutelano i diritti dei disabili. Ciascuna regione, con proprio provvedimento e nell'ambito delle proprie competenze, stabilisce la composizione della commissione, della quale fa parte un rappresentante della polizia municipale designata dal comandante del Corpo del comune capoluogo della regione.
9. Chiunque faccia uso di un contrassegno disabili senza averne titolo o in modo improprio per trarne un vantaggio personale o scaduto è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 2.500 euro. Nel caso in cui una persona utilizzi il contrassegno di una persona deceduta la sanzione è del doppio e il contrassegno è ritirato e annullato. Chiunque utilizza in modo improprio, ostruisce o occupa senza titolo le strutture riservate a favorire la mobilità delle persone disabili, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1.000 euro.
10. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, è riservato ai disabili il 5 per cento dei parcheggi istituiti presso gli uffici pubblici, le strutture turistiche e balneari, gli impianti sportivi, i centri commerciali, i musei, i teatri, i cinema e le biblioteche. Gli accessi alle aree di cui al precedente periodo, controllati da sistemi elettronici, devono essere dotati di sensori in grado di rilevare il segnale trasmesso dai contrassegni disabili dotati di apposito dispositivo elettronico. Le aree di parcheggio aperte al pubblico e le aree private di interesse pubblico devono essere prive di barriere architettoniche e garantire l'accessibilità e la fruibilità alle persone disabili.
11. È consentito l'accesso nei centri storici o nelle zone a traffico limitato ai veicoli muniti di contrassegno disabili, fatti salvi i casi in cui sia necessario chiudere tali aree per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico; in tali circostanze le autorità comunali danno tempestiva comunicazione agli interessati.
12. Presso ciascun comune è istituita una banca dati dove sono riportati i nominativi dei soggetti ai quali è stato assegnato il contrassegno di circolazione e di parcheggio per disabili e il termine di validità del medesimo. Le informazioni sono raccolte dalla banca dati centralizzata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consultabile dalle polizie municipali e dalle Forze di polizia.
Art. 2.
(Disposizioni finali)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a effettuare, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i coordinamenti necessari all'adeguamento delle disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, con quelle introdotte dalla presente legge.
2. L'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.
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